Colf e badanti, come gestire il rapporto di lavoro
Rapporto di lavoro domestico: assunzione, variazioni, versamento dei contributi, tredicesima, malattia, ferie, tfr, cessazione, cosa c’è da sapere.
Parliamo di rapporto di lavoro domestico quando il lavoratore, anche straniero, presta la propria opera, a qualsiasi titolo, per il funzionamento della vita familiare ; Il datore di lavoro può essere un singolo privato, una famiglia o una comunità stabile senza fini di lucro; le mansioni del lavoratore devono invece consistere nelle normali incombenze familiari (camerieri, colf, baby-sitter, cuochi), avere continuità, essere rese nell’abitazione del datore di lavoro (esclusi limitati distacchi) e rispondere ad un suo bisogno legato al funzionamento della vita familiare, e non imprenditoriale o professionale.
Non si parla di rapporto di lavoro domestico nelle seguenti casistiche:
– persone “alla pari” (in genere studenti), che offrono limitate prestazioni di lavoro domestico in cambio di mera ospitalità ed “argent de poche” (somme limitate, di natura non retributiva);
– addetti alla pulizia negli uffici e negli stabili;
– coniuge, Convivente, parenti o affini: in questi casi opera la presunzione di gratuità, ma tale presunzione è superata, qualora si dimostri la corresponsione di un corrispettivo;
– casalinghi.
Tipologie di rapporto di lavoro domestico
La prestazione di lavoro domestico può essere resa in regime di convivenza, a servizio intero o ridotto, o di non convivenza, a tempo pieno o parziale.
Nell’ipotesi di servizio ridotto, questo è possibile solo per i lavoratori inquadrati nei livelli contrattuali C, B e B Super, e per gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni.
Inquadramento
In base alle mansioni ed alle competenze, il personale domestico è così inquadrato:
Contratto di assunzione
Il datore di lavoro domestico ha l’obbligo di consegnare al lavoratore domestico, prima dell’inizio dell’attività, un contratto di lavoro (cosiddetta lettera di assunzione) col seguente contenuto:
– data di inizio del rapporto di lavoro;
– retribuzione;
– mansioni e livello di appartenenza;
– eventuale convivenza;
– orario di lavoro, compresa la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva rispetto alla domenica o a un diverso festivo (ad esempio, per altra fede religiosa);
– retribuzione pattuita;
– contribuzione di assistenza contrattuale ( Cassa Colf);
– luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, ed eventuali previsioni di temporanei spostamenti (villeggiatura o altri motivi legati alla famiglia);
– periodo di ferie annuali.
– eventuale durata del periodo di prova;
– ulteriori clausole specifiche.
Procedura di assunzione
Dal 2009, anche per il lavoro domestico, è obbligatoria la comunicazione di assunzione preventiva, da presentare all’Inps entro le ore 24 del giorno precedente (festivi compresi) a quello di inizio del rapporto lavorativo. La comunicazione vale anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del Lavoro, dell’Inail e della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
L’obbligo della comunicazione vale anche per il periodo di prova, a prescindere dalla durata del lavoro, della sua saltuarietà, e dal fatto che il lavoratore sia già assicurato per altre attività o titolare di pensione.
L’assunzione può essere comunicata tramite:
– Portale Web dell’Inps, utilizzando l’apposita procedura Internet di compilazione e invio on-line, qualora si possieda il Pin per l’accesso ai servizi;
– Contact Center Inps- Inail, al numero 803.164 da rete fissa, o al numero 06164164 da rete mobile.
La comunicazione obbligatoria di assunzione non è necessaria nel caso in cui siano utilizzati i buoni lavoro per retribuire la prestazione; in questo caso si dovranno utilizzare le procedure previste per il lavoro occasionale accessorio. Per saperne di più sull’argomento, vi invitiamo a leggere la nostra guida: Nuovi Buoni Lavoro 2015, come si utilizzano.
