Responsabilità
Responsabilità (d. civ.) (d. amm.): Conseguenza della violazione di un dovere giuridico nell’ambito dei rapporti tra privati è la nascita di un’obbligazione risarcitoria, volta alla riparazione del pregiudizio economico subìto dal soggetto danneggiato.
Sul piano dei rapporti di diritto internazionale e privato, la Responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento; il danneggiato, però, può chiedere che sia applicata la legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno (art. 62 L. 218/1995).
La Responsabilità civile può essere contrattuale, o extracontrattuale [vedi] in cui si fa confluire anche una terza fattispecie la
LA RESPONSABILITÀ CIVILE
Contrattuale: Violazione di un’obbligazione = inadempimento
Extracontrattuale: Violazione del generico dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica = fatto illecito
Capacità richiesta dalla legge:
– capacità di agire
-capacità di intendere e di volere
Onere della prova:
– Il danneggiato deve provare solo l’inadempimento
– Il danneggiato deve provare l’esistenza del danno ingiusto, la colpa del danneggiante, il nesso di causalità
Ammontare del danno risarcibile:
– Solo i danni prevedibili
-Senza limiti (anche i danni non prevedibili)
Prescrizione:
– Ordinaria (10 anni)
– Breve (5 anni – 2 anni per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli)
Responsabilità amministrativa (d. amm.)
La Responsabilità si configura tutte le volte in cui un dipendente o un amministratore pubblico causa un danno diretto o indiretto alla P.A. con un comportamento contrario ai doveri di diligenza e prudenza. La Responsabilità rientra nella giurisdizione della Corte dei conti [vedi].
Perché si configuri una Responsabilità è necessaria la sussistenza di alcuni presupposti:
— il soggetto che pone in essere la condotta deve possedere la capacità di intendere e di volere e trovarsi in rapporto di servizio [vedi Servizio (Rapporto di)] con una P.A., per quanto risponda pure del danno causato ad amministrazione o ente pubblico diversi da quello di appartenenza;
— deve sussistere una condotta attiva o omissiva posta in essere nell’esercizio di un’attività amministrativa e non politica in violazione degli obblighi di servizio. Non sono sindacabili nel merito le scelte discrezionali. La Responsabilità amministrativa non si estende inoltre ai titolari degli organi politici che in buona fede abbiano approvato ovvero abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione di atti che rientrano nella competenza propria di uffici tecnici e amministrativi;
— deve essersi verificato un danno erariale effettivo e attuale, che può essere sia diretto (ovvero causato sin dall’origine alla P.A.) che indiretto (in cui il danno, causato originariamente ai terzi [vedi
— l’evento dannoso deve essere legato alla condotta da un nesso di causalità;
— il comportamento dell’amministratore e del dipendente pubblico causativo del danno deve essere attuato con dolo [vedi] o colpa [vedi] grave. I componenti degli organi collegiali sono imputabili di Responsabilità solo nel caso di voto favorevole.
Responsabilità contabile (d. amm.)
Nella Responsabilità possono incorrere tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno il maneggio
Tale Responsabilità si verifica per qualunque irregolarità commessa nella riscossione o nei pagamenti o nella conservazione del denaro o dei valori della P.A.; essa sorge per il solo fatto della irregolarità della gestione e non richiede la prova del danno, che è sempre presunto, per cui grava sull’agente l’onere di provare che dalla irregolarità della gestione non è derivato danno alla P.A.
Responsabilità contrattuale (d. civ.)
Quando il mancato o inesatto adempimento [vedi] dipende da cause imputabili al debitore (es.: negligenza, dimenticanza etc.), questi è tenuto al
La Responsabilità contrattuale presuppone l’esistenza di un rapporto giuridico [vedi] tra il responsabile e colui che ha subìto il danno (debitore-creditore).
L’art. 1218 c.c. stabilisce, al riguardo, una presunzione relativa di responsabilità, superabile dal debitore attraverso la dimostrazione della non imputabilità dell’inadempimento [vedi]. In altri termini, il creditore deve limitarsi a provare il fatto storico della mancata attuazione del rapporto obbligatorio e l’entità del danno sofferto, mentre è onere del debitore provare che l’inadempimento è dovuto a una causa oggettiva a lui estranea [vedi Caso fortuito; Forza maggiore].
Responsabilità
L’ipotesi più concreta di Responsabilità dei giudici è da ricercare nelle norme contenute nella L. 117/1988, che prevedono il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie di magistrati.
