Si può rinunciare a una querela?
Una querela può essere sempre ritirata ma se il reato è procedibile d’ufficio il procedimento penale va avanti ugualmente.
Fino a quando non interviene una sentenza di condanna, la querela può essere sempre ritirata: tuttavia, per avere effetto, la rinuncia alla querela deve essere accettata dalla parte querelata. Varie possono essere le ragioni che spingono quest’ultima a non accettare la rinuncia della querela: una di queste – certamente meritoria – il voler far dichiarare al giudice la propria innocenza (in modo da togliere ogni dubbio sul proprio coinvolgimento in un’accusa infondata) ed, eventualmente, in caso di accertamento della malafede del querelante, agire nei suoi confronti per
Sulle modalità pratiche leggi “Come ritirare una querela”.
La rinuncia alla querela (anche detta remissione di querela) se accettata dal querelato, comporta la cessazione del procedimento penale e decade ogni effetto pregiudizievole per il querelato [1].
Tuttavia, quando il reato è particolarmente grave, la legge prevede che l’azione penale, intrapresa dal pubblico ministero, prosegua ugualmente nonostante la rinuncia del querelante. In questi casi, infatti, è interesse dello Stato arrivare ad accertare la colpevolezza e, quindi, la pericolosità del soggetto denunciato, a prescindere dall’interesse della vittima alla sua punizione.
Dietro questa distinzione si nasconde un’importante differenza terminologia: quella che c’è tra
- la querela si sporge per i reati perseguiti su “richiesta” della vittima; se quest’ultima rinuncia alla querela, il procedimento si chiude;
- la denuncia invece si sporge per i reati perseguibili anche d’ufficio, ossia anche su iniziativa delle pubbliche autorità, a prescindere dalla segnalazione o richiesta della parte lesa. In tal caso, la rinuncia alla denuncia non implica – come detto – la cessazione del procedimento penale. Tuttavia, venendo meno un elemento fondamentale del processo penale (ossia la testimonianza del denunciante), è molto più facile arrivare a una sentenza di assoluzione.
La rinuncia alla querela non implica anche una rinuncia a ottenere il
Indice
Cos’è la remissione di querela?
Il termine tecnico per definire la rinuncia alla querela è “remissione di querela
La remissione di querela estingue il reato nei delitti punibili a querela della persona offesa.
Può intervenire solo prima della condanna, salvo i casi per i quali la legge disponga altrimenti, e non può essere sottoposta a termini o condizioni. Essa può contenere anche la rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Se a querelare sono state più persone
Che succede se la querela è stata
L’accettazione della remissione della querela
Come anticipato in apertura, per produrre effetti la remissione deve essere accettata dal querelato. A tal fine non si richiede necessariamente un’accettazione espressa, essendo sufficiente che il querelato non l’abbia espressamente o tacitamente rifiutata.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetti per chi l’abbia ricusata.
Tale facoltà di remissione, nel caso il querelato sia un minore o un infermo di mente e nessuno ne abbia la rappresentanza, o chi la eserciti si trovi con esso in conflitto di interessi, è esercitata da un curatore speciale.
Estinzione del diritto di remissione della querela
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato. La Corte Costituzionale [2] ha sancito l’illegittimità costituzionale del codice penale [3] «nella parte in cui non attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano».
Remissione della querela per soggetti incapaci o interdetti
Remissione del minore degli anni quattordici
Per i minori degli anni quattordici, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.
Remissione del minore che ha compiuto gli anni quattordici
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l’approvazione di questo.
Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.
Ciò vale anche nel caso in cui il minore abbia raggiunto gli anni quattordici dopo che è stata proposta la querela.
Remissione dell’interdetto
Per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.
Remissione dell’inabilitato
Gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l’approvazione di questo. Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.
Come si fa la rinuncia alla querela?
La dichiarazione di remissione e quella di accettazione vengono effettuate davanti all’autorità procedente o davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente all’autorità procedente.
La dichiarazione, in ogni modo, può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono verbale. Il verbale, tuttavia, non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.
La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sottoposte a termini o a condizioni non producono effetti.
Per l’efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa.
Infatti, ai fini dell’efficacia della remissione di querela non è indispensabile una vera e propria esplicita e formale accettazione del querelato, ossia una manifestazione positiva di volontà in tal senso, essendo sufficiente che non sussista una ricusazione della remissione in forma espressa o tacita e cioè che il querelato non abbia inteso rifiutare la remissione.
Secondo la Cassazione, la mancata comparizione dell’imputato/querelato contumace all’udienza può essere interpretata di per sé come volontà di accettare la remissione di querela, quando possa ricavarsi dal contesto processuale la sua volontà di accettare la remissione.