Condanna penale, addio lavoro: dipendente licenziato

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.
Dipendente licenziato perché svolgente mansioni a contatto con il pubblico: lecito richiedere una condotta integerrima anche fuori dal lavoro.
È legittimo licenziare il dipendente solo perché è stato condannato per un reato che nulla c’entra con il suo lavoro, commesso durante la sua vita privata extralavorativa? Non c’è una regola fissa: tutto dipende dalla gravità della condotta, da quanto essa possa incidere sulla credibilità dell’uomo e, indirettamente, anche sul datore di lavoro. Specie se il colpevole svolge mansioni delicate che comportano contatto con il pubblico e, pertanto, richiedono un certo margine di affidabilità e sicurezza.
Di tanto avevamo parlato già nell’articolo: “
Si può licenziare un dipendente condannato penalmente?” fornendo una serie di esempi di situazioni che legittimano il licenziamento. Di recente, è intervenuta la Cassazione [1] stabilendo che è legittimo mandare a casa un pubblico dipendente (nella specie, il datore di lavoro era il Ministero dell’Istruzione) che compia condotte violente ai danni della propria ex fidanzata come il brandire un coltello e minacciarla. La condanna penale, in questi casi, è un elemento più che sufficiente per ritenere l’uomo inadeguato al compito affidatogli che, peraltro, prevede rapporti con soggetti terzi.Ciò perché «da una persona inserita in un ufficio pubblico, con mansioni che prevedono anche il contatto coi cittadini, si pretende che la sua condotta sia improntata almeno al rispetto dei valori fondamentali dell’integrità fisica e della vita delle altre persone». Anche il fatto che l’uomo abbia agito con «dolo d’impeto» rende evidente che egli «non ha saputo frenare i propri impulsi e controllarsi»: ciò, secondo i giudici, rende ancor «più comprensibile il venir meno del vincolo fiduciario» con il datore di lavoro.
Il discorso non cambia se il dipendente, anziché essere in forza presso un ente pubblico, dipende da una ditta privata: ugualmente va rispettato l’affidamento sulla “stabilità di nervi” che il datore ripone sul lavoratore.
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