Recesso

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Autore: Edizioni Simone

15 ottobre 2015

Il GRUPPO EDITORIALE SIMONE, la più grande realtà editoriale del centro-sud Italia, ha, in oltre 40 anni di esperienza nel campo dell'editoria giuridico-professionale, universitaria e per concorsi, acquisito una posizione di assoluto rilievo a livello nazionale. Ulteriore elemento caratterizzante del Gruppo è rappresentato dalla professionalità di circa 80 redattori specializzati in materie giuridiche, economiche, scientifiche e umanistiche che assicurano ai volumi qualità dei contenuti e chiarezza espositiva.

Recesso (d. civ.): È il diritto di sciogliersi da un precedente vincolo contrattuale mediante una dichiarazione unilaterale di volontà comunicata all’altra parte.

Tale diritto può essere:

legale, se è previsto dalla legge; ciò vale per alcuni contratti nominati (società, locazione, mandato, mutuo, appalto, deposito [vedi], contratto di lavoro): si tratta, per lo più, di contratti la cui esecuzione si protrae nel tempo, quando non è stabilito in anticipo il momento della cessazione;

convenzionale, quando è previsto contrattualmente con apposita clausola. Spesso in questi casi è anche previsto un corrispettivo per la parte che è destinata a subire l’esercizio del diritto di

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Recesso, consistente nel pagamento di una somma di danaro nelle due forme della multa penitenziale [vedi] e della caparra penitenziale [vedi].

Occorre poi distinguere:

nei contratti ad esecuzione istantanea (immediata o differita) il Recesso può essere esercitato, salvo patto contrario, solo prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto (art. 1373, co. 1, c.c.);

nei contratti di durata (ad esecuzione continuata o periodica), invece, il Recesso è ammissibile anche dopo che l’esecuzione del contratto abbia avuto inizio, ma esso, salvo patto contrario, non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art. 1373, co. 2, c.c.). Di conseguenza, le parti non possono pretendere la restituzione delle prestazioni già eseguite.

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Ipotesi specificamente disciplinata, infine, è quella del

Recesso dell’associato (art. 24 c.c.) [vedi Associazione].

Recesso ad nutum (d. lav.)

[vedi Licenziamento ad nutum].

Recesso attivo (d. pen.)

Circostanza attenuante operante in materia di tentativo [vedi], a favore dell’agente che, dopo aver integrato l’intera condotta criminosa, si attivi volontariamente e con successo, al fine di impedire la verificazione dell’evento.

Mentre la desistenza volontaria si estrinseca, di regola, nella semplice astensione dal continuare nel proprio comportamento, il Recesso , detto impropriamente anche pentimento operoso, implica una condotta attiva dell’agente diretta ad interrompere il processo causale già attivato. È peraltro da rilevare che in talune ipotesi il

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Recesso può realizzarsi anche con un mero comportamento omissivo (es.: estortore che, dopo avere effettuato telefonicamente la richiesta estorsiva, non si reca nel luogo ad ora stabilita per ritirare il denaro).

Il Recesso, che comporta una diminuzione della pena da un terzo alla metà di quella stabilita per il delitto tentato, può aversi solo nei delitti in cui tra la realizzazione della condotta ed il verificarsi dell’evento intercorra un certo lasso di tempo.

Il Recesso attivo non deve essere confuso con il ravvedimento [vedi] post delictum, ex art. 62, n. 6 c.p., che si realizza dopo il verificarsi dell’evento, dunque dopo la consumazione del reato, allo scopo di eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dello stesso.

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Recesso dall’Unione europea (d. UE)

Ogni Stato dell’UE ha la facoltà di decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione (art. 50 TUE). La disposizione del trattato UE lascia piena discrezionalità, dunque, ai Paesi membri di esercitare la facoltà di Recesso dall’Unione essendo previsto solo il rispetto delle proprie norme costituzionali e non essendo richiesto alcun obbligo di motivazione.

Non è richiesta l’approvazione del Recesso da parte degli altri Stati membri che non possono impedire la «fuoriuscita» dello Stato interessato dall’UE, potendo tutt’al più soltanto negoziare le modalità di scioglimento dall’Unione.

La procedura di Recesso

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prevede che lo Stato membro recedente debba notificare tale intenzione al Consiglio europeo, che formula gli «orientamenti» in base ai quali l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del Recesso, matenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione.

Recesso da un trattato (d. int.)

Facoltà concessa alle parti di svincolarsi dagli obblighi derivanti da un trattato multilaterale mediante una manifestazione unilaterale di volontà.