Orario di lavoro
Di seguito, la tabella contenente gli orari previsti, a seconda dell’inquadramento del lavoratore domestico:
Maggiorazioni orarie
Il lavoratore domestico, qualora presti lavoro notturno, straordinario, festivo, o durante il giorno di riposo, ha diritto alle seguenti maggiorazioni:
Lavoro notturno
Le diverse tipologie di lavoro notturno sono:
– prestazioni discontinue assistenziali di attesa notturna: sono rese da personale non infermieristico, in favore di soggetti autosufficienti e non autosufficienti; se la prestazione è effettuata tra le 20 e le 8, sono riconosciuti particolari minimi di retribuzione, più la prima colazione, la cena e una sistemazione per la notte;
– mera presenza notturna: se ricompresa tra le 21 e le 8, deve essere corrisposta una retribuzione specifica;
– presenza notturna più prestazioni diverse: le prestazioni sono retribuite a parte, con i compensi previsti per i lavoratori non conviventi.
Contributi: come si calcolano
Pervenuta la comunicazione di assunzione, l’Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa a nome del lavoratore domestico, e provvede all’invio periodico al datore dei bollettini Mav per il versamento dei contributi.
I contributi, diversamente da quanto avviene per la generalità dei dipendenti, si calcolano sulla paga oraria, e non sulla retribuzione mensile.
La paga oraria, in particolare, è composta in questo modo:
– retribuzione oraria concordata;
– valore convenzionale di vitto e alloggio, frazionato ad ore, ove dovuto;
– tredicesima mensilità, frazionata ad ore.
Quindi, per trovare la paga oraria effettiva, da utilizzare quale base per il calcolo della contribuzione, bisognerà sommare:
– la paga oraria contrattuale;
– il rateo orario di tredicesima (quota oraria diviso 12; ad esempio, per una paga oraria di 9 euro, il rateo di tredicesima da sommare sarà pari a 0,75);
– l’importo orario di vitto e alloggio, se dovuto (che si ricava in questo modo: valore convenzionale giornaliero Inps di vitto e alloggio, per il numero delle giornate lavorate, diviso il numero di ore lavorate).
Dalla paga oraria si ricava il contributo orario utilizzando le tabelle Inps, pubblicate annualmente (vedi sotto): le tabelle contengono le diverse fasce di retribuzione oraria effettiva, a ciascuna delle quali è collegato il contributo orario corrispondente.
Per capire qual è il contributo orario da pagare
Il calcolo dei contributi dovuti per ciascun trimestre si ottiene, poi, moltiplicando la contribuzione oraria per il numero delle ore retribuite nel periodo.
Le ore retribuite trimestralmente, nel dettaglio, si calcolano moltiplicando le ore retribuite ogni settimana per le settimane del trimestre in pagamento, considerando che:
– la settimana decorre dalla domenica al sabato, per cui contano solo le settimane del trimestre che si concludono con il sabato (logicamente, le ore oltre l’ultimo sabato saranno contate nel trimestre solare successivo);
-qualora dalla somma delle ore e delle frazioni di ora il numero ottenuto non sia intero, l’ammontare andrà arrotondato all’unità superiore.
Ad ogni modo, per il calcolo dei contributi, sul sito dell’Inps è previsto un’apposita applicazione guidata, di semplice utilizzo.
Tabelle Inps: contribuzione 2015 [1] per fasce di retribuzione oraria (tra parentesi i contributi orari a carico del lavoratore).
Contributi: come si pagano
Il termine per il pagamento dei contributi, che avviene su base trimestrale, è:
– primo trimestre: 1-10 aprile;
– secondo trimestre: 1-10 luglio;
– terzo trimestre: 1-10 ottobre;
– quarto trimestre: 1-10 gennaio.
I contributi possono essere versati utilizzando i bollettini MAV inviati dall’Inps, precompilati con gli importi dovuti. Nel caso vi siano variazioni orarie, dal sito dell’Istituto, alla sezione Servizi online, è possibile indicare le variazioni e stampare un altro bollettino MAV con gli importi conformi.
