Multa al semaforo rosso: foto anche senza cartello con l’avviso
T-Red: chi passa col rosso può essere multato tramite la fotografia del dispositivo di rilevamento automatico anche se la presenza di quest’ultimo non è previamente segnalata.
La presenza della telecamera al semaforo non deve essere presegnalata agli automobilisti con apposita segnaletica: le multe, pertanto, elevate al passaggio della luce rossa restano valide. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [1].
Non bisogna confondere le norme sull’autovelox con quelle sul T-Red, la macchina fotografica che scatta le istantanee alle targhe delle auto che passano col semaforo rosso: solo per i primi c’è l’obbligo della segnaletica che anticipi (almeno 400 metri prima) la presenza del controllo elettronico. Al contrario, per quanto riguarda le multe per passaggio a semaforo rosso, l’omesso avviso del rischio di essere fotografati non rende nullo l’accertamento.
Non si può neanche assimilare il T-Red ai sistemi di videosorveglianza (come quelli presenti nei negozi o nelle banche) che, invece, devono essere presegnalati a tutela della privacy.
Il T-Red non pone problemi per la privacy degli utenti della strada, posto che la telecamera è puntata non in direzione dell’abitacolo dell’autovettura o del conducente, che rimane non identificabile, ma unicamente sulla targa del mezzo. Il dispositivo impiegato per l’accertamento delle violazioni non è infatti uno strumento atto al trattamento dei dati personali, quindi non si possono applicare le norme sancite a tutela della riservatezza.
La Suprema corte ha così definitivamente stabilito che l’apparecchiatura utilizzata dalla polizia per rilevare l’attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso non può essere comparata a un
La sentenza di ieri smentisce un precedente di segno opposto con cui la Suprema corte aveva annullato la sanzione in assenza di comunicazione informativa all’automobilista circa il controllo. Evidentemente la Cassazione si è conformata al parere del Ministero dei Trasporti che già nel 2013 aveva stabilito che l’obbligo del presegnale sussiste solo per gli autovelox e non per i T-Red. Infatti, come anticipato, “il potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria” quanto alla sicurezza stradale. Dunque la mancanza di una informazione diretta a preavvertire il conducente del rischio della commissione di infrazioni al codice della strada, rilevate dalle apparecchiature a ciò deputate, non pone un problema di invalidità dell’accertamento.