Generalmente il Recesso è da ricollegare alla scadenza di un termine indicato nel trattato (il trattato avrà la durata di anni …), e qualora le parti non lo denuncino entro il termine indicato, questo si intenderà rinnovato per un numero pari di anni (cd.

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clausola di tacita riconduzione).

Recesso da vendite concluse fuori dalle sedi commerciali (d. civ.)

Facoltà concessa all’acquirente di recedere dal contratto stipulato, entro un periodo di tempo determinato.

Si applica ai contratti stipulati tra un professionista od operatore commerciale ed un consumatore, per la fornitura di beni o la prestazione di servizi, conclusi in luogo diverso dai locali commerciali, con mezzi particolari (vendita a domicilio, per corrispondenza, attraverso canali televisivi o radiofonici, o mediante strumenti informatici o telematici) o, per effetto della nuova tipologia introdotta dal D.Lgs. 21/2014, conclusi nei locali del professionista purché tale conclusione avvenga «

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immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista».

La disciplina del Recesso, in questo genere di contratti, è stata modificata dal citato D.Lgs. 21/2014, che ha inciso sul D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), dando attuazione alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

Negli artt. 49 ss. è previsto un periodo di Recesso di 14 giorni per recedere da un contratto concluso fuori dai locali commerciali, senza necessità di fornire alcuna giustificazione e senza dover sostenere alcun costo diverso da quelli di restituzione (che deve avvenire entro 14 giorni dalla consegna).

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I 14 giorni per il Recesso decorrono:

— per i contratti di servizio, dalla conclusione del contratto;

— per i contratti di vendita, dal momento in cui il consumatore acquisisce il possesso dei beni (in caso di consegne multiple da quando consegnato l’ultimo bene; in caso di consegna periodica dal possesso del primo bene);

— per i contratti di contratti di fornitura di acqua, gas ed elettricità, dal giorno della conclusione del contratto.

Nel caso in cui il professionista non fornisca correttamente le informazioni sul diritto di Recesso, il periodo di recesso scade 12 mesi dopo la fine del periodo di Recesso come sopra determinato.

In caso di Recesso il professionista è tenuto a rimborsare i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore.

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La direttiva non si applica ai contratti conclusi in ambito di servizi sociali, assistenza sanitaria, gioco d’azzardo, servizi finanziari, trasferimento di immobili, costruzione di edifici, vacanze e circuiti «tutto compreso», fornitura di alimenti e bevande, trasporto passeggeri, contratti conclusi mediante distributori automatici.

Analogo contenuto e medesime modalità di esercizio ha il diritto di Recesso del consumatore nell’ambito dei contratti stipulati a distanza [vedi Vendita a distanza]. Il legislatore, nel disporre la riorganizzazione e il riassetto della previgente normativa intervenuta a tutela dei consumatori, ha infatti dettato disposizioni comuni, unificando il relativo regime, con riguardo al diritto di

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Recesso del consumatore dai contratti stipulati a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali.

Recesso del socio (d. comm.)

È una delle cause di scioglimento del rapporto sociale con riferimento ad un solo socio. Il riconoscimento del diritto di Recesso costituisce una deroga al principio della indissolubilità unilaterale dei contratti; può quindi ritenersi ammesso solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal contratto.

Recesso in tronco (d. lav.)

È il Recesso dal rapporto di lavoro di una delle parti (datore o lavoratore) determinato da una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se a recedere è il prestatore (ad es. per un grave inadempimento del datore ovvero per gravi esigenze familiari), a questi è dovuta l’

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indennità sostitutiva del preavviso.

Il Recesso del datore è detto licenziamento in tronco [vedi].

Recesso unilaterale (d. lav.)

Negozio giuridico unilaterale, in base al quale si determina l’estinzione del rapporto di lavoro e in particolare di quelli a tempo indeterminato.

Il Recesso assume una denominazione diversa a seconda che sia posto in essere dal lavoratore, nel qual caso si configurano le dimissioni [vedi], ovvero dal datore di lavoro [vedi], determinandosi la fattispecie del licenziamento [vedi].

Quest’ultimo istituto è soggetto ad una disciplina particolare, volta a tutelare il contraente debole del rapporto di lavoro (lavoratore).

n La televendita è un genere tipico della tv commerciale e delle tv locali nato intorno agli anni ’80.

Le televendite sono considerate a tutti gli effetti vendite concluse fuori dai locali commerciali e quindi assoggettate alla disciplina contenuta nel Codice del consumo.

Il Codice prevede una disciplina sanzionatoria particolarmente severa per le televendite che inducono in inganno, includendo tra queste le televendite “di astrologia, di cartomanzia e assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti pronostici, ovvero strutturati in guisa di pronostici”.

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