Coloro i quali si ritengono lesi da provvedimenti posti con dolo [vedi] o colpa [vedi] grave o da diniego di giustizia possono adoperarsi contro lo Stato per ottenere il risarcimento solo dopo l’esperimento dei mezzi di impugnazione all’uopo previsti. Lo Stato può, a sua volta, rivalersi nei confronti del magistrato autore dell’illecito.
Responsabilità dei pubblici dipendenti (d. amm.)
Dal rapporto di pubblico impiego possono discendere diversi tipi di
La Responsabilità infatti può essere:
— amministrativa;
— penale;
— civile;
— contabile;
— disciplinare.
Si ha Responsabilità penale quando la trasgressione dei doveri di ufficio, da parte dell’impiegato, assume il carattere di violazione dell’ordine giuridico generale e si concreta nella figura del reato, sì da provocare l’intervento dello Stato nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale, per l’inflizione della pena.
Si ha Responsabilità civile o, secondo la qualificazione della Corte dei conti [vedi], Responsabilità patrimoniale, quando dalle trasgressioni derivi per l’ente pubblico o per i terzi un
In tale ampia nozione viene ricompresa sia la Responsabilità amministrativa [vedi] che la Responsabilità contabile [vedi].
Gli elementi della Responsabilità amministrativa non differiscono da quelli della comune Responsabilità civile con la necessaria aggiunta del rapporto di servizio, quale relazione funzionale tra amministrazione e soggetto.
La Responsabilità contabile è quella che, invece, discende dal maneggio di denaro e beni della pubblica amministrazione.
La Responsabilità disciplinare [vedi Procedimento disciplinare], infine, consegue alla violazione dei doveri d’ufficio. Essa trova la sua principale disciplina nel D.Lgs. 165/2001, innovato profondamente sul punto dalla riforma Brunetta, che ha inteso inasprire il sistema delle sanzioni e delle ipotesi di
Responsabilità della P.A. verso i terzi (d. amm.)
Nei confronti dei terzi la P.A. può essere civilmente responsabile, e cioè tenuta a risarcire il danno cagionato.
Non può esistere invece una Responsabilità penale della P.A., poiché tale forma di Responsabilità ha natura personale, per cui solo le persone fisiche possono esserne investite. La Responsabilità penale pertanto potrà riguardare solo le persone preposte agli uffici od organi della P.A.
La Responsabilità civile può avere natura contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale.
In materia di
La Responsabilità extracontrattuale deriva dal fatto d’aver provocato a terzi un danno ingiusto. Il principio della Responsabilità dello Stato e degli enti pubblici per i danni causati ai singoli dall’attività illecita dei propri organi si è imposto solo con l’affermazione dello Stato di diritto, in cui vige la regola per cui lo Stato, come Stato-amministratore, è tenuto inderogabilmente ad operare nel rispetto del principio di legalità [vedi Legalità (Principio di)].
Elementi costitutivi della Responsabilità extracontrattuale sono il fatto dannoso, l’antigiuridicità
In questa sede va sottolineato che la suddetta Responsabilità ha carattere diretto, in quanto tra l’organo ed i soggetti che ne sono titolari o agenti vi è un rapporto di immedesimazione [vedi Rapporto organico], per cui quando agisce la persona dipendente della P.A. è come se agisse la P.A. medesima.
Per quel che attiene alla Responsabilità precontrattuale, questa è configurabile ove la P.A., nel corso delle trattative, non si sia uniformata a principi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c.
Va, infine, citata la cd. Responsabilità da contatto amministrativo qualificato, ideata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, secondo cui la sussistenza di un contatto tra amministrazione e privato durante e a causa dello svolgimento di un
Responsabilità del produttore (d. civ.)
[vedi Consumatore (Tutela del)].
Responsabilità extracontrattuale (d. civ.)
Sorge in conseguenza della inosservanza del divieto del neminem laedere [vedi] e comporta l’obbligo del risarcimento del danno (artt. 2043 ss. c.c.).
Gli elementi dell’illecito extracontrattuale sono:
— un comportamento, fatto che può essere sia commissivo che omissivo;
— un danno, provocato da questo comportamento, che sia qualificato ingiusto dall’ordinamento;
— un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno [vedi Rapporto di causalità].
Presupposto della
Fondamento della Responsabilità extracontrattuale (od aquiliana) è la colpevolezza, che può comprendere le due distinte ipotesi della colpa [vedi] e del dolo [vedi].
Tuttavia, accanto alla regola generale (art. 2043 c.c.), fondata sul principio della colpa, il nostro ordinamento contiene, nel codice civile (artt. 2047 ss. c.c.) e in talune leggi speciali, ipotesi tipiche di (—) in cui si prescinde dall’
Nel diritto internazionale privato, la Responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento.
