Canoni Rai: l’erede paga per il parente defunto?

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Autore: Redazione

06 marzo 2016

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Che fare se arriva una cartella di Equitalia per conto di un parente defunto, con richiesta di pagamento del Canone Rai e come comportarsi per chiedere la disdetta di tale abbonamento.

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Il canone Rai non lascia tranquilli i contribuenti neanche dopo la morte: non sono rari i casi in cui gli eredi ricevano richieste di pagamento, per arretrati dovuti dai parenti defunti, inviate spesso attraverso la cartella di pagamento di Equitalia. Che fare in questi casi? Bisogna pagare o è possibile sottrarsi? E come fare per non ricevere più richieste di pagamento? Lo vediamo in questa sintetica scheda.

La cartella di pagamento per il Canone Rai

Con l’apertura della successione, l’

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erede subentra in tutti i rapporti attivi (crediti) e passivi (debiti) del defunto, ivi compresi quelli di natura tributaria, come appunto il pagamento del canone Rai. Equitalia, pertanto, ben può richiedere agli eredi il pagamento degli arretrati del cosiddetto canone Rai (meglio detta “imposta sulla detenzione dell’apparecchio televisivo”), se non paganti dal soggetto defunto.

A ben vedere, poi, gli eredi sono tenuti al pagamento degli ultimi 10 anni dell’imposta, in quanto tale è la prescrizione per detto tributo. (sempre che non siano stati notificati atti interruttivi della prescrizione, come per esempio una lettera di messa in mora, che potrebbero aver allungato il decorso di tale termine). Dunque, se la cartella di pagamento si riferisce solo ad alcune delle annualità, ben potrebbe essere seguita da ulteriori cartelle.

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L’erede non è tenuto a pagare le sanzioni per l’omesso versamento del canone Rai: difatti, nei rapporti con il fisco, coloro che subentrano al soggetto defunto sono tenuti al pagamento della sola imposta non pagata, ma non anche delle sanzioni. Mica poca cosa, considerato che tali sanzioni possono ammontare a cinque volte il canone stesso.

Al fine di ottenere lo sgravio della cartella dalle imposte è necessario presentare un’istanza a Equitalia stessa (se la richiesta di pagamento proviene dall’Agente della riscossione) oppure all’Agenzia delle Entrate. L’istanza può essere presentata con raccomandata a.r. o con pec (posta elettronica certificata) nella forma dell’istanza in autotutela

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(ne abbiamo parlato qui “Se non paghi le tasse, Equitalia può rivalersi sui figli-eredi?”).

L’erede che ha rinunciato all’eredità non è tenuto a pagare alcunché, neanche la sorte capitale. Invece colui che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario risponde dei debiti solo con i beni ereditati e non con il proprio patrimonio.

La denuncia del decesso per non pagare i canoni futuri

In caso di morte del detentore dell’apparecchio televisivo, l’erede già abbonato – che pertanto paga il canone Rai per l’immobile ove risiede attraverso la propria bolletta della luce – deve richiedere la disdetta dell’abbonamento intestato al defunto, comunicando la data ed il luogo del decesso all’Agenzia delle Entrate (più precisamente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale I Torino – Sportello S.A.T. – Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO)) nonché alla società elettrica con cui è in corso il contratto della luce. Con l’istanza sarà bene produrre un

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certificato di morte. Questo perché, altrimenti, il canone Rai continuerà ad essere addebitato sulla bolletta della luce del soggetto deceduto.

Una seconda soluzione potrebbe essere quella di volturare il contratto della luce, intestandolo a nome di uno degli eredi, come seconda casa. In tale ipotesi, la società elettrica non potrà applicare il balzello del canone Rai sulle fatture, poiché l’erede già paga l’imposta con il proprio immobile.

Se invece l’erede era convivente con il soggetto defunto (si pensi al coniuge o al figlio) e, pertanto, prima non pagava il Canone Rai, potrà scegliere tra due opzioni, a seconda che:

se intende continuare a vivere nell’immobile, potrà volturare il contratto della luce, dichiarando l’abitazione come propria casa di residenza. In tal caso, il canone continuerà ad essere addebitato sulla bolletta della luce, ma in capo al nuovo titolare, che così non verrà considerato evasore;

– se, invece, non intende continuare a vivere nell’immobile, dovrà effettuare la disdetta dell’abbonamento intestato al defunto inviando la comunicazione di decesso di cui abbiamo parlato poc’anzi.

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