I MAV possono essere pagati presso:
– sportelli postali;
– tabaccherie convenzionate (Circuito Reti Amiche);
– sportelli bancari e sito internet Unicredit;
– online, direttamente sul sito web dell’Inps, alla pagina Portale dei Pagamenti, utilizzando una carta di credito;
– tramite Contact Center Inps-Inail, utilizzando una carta di credito.
Le variazioni degli importi possono essere richieste anche agli operatori del Circuito, del Contact Center, o effettuate tramite procedura online.
Lavoro domestico: agevolazioni fiscali
La normativa italiana prevede due tipologie di agevolazioni fiscali, relativamente alle spese sostenute per i collaboratori domestici:
– deduzione contributi: il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito, entro 1.549,37 Euro l’anno, i contributi previdenziali obbligatori versati per colf, badanti o altri collaboratori domestici; a tal fine, dovrà conservare i bollettini Mav di pagamento;
– detrazione spese: è possibile, per il datore, detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute non per ogni collaboratore domestico, ma per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, per un massimo di 2.100 Euro l’anno; l’agevolazione non può essere applicata per chi ha un reddito annuo superiore a 40.000 Euro, ed è cumulabile con la deduzione dei contributi.
Colf e badanti: Tredicesima
La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva, che spetta a dicembre, in occasione delle feste: deve essere retribuita con un dodicesimo dell’intera retribuzione annua. La tredicesima matura anche nei periodi di malattia, maternità e infortunio.
Ad esempio, se il lavoratore domestico ha prestato servizio per 10 mesi nell’anno, con retribuzione mensile pari a 500 Euro, la tredicesima si otterrà col seguente calcolo: 500 x 10: 12
Ferie
Ai lavoratori domestici, al pari della generalità dei dipendenti, spettano 26 giorni di ferie all’anno (domeniche e festività escluse). Le ferie si maturano su base mensile: se in un mese risultano lavorate meno di 15 giornate (2 settimane), il rateo ferie non si considera maturato; in caso contrario, si considera maturato un mese intero. A tal fine bisogna, però, tener presente che la settimana lavorativa è considerata di sei giorni per il computo delle ferie, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale.
Le ferie sono retribuite, per ogni giornata, con
Per ottenere la retribuzione mensile, dovranno moltiplicarsi le ore settimanali per il coefficiente 4,333.
Malattia
Il lavoratore domestico, in caso di malattia, deve avvertire anticipatamente il datore di lavoro, e far pervenire, entro 2 giorni, il certificato medico. Non è necessaria, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’invio del certificato medico telematico all’Inps, da parte del medico curante, poiché l’Istituto non paga alcuna indennità di malattia.
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto sino a:
– 10 giorni, per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
– 45 giorni, per anzianità di servizio da 6 mesi a 2 anni;
– 180 giorni, per anzianità di servizio oltre i 2 anni.
Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore la metà della retribuzione, per i primi 3 giorni di malattia, e la retribuzione intera per i giorni successivi, sino a :
– 8 giorni, per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
– 10 giorni, per anzianità di servizio da 6 mesi a 2 anni;
– 15 giorni, per anzianità di servizio oltre i 2 anni.
Infortunio
Se il lavoratore domestico dovesse infortunarsi durante lo svolgimento dell’attività, il datore di lavoro deve denunciare l’infortunio all’Inail:
– entro 24 ore, in caso di infortunio mortale (compresa la denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza) ;
– entro 2 giorni dalla ricezione del certificato di infortunio, in caso di evento non guaribile in 3 giorni(compresa la denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza).
Il datore è obbligato a corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di assenza, ed a conservare il posto per:
– 10 giorni, per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
– 45 giorni, per anzianità di servizio da 6 mesi a 2 anni;
– 180 giorni, per anzianità di servizio oltre i 2 anni.
Maternità
Durante il periodo di maternità obbligatoria previsto dalla legge (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo), la colf/ badante ha diritto alla
Il licenziamento, entro tale periodo, è permesso solo per mancanze gravi che non consentono la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.