Tuttavia il danneggiato può chiedere anche l’applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il fatto che ha prodotto il danno. Qualora danneggiante e danneggiato siano tutti cittadini del medesimo Stato si applica la legge di tale Stato (art. 62 L. 218/1995).
I criteri utilizzati hanno il chiaro scopo di favorire il danneggiato.
Responsabilità genitoriale (d. civ.)
L’espressione Responsabilità , introdotta nel nostro codice civile dal D.Lgs. 154/2013 (attuativo della L. 219/2012, di riforma della filiazione) e presente da tempo in numerosi strumenti normativi internazionali, ridefinisce i contenuti dell’impegno genitoriale, che non è più da intendere come una «potestà» sul figlio minore ma come un’assunzione di «responsabilità» [vedi Potestà dei genitori].
La modifica terminologica dà risalto soprattutto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata nell’ambito della famiglia ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono essere più guardati da punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori.
La riforma non definisce puntualmente il concetto di Responsabilità , in modo che tale nozione possa sempre recepire nuovi contenuti a seconda dell’evoluzione socio-culturale dei rapporti genitori-figli e adattarsi alle future evoluzioni. La relazione illustrativa della L. 219/2012 la descrive come «situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione che viene a sostituire il tradizionale concetto di potestà».
A carico dei genitori, dunque, è posto — anche in caso di separazione [vedi Separazione dei coniugi], divorzio [vedi] o invalidità del matrimonio [vedi] — il potere-dovere di istruire, mantenere
In particolare, l’art. 316 c.c. dispone che:
— la Responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
— in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascun genitore può ricorrere al giudice, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei;
— il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore [vedi Ascolto del minore] che abbia compiuto 12 anni (e anche di età inferiore, se capace di discernimento), suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio
Se il figlio è nato fuori del matrimonio e il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori; l’esercizio della Responsabilità spetta ad ambedue.
In ogni caso, il genitore che non esercita la Responsabilità è tenuto a vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, professionale o casalingo; se non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito il genitore inadempiente, può ordinare che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli (art. 316bis c.c.).
I genitori congiuntamente, o quello che eserciti in via esclusiva la Responsabilità , rappresentano i figli in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni fino alla maggiore età o all’emancipazione (art. 320, co. 1, c.c.).
Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Se sorge un conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessaResponsabilità , o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la Responsabilità , il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se, invece, il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la Responsabilità , la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.
I genitori esercenti la Responsabilità hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all’emancipazione (art. 324 c.c.).
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.
Nel caso di lontananza
Il giudice può pronunciare la decadenza dalla Responsabilità quando il genitore:
— viola o trascura i doveri ad essa inerenti;
— abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tal caso il giudice può ordinare, per gravi motivi, l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare o l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (art. 330 c.c.).
Quando sono cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata ed è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio, il giudice può
Responsabilità internazionale dello Stato (d. int.)
In diritto internazionale non esiste una norma autonoma generatrice di responsabilità diretta alla stregua dell’art. 2043 del c.c.: infatti la Responsabilità sorge tutte le volte in cui uno Stato commette un illecito internazionale, cioè quando ponga in essere un comportamento vietato da una norma internazionale convenzionale o consuetudinaria.
Lo Stato è comunque responsabile delle violazioni commesse dai suoi agenti e da persone aventi la qualità di organi di un’istituzione pubblica autonoma che abbiano agito in tale qualità, nonché dei fatti di persone o gruppi di persone che esercitino di fatto funzioni pubbliche, sebbene privi della qualità di organi dello Stato.
Più complessa appare la problematica relativa alla cd. responsabilità indiretta, che si verifica quando uno Stato risulta responsabile del fatto internazionalmente illecito di un altro Stato; detta responsabilità può scaturire in caso di occupazione bellica, oppure quando lo Stato eserciti una coazione su un altro Stato, tale da fargli commettere un illecito.
Per poter ammettere una tale responsabilità è difatti necessario che l’illecito posto in essere rientri effettivamente in quella sfera d’azione in cui lo Stato subalterno non gode di nessuna libertà decisionale.
Un fatto oggettivamente illecito può tuttavia non comportare necessariamente l’emersione della Responsabilità
— il consenso dello Stato oggettivamente leso dal comportamento illecito di un altro Stato, sempre che tale consenso sia prestato anteriormente o contemporaneamente alla violazione della regola di diritto internazionale e sia dato chiaramente, pur se in maniera implicita;
— la forza maggiore e il caso fortuito, purché lo Stato autore della violazione non abbia concorso a provocare la circostanza;
— l’estremo pericolo e lo stato di necessità;
— le contromisure e la legittima difesa.
