Scissione di società

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Autore: Edizioni Simone

14 ottobre 2015

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Scissione di società (d. comm.): Operazione di trasferimento del patrimonio di una società [vedi] a una o più società preesistenti o di nuova costituzione.

L’art. 2506 c.c. opera una distinzione tra Scissione di società in senso stretto e Scissione di società parziale (cd. scorporazione).

Nel primo caso, una società trasferisce l’intero suo patrimonio a due o più società, preesistenti o di nuova costituzione (cd. società beneficiaria), le cui azioni [vedi Azione societaria] o quote [vedi Quota sociale] vengono assegnate ai soci della società scissa.

Per effetto di tale operazione, la società scissa cessa di esistere quale autonomo soggetto di diritto.

Nella Scissione di società parziale

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o scorporazione, invece, una società trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione.

In tale ipotesi, la società che si scinde resta in vita, ma le azioni o le quote delle società beneficiarie sono attribuite direttamente ai soci della società trasferente e non al patrimonio della stessa. Per questo motivo, tale patrimonio subirà un impoverimento corrispondente alle attività trasferite.

La scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

La Scissione di società deve, poi, essere decisa dalle assemblee straordinarie di ciascuna delle società che vi partecipano, mediante l’approvazione del relativo progetto. Inoltre le decisioni di Scissione di società sono soggette ai medesimi adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge per le delibere di fusione (ciò in forza dei rinvii operati dall’ultimo comma dell’art. 2506ter c.c.).

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