Durante la maternità obbligatoria, la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità pagata dall’Inps: l’indennità ammonta all’80 % del salario convenzionale, su cui sono versati i contributi orari. L’emolumento, però, è dovuto solo se nei 24 mesi che precedono l’ astensione obbligatoria risultano almeno 52 contributi settimanali ( anche in settori differenti dal lavoro domestico), oppure se nei 12 mesi precedenti risultano almeno 26 contributi settimanali, anche non da lavoro domestico.
In caso contrario, può spettare:
– l’assegno di maternità dello Stato: se la lavoratrice si è dimessa volontariamente durante la gestazione e possiede almeno 3 mesi di contributi nel periodo tra 18 e 9 mesi precedenti alla nascita; oppure, se la lavoratrice ha già avuto diritto a una prestazione Inps per aver lavorato almeno 3 mesi, purchè non siano passati più di 9 mesi tra il termine della prestazione e la nascita;
– l’assegno di maternità del Comune, in caso di assenza dei requisiti elencati.
Dimissioni e Licenziamento
Entrambe le parti sono libere di cessare il rapporto di lavoro domestico, previo preavviso di:
– 15 giorni, sino a 5 anni di anzianità di servizio;
– 30 giorni, oltre 5 anni di anzianità di servizio.
Se l’attività non supera le 24 ore a settimana, il preavviso sarà pari are:
– 8 giorni , sino a 2 anni di anzianità di servizio;
– 15 giorni, oltre 2 anni di anzianità di servizio.
I termini sono dimezzati se è il lavoratore a dimettersi.
Se il datore di lavoro non rispetta l’intero periodo di preavviso, dovrà corrispondere un’indennità pari alla retribuzione spettante nel periodo di preavviso spettante; se è il lavoratore a non rispettarlo, e a non effettuare la prestazione nel periodo di preavviso, l’importo che sarebbe spettato in tale periodo deve essere trattenuto dalla liquidazione.
In caso di dimissioni, deve essere seguita anche per i lavoratori domestici la procedura prevista dalla Legge Fornero di Riforma del Mercato del Lavoro
– convalida delle dimissioni presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro), il Centro per l’Impiego competente, o presso una sede sindacale;
– sottoscrizione del lavoratore di una dichiarazione in calce alla ricevuta della comunicazione di cessazione inviata all’Inps.
Qualora non sia effettuata né convalida, né sottoscrizione, il datore, entro 30 giorni dalla fine del rapporto, deve spedire tramite raccomandata, o consegnare a mano, un invito a convalidare le dimissioni, diretto al lavoratore. Se entro 7 giorni il lavoratore non aderisce all’invito, il rapporto si intende comunque risolto. Se, invece, il lavoratore decide di revocare esplicitamente le dimissioni o la risoluzione consensuale, il rapporto continuerà normalmente dal giorno successivo alla comunicazione di revoca.
Comunicazione della cessazione
Sia in caso di licenziamento, che in caso di dimissioni, deve essere effettuata, entro 5 giorni, la comunicazione obbligatoria di cessazione
– sito web dell’Inps, alla sezione Lavoratori Domestici;
– Contact Center Inps-Inail.
Il termine di 5 giorni dal verificarsi dell’evento interruttivo del rapporto, vale anche per comunicare gli eventi modificativi del rapporto (variazioni nell’orario, da contratto a termine a tempo indeterminato, diverso inquadramento, etc.).
Liquidazione
Parimenti a quanto previsto per la generalità dei lavoratori, anche colf e badanti hanno diritto al TFR, il Trattamento di fine rapporto. Esso è pari al totale degli emolumenti annuali percepiti, compresa l’indennità di vitto e alloggio, diviso 13,5. Le quote annue accantonate sono rivalutate dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, escluso il Tfr maturato nell’anno in corso.
La liquidazione, dietro accordo, può essere anche pagata ogni anno, ma non mensilmente; non si considera maturato alcun rateo Tfr nei mesi con meno di 15 giorni lavorati (valgono le stese osservazioni esposte per i ratei ferie).