Riserva

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Riserva

Riserva di impugnazione (d. p. civ.)

La Riserva è lo strumento che consente alla parte di differire l’impugnazione della sentenza non definitiva fino alla pronuncia di quella che definisce il giudizio, per impugnarla congiuntamente a quest’ultima.

La Riserva deve essere fatta con dichiarazione orale (da inserire nel verbale di udienza) o scritta (da allegarsi al verbale) — entrambe le ipotesi, dunque, ricorrono quando la sentenza non definitiva non sia stata notificata — oppure con atto notificato al procuratore costituito (quando invece la sentenza non definitiva sia stata notificata).

L’istituto della Riserva ricorre sia per l’Appello [vedi] che per il ricorso per Cassazione

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[vedi] contro sentenze non definitive.

Riserva di legge [principio della] (d. cost.)

La Costituzione e le altre leggi costituzionali possono riservare determinate materie o oggetti alla legge: in un regime a Costituzione [vedi] rigida ciò rappresenta un limite per lo stesso legislatore che:

non può consentire a fonti di rango secondario (in pratica i regolamenti dell’esecutivo [vedi]) di intervenire nella disciplina di queste materie, se non in modo assai marginale;

deve regolare compiutamente gli oggetti in modo da limitare la discrezionalità delle autorità amministrative e giurisdizionali chiamate a concretizzare il dettato legislativo.

La funzione della Riserva è essenzialmente garantista, in quanto si vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come ad esempio la limitazione dei diritti fondamentali o l’organizzazione degli uffici pubblici o di importanti organi, le decisioni vengano prese dall’organo più rappresentativo, il Parlamento appunto, in cui trova spazio la dialettica democratica fra maggioranza e opposizione.

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ASSOLUTA: Si ha quando una determinata materia deve essere interamente regola-ta dalla legge. Sono casi di riserva di legge quelli previsti dagli artt. 13, 14, 15, 25, 41, 44 e 95 Cost.
Le riserve di legge assolute vengono ulteriormente distinte in: semplici, se la materia è riservata alla legge senza ulteriori limitazioni (ed è la regola); rinforzate, se, nel riservare la materia alla legge, la Costituzione determina anche ulteriori limiti di contenuto (es. art. 16 Cost.).
RELATIVA Si ha quando si richiede soltanto che la legge detti la disciplina di princi-pio, sugli aspetti essenziali della materia, in modo da contenere la suc-cessiva disciplina posta dall’autorità amministrativa nei limiti dei principi enunciati dalla legge stessa.
costituzionale Si ha quando la materia è affidata a leggi costituzionali.
FORMALE Si ha quando si riferisce solo alla legge, con esclusione degli atti equiparati alla legge (decreto-legge e decreto legislativo).
IMPLICITA Si ha quando non è espressamente prevista dalla Costituzione ma si ricava implicitamente da essa.

Riserva mentale (d. civ.)

Si ha Riserva mentale quando il soggetto intenzionalmente dichiara cosa diversa da quella che vuole, senza alcuna intesa col destinatario della dichiarazione stessa e senza che quest’ultimo sia in grado di accorgersi della divergenza: è evidente, in questo caso, che la Riserva mentale, rimanendo esclusivamente interna al dichiarante, non ha alcuna conseguenza ed il negozio giuridico [vedi] è perfettamente valido ed efficace.

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