Telefono: cambio operatore e addebiti non dovuti
Costi aggiuntivi a causa della disattivazione del contratto di telefonia mobile con passaggio a diverso operatore.
Non è infrequente il caso in cui l’utente si veda addebitati, dal proprio operatore di telefonia mobile, costi aggiuntivi nell’ipotesi di disattivazione del contratto per passare ad altro operatore.
Tali oneri, la cui quantificazione, all’atto della stipula del contratto, non sono praticamente mai indicati, sono addebitati attraverso una sottrazione del credito disponibile con la conseguenza che l’ignaro utente si trova dinanzi ad un prelievo la cui giustificazione resta oscura.
Cosa si può fare in caso di cambio operatore telefonico che applica addebiti non dovuti?
Non di rado, però, gli importi addebitati sono anche rilevanti (alcune decine di euro) ed è allora giusto avere chiaro il quadro normativo di riferimento per regolarsi di conseguenza.
Indice
Penale per cambio operatore: è legittima?
Per capire se la
Tuttavia la legge stessa autorizza l’addebito dei costi di disattivazione che gli operatori abbiano sostenuto in conseguenza della decisione dell’utente di recedere dal contratto e cambiare operatore. È qui che, sovente, si annida il possibile addebito ingiustificato nel caso di cambio di operatore: difatti i costi di disattivazione della linea, nella grande maggioranza dei casi, coincidono con quelli di
Costi di disattivazione: si possono contestare?
E, allora, all’utente che in caso di cambio di operatore si veda addebitare sia il costo di disattivazione dal vecchio operatore, sia il costo dell’attivazione da parte del nuovo operatore, non resta che (volendo) contestare l’addebito del costo di disattivazione attraverso reclamo scritto seguito, in caso di risposta omessa o ritenuta insufficiente, dalla procedura di conciliazione dinanzi all’Autorità garante per le comunicazioni.
Nel caso in cui l’utente voglia reclamare è utile sapere che spetterà all’operatore, in ogni caso, dare prova che i costi addebitati corrispondano a quelli assolutamente necessari per procedere alla disattivazione.
Si tratterà dunque di dimostrare (da parte dell’operatore di telefonia mobile) e di verificare (da parte dell’utente) che l’importo addebitato sia effettivamente collegato alle attività tecniche ed operative utili e indispensabili per procedere alla disattivazione.
E se tale dimostrazione non dovesse essere fornita, è chiaro che la procedura di conciliazione (o l’eventuale successiva azione in giudizio per la restituzione della somma) si concluderà con un provvedimento (o sentenza, in caso di giudizio) che imporrà all’operatore di restituire la somma addebitata.
Approfondimenti
Per saperne di più leggi anche l’articolo: “Penale per recesso contratto telefonico: è legittima?” nel quale ti riportiamo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha dato ragione al consumatore che contestava l’illegittimità dell’addebito applicato nei suoi confronti dalla società telefonica a titolo di «spese di recesso».