Atti giudiziari e raccomandate: come capire provenienza e contenuto

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Autore: Redazione

20 dicembre 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Compiuta giacenza, posta e postini, ufficiali giudiziari e deposito alla Casa comunale, mancata consegna di raccomandate, multe, citazioni e altri atti giudiziari: una guida per districarsi nel mondo delle notifiche e sapere in anticipo di che atto potrebbe trattarsi.

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Come riconoscere il tipo di raccomandata e capirne la provenienza? A tutti piacerebbe avere i “raggi x” e sapere cosa contiene la busta che il postino sta per consegnare e per la quale chiede di firmare l’apposito registro. Ma poiché non è possibile aprire il plico a meno che non si decida di riceverlo, la scelta del destinatario non può che essere secca: o accettare la notifica o non accettarla.

Esistono, tuttavia, dei sistemi per capire, quanto meno, di che genere di atto si tratta prima ancora di ritirarlo dall’ufficio postale. Ecco, allora questa sintetica scheda per districarsi nel mondo delle notifiche di

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raccomandate e atti giudiziari.

Ritirare o non ritirare la busta?

Un atteggiamento errato è quello di chi, temendo che il plico contenga brutte notizie, preferisce non ritirarlo del tutto: infatti, il rifiuto opposto al postino equivale a consegna: l’atto si considera come accettato e, quindi, conosciuto. La conseguenza è che per il notificante gli effetti giuridici si producono ugualmente (si pensi alla disdetta di un contratto), mentre il notificato non avrà modo di difendersi non conoscendo il contenuto (si pensi alla possibilità di costituirsi in una causa, di contestare una multa, ecc.).

Diverso è il comportamento di chi non ritira l’atto perché non è a casa (o finge di non esserci), poiché, in questo caso, il postino – se non trova familiari conviventi o persone addette alla casa che accettino di ritirare la busta – è tenuto a:

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– inviare al destinatario una raccomandata con cui lo avvisa del tentativo infruttuoso di consegna del plico, invitandolo a ritirare l’atto presso l’ufficio postale per 30 giorni. È il cosiddetto “avviso di giacenza”. Esso, qualora anche questa seconda volta il destinatario non sia presente, viene immesso nella cassetta delle lettere e nessun altro avviso gli verrà più notificato;

– riportare l’atto presso all’ufficio postale e tenerlo “in giacenza” in attesa che il destinatario venga a ritirarlo. La giacenza è di 30 giorni per le raccomandate. Se scade tale termine senza che il destinatario (o un soggetto da lui delegato) abbia curato il ritiro, la busta torna al mittente e si forma quella che viene comunemente detta “

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compiuta giacenza”: in pratica la raccomandata si considera ugualmente consegnata e portata a conoscenza del destinatario.

Ricordiamo, a tal proposito, che i tempi di giacenza della lettera presso l’ufficio postale – termini oltre i quali, come detto, si forma la compiuta giacenza – sono diversi a seconda del tipo di atto:

raccomandata a/r: 30 giorni;

raccomandata 1: 15 giorni;

atti giudiziari notificati a mezzo posta: 180 giorni (ma la conoscenza si presume avvenuta dopo 10 giorni dall’invio, al destinatario, del cosiddetto modello 26, ossia della raccomandata con cui il postino – dopo aver tentato di consegnargli l’atto – lo informa della giacenza dell’atto stesso presso l’ufficio postale);

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atti giudiziari notificati a mano: in tal caso, il soggetto notificante non è il postino, ma l’ufficiale giudiziario. Per cui, in caso di mancata consegna del plico, quest’ultimo, anziché essere depositato all’ufficio postale, viene depositato alla Casa Comunale (ossia l’ufficio del Comune).

Come riconoscere l’atto sulla base dell’avviso immesso in cassetta?

Come abbiamo detto, quando il destinatario è assente, il postino – tanto che abbia tentato la consegna di una normale raccomandata, quanto di un atto giudiziario, immette nella buca delle lettere l’avviso di giacenza, un cartoncino rettangolare, su cui viene riportato:

– il codice della raccomandata

– la data di notifica

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.

Già dal colore dell’avviso di giacenza ci si può fare un’idea del tipo di atto che il postino ha tentato di notificare. Per esempio se è bianco, è molto probabile che si tratti di una raccomandata. Se invece è verde potrebbe trattarsi di un atto giudiziario (per sapere cosa sono gli atti giudiziari, vedi dopo).

In ogni caso è possibile capire la tipologia di raccomandata semplicemente controllando il codice presente sulla cartolina:

– i codici 12-13-14 indicano una Raccomandata semplice;

– i codici 76-77-78 indicano una probabile multa o un Atto giudiziario;

– i codici 608- 609 indicano una Comunicazione semplice di Notifica Atto da parte di Enti Pubblici vari (Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.);

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– i codici 612-613-614 indicano una possibile comunicazione da parte delle poste o della banca presso cui si ha il conto corrente;

– il codice 670 indica una Cartella Esattoriale o Cartella “Equitalia”.

Se si riceve un Atto Giudiziario è anche possibile capire da dove proviene effettuando una ricerca: basta accedere alla pagina internet di Poste Italiane “Dove Quando” (http://www.poste.it/online/dovequando/home.do), inserire il numero della raccomandata e il periodo di spedizione , e cliccare su ” Esegui la ricerca”.

Atti giudiziari: di che si tratta?

Se il postino ha tentato di notificarti un atto giudiziario, è molto importante che tu ne curi il ricevimento. E questo per via delle possibili conseguenze che, in caso di ignoranza del contenuto, potrebbero derivare. Anche nell’ipotesi meno importante come la richiesta a testimoniare in una causa, la mancata ottemperanza potrebbe comportare il pagamento di una multa e il cosiddetto

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accompagnamento coattivo (ossia la forza pubblica viene a prelevare materialmente il testimone a casa).

Quali possono essere gli atti giudiziari? La categoria è estremamente varia ed ampia, ed è impossibile definirlo in anticipo. Potrebbe trattarsi della notifica di una banale multa per violazione del codice della strada, alla ancora più banale richiesta di testimonianza in una causa civile o penale (in tal caso, il testimone, essendo un soggetto estraneo al giudizio, non deve temere alcunché).

Potrebbe però trattarsi anche di una citazione in una causa civile, o della notifica di un decreto ingiuntivo contenente l’ordine di pagamento di una somma o la consegna di un determinato bene.

Sempre per rimanere nell’ambito civilistico, potrebbe trattarsi di un atto di precetto, ossia dell’intimazione ad adeguarsi a una determinata obbligazione (derivante da un titolo esecutivo come una sentenza, un assegno, una cambiale).

Se siete in causa con un altro soggetto, potrebbe trattarsi della notifica della sentenza. Oppure potrebbe essere la citazione a rispondere al giudice con il cosiddetto interrogatorio formale.

Purtroppo non si esaurisce qui il novero degli atti giudiziari e ricomprende anche quelli relativi al processo penale, come un decreto penale di condanna o una citazione a giudizio o l’avvio di indagini.

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