In merito alle conseguenze della Responsabilità per fatto illecito occorre precisare che lo Stato responsabile è tenuto a cessare la condotta illecita e a ripristinare la situazione precedentemente esistente, nonché provvedere ad una riparazione adeguata del suo comportamento, la quale può assumere forme diverse a seconda del tipo di pregiudizio arrecato.
Responsabilità patrimoniale del debitore (d. civ.)
La Responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) si può definire come l’assoggettamento del patrimonio del debitore inadempiente al soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore.
La Responsabilità si manifesta come conseguenza dell’inadempimento del debitore e concorre a realizzare la tutela giuridica del credito.
In materia vigono due principi fondamentali:
— l’assoggettamento cade su tutti i beni presenti e futuri del debitore (cioè anche quelli pervenuti dopo l’assunzione dell’obbligo: art. 2740 c.c.);
— inoltre tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (garanzia generica), salve le
Infatti, la garanzia generica derivante dalla Responsabilità può essere insufficiente a rassicurare il creditore sul buon fine dell’obbligazione, soprattutto se il debitore contrae numerosi debiti o sottrae quei beni sui quali si fondava la fiducia del creditore. La legge, pertanto, predispone un sistema di garanzie, reali (es. pegno) o personali (es. fideiussione), che si accompagnano al credito e lo rafforzano
LA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE
Garanzia generica: Il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Tra i creditori vige il principio della par condicio creditorum
Garanzie personali: Un soggetto garantisce con il proprio patrimonio l’adempimento dell’obbligazione del debitore:
– Fideiussione
-Anticresi
– Mandato di credito
– Avallo: per cambiale e assegno bancario
Mezzi conservazione della garanzia patrimoniale:
– Azione surrogatoria: il creditore si sostituisce al debitore nell’esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti (art. 2900 c.c.)
– Azione revocatoria: il creditore fa dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del debitore, che gli possono recare pregiudizio (art. 2901 c.c.)
– Sequestro conservativo: il creditore impedisce al debitore di disporre liberamente di alcuni suoi beni (art. 2905 c.c.)
Cause di prelazione: Si riconosce al creditore il diritto di soddi-sfarsi sul patrimonio del debitore prima di ogni altro creditore, in deroga al principio della par condicio creditorum
-Garanzie reali: il creditore riserva al proprio esclusivo soddisfacimento alcuni beni del debitore
– Pegno sui beni mobili
– Ipoteca sui beni immobili
– Privilegi: Causa di prelazione accordata dalla legge al creditore, in considerazione della particolare importanza del credito (es. crediti alimentari, crediti di lavoro etc.)
Responsabilità penale (d. pen.)
Obbligo di sottostare a una
La Responsabilità penale è strettamente personale, cioè collegata all’autore del fatto, essendo ormai ripudiato il principio della responsabilità per fatto altrui. Altre caratteristiche della Responsabilità sono la legalità (solo la legge o atti ad essi equiparati possono sancirla, non quindi i regolamenti), l’inderogabilità (una volta accertata, non può venir meno) e la proporzionalità (deve essere proporzionata al fatto commesso).
Responsabilità politica (d. pub.)
È quella assunta da chi è stato eletto o nominato ad una carica politica.
Il Governo [vedi], ad esempio, è responsabile politicamente nei confronti delle Camere [vedi Parlamento] quando si discosta dall’indirizzo politico sulla base del quale ha chiesto ed ottenuto la fiducia al momento della sua presentazione alle Camere. La Responsabilità politica ha come sanzione, in questo caso, il voto di sfiducia [vedi Mozione (di sfiducia)].
Incorrono, inoltre, nella Responsabilità politica tutti i soggetti eletti ad una carica pubblica nei confronti del corpo elettorale.
Responsabilità precontrattuale (d. civ.)
Figura che deriva dalla violazione dell’obbligo generico di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative [vedi] contrattuali. Discussa è la natura giuridica di tale Responsabilità , ma l’opinione dominante la riconduce all’alveo della Responsabilità extracontrattuale.
Sorge nella fase che precede la stipulazione del contratto, e la misura dei danni riparabili è diversa da quella dovuta nell’ipotesi di inadempimento di un contratto.
L’interesse leso, in caso di Responsabilità precontrattuale, non è quello alla conclusione del contratto, bensì l’interesse a non ricevere menomazioni patrimoniali dal fatto di svolgere trattative contrattuali inutili (interesse negativo).
Il danno risarcibile, quindi, comprende:
— le spese e le perdite connesse strettamente con le trattative (cd. danno emergente);
— il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni (cd. lucro cessante).