Sindaco

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Sindaco

Sindaco del Comune (d. enti loc.)

Organo individuale del Comune [vedi] nel quale si realizza una unione reale di uffici: infatti il Sindaco è contemporaneamente capo dell’amministrazione comunale e ufficiale di governo.

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto; è membro del Consiglio comunale [vedi] e nomina e revoca i componenti della Giunta comunale [vedi].

Il Sindaco dura in carica cinque anni (art. 51 D.Lgs. 267/2000) e può essere rinnovato alla carica alle successive elezioni; tuttavia chi è stato Sindaco per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile.

Il co. 3 dell’art. 51 D.Lgs. 267/2000 consente però un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.

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In riferimento al divieto del terzo mandato, precisiamo tuttavia che la L. 56/2014 (cd. legge Delrio di riforma del sistema degli enti locali) ne ha disposto la non applicabilità nell’ambito dei Comuni con meno di 3.000 abitanti. Per i Sindaci di tali piccoli Comuni vige soltanto il divieto di non superare il limite massimo dei tre mandati.

A prescindere dalla scadenza del mandato, il Sindaco e la rispettiva Giunta possono cessare dalla carica a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia approvata dal Consiglio.

Una volta approvata la mozione di sfiducia si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

Altre ipotesi di cessazione dalla carica di Sindaco sono:

— impedimento permanente;

— rimozione;

— decadenza;

— decesso.

Al Sindaco, in qualità di capo dell’amministrazione comunale (art. 50 D.Lgs. 267/2000), spetta:

— la rappresentanza dell’ente;

convocare e presiedere la Giunta nonché il Consiglio quando non è previsto un Presidente;

sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici

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e all’esecuzione degli atti;

sovrintendere all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune in seno a enti, aziende ed istituzioni;

nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, oltre ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

— dirigere e coordinare i servizi di protezione civile;

esercitare ulteriori funzioni ad esso attribuite da specifiche norme di legge, nonché dallo statuto o dai regolamenti.

Le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e, dunque, in qualità di Ufficiale del Governo, sono disciplinate all’art. 54 del T.U., interamente riscritto ad opera del D.L. 23-5-2008, n. 92 conv. con modif. in L. 24-7-2008, n. 125 (cd. Pacchetto sicurezza) al fine di ampliare significativamente i poteri di intervento e di vigilanza del primo cittadino del Comune in relazione all’ordine ed alla sicurezza pubblica, informando (laddove previsto) il Prefetto.

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Altre funzioni che competono al Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo e che non si esauriscono all’ambito della sicurezza pubblica sono:

— la tenuta dei Registri di stato civile [vedi] e di popolazione;

— gli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare [vedi Servizio militare] e di statistica.

Sindaco di società (d. comm.)

[vedi Collegio sindacale].

Sindaco metropolitano (d. enti loc.)

Organo monocratico di vertice della Città metropolitana [vedi] previsto dalla L. 56/2014 (cd. legge Delrio) grazie alla quale detti enti locali sono entrati pienamente a regime.

Il Sindaco è di diritto il Sindaco del Comune [vedi] capoluogo.

Il Sindaco svolge le seguenti funzioni:

— rappresenta l’ente;

— convoca e presiede il Consiglio metropolitano [vedi] e la Conferenza metropolitana [vedi];

— sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

— sovrintende all’esecuzione degli atti del Comune;

— esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto.

Il Sindaco può nominare un Vicesindaco

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, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

In caso di cessazione dalla carica di Sindaco per cessazione della titolarità dell’incarico di Sindaco presso il Comune, il Vicesindaco lo sostituisce fino all’insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.

Il Sindaco può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani nel rispetto del principio di collegialità secondo le modalità e i limiti stabiliti dallo Statuto.

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