Multe, che rischio se non comunico i dati del conducente?
Chi non comunica i dati di chi era alla guida al momento della contravvenzione non rischia la decurtazione dei punti dalla patente, ma una seconda multa, salvo che dimostri di essere stato nell’impossibilità di dare l’informazione.
Se hai ricevuto una multa a casa e, insieme alla sanzione pecuniaria, è prevista anche la decurtazione dei punti dalla patente, stai bene attento: nel verbale che ti è stato consegnato dal postino c’è anche l’ordine a fornire, all’autorità che ha elevato il verbale, entro i successivi 60 giorni, gli estremi del soggetto che, al momento dell’infrazione, era alla guida della tua automobile. Dovrai, quindi, inviare – attraverso una raccomandanta a.r. – sia il nome e il cognome del cosiddetto «
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Se non comunico i dati dell’effettivo conducente cosa rischio?
Il proprietario dell’automobile che non comunica all’autorità i dati dell’effettivo conducente (come abbiamo detto, estremi anagrafici e della patente) rischia una seconda multa che va da 282 a 1142 euro. Non subisce, però, alcuna decurtazione dei punti dalla patente.
Dunque, se l’effettivo conducente è stato proprio il titolare dell’auto, questi è posto davanti a una alternativa:
- denunciare sé stesso come effettivo conducente e, in tal caso, subire la decurtazione dei punti;
- non dichiarare nulla e, in tal caso, subire solo la seconda multa, ma non perdere alcun punto dalla patente.
L’unico modo di evitare tale seconda sanzione è dimostrare di essere stati nell’impossibilità materiale di effettuare tale comunicazione, circostanza che non ricorre – almeno secondo l’attuale (e criticabile) orientamento della Cassazione – nel caso in cui il proprietario del mezzo non sia in grado di ricordare chi fosse effettivamente alla guida della propria auto.
Chi comunica i dati di un “soggetto di comodo” (ad esempio, una attempata nonna che ormai non utilizza più l’auto) rischia invece un procedimento penale per falso. La comunicazione, dunque, deve essere sempre veritiera.
Chi impugna la multa dal giudice di pace, è tenuto ugualmente a fare la comunicazione, anche se ha già ottenuto la sospensione del verbale.
Chi paga immediatamente la multa deve comunque effettuare la dichiarazione con i dati dell’effettivo conducente nei sessanta giorni dalla notifica della multa; infatti lo spontaneo adempimento all’obbligo di pagare la multa non è considerato una implicita ammissione di responsabilità.
Per sapere come inviare la comunicazione dei dati del conducente leggi la nostra guida dal titolo “Multe, come si comunica alla polizia i dati dell’effettivo conducente”.
Riassumendo e occhio a tutti i trabocchetti collegati alla multa: la comunicazione dei dati dell’effettivo conducente va inviata sempre, ogni volta che si riceve la notifica di una multa a casa. Va inviata sia nell’ipotesi in cui
Chi però vuol evitare la decurtazione dei punti dalla patente, può astenersi dall’inviare la comunicazione e, in tal caso, pagare la seconda multa. Chi invece comunica i dati di una persona diversa da quella effettiva (circostanza che può essere scoperta, ad esempio, se è stata scattata una foto al conducente) rischia il procedimento penale.
Che succede se comunico i dati dell’effettivo conducente?
Il proprietario dell’auto che comunica i dati dell’effettivo conducente non è tenuto a pagare la multa per violazione del codice della strada: la multa infatti verrà inviata anche a chi era alla guida del mezzo e ha commesso l’infrazione; tuttavia rimane la sua responsabilità solidale. In altre parole, se l’effettivo conducente non paga la multa, la polizia può chiedere il pagamento al titolare dell’auto.
Inoltre, il proprietario che comunica i dati dell’effettivo conducente non rischia più neanche la seconda multa, né la decurtazione dei punti dalla propria patente, sanzione quest’ultima che viene irrogata al conducente effettivo e a nessun altro.
Che succede se comunico in ritardo i dati dell’effettivo conducente?
Chi comunica oltre i 60 giorni i dati dell’effettivo conducente è soggetto alla stessa multa di chi, invece, non ha effettuato del tutto la suddetta comunicazione e pertanto subisce una seconda multa che va da 282 a 1142 euro.
Quando posso evitare la sanzione per la seconda multa?
Solo chi è nell’impossibilità oggettiva di effettuare la comunicazione o di sapere chi fosse alla guida del mezzo evita la seconda multa. Tuttavia, come abbiamo chiarito, la Cassazione è dell’idea che “non ricordare” a chi si sia prestato l’auto non è una valida giustificazione. L’automobilista deve essere sempre in grado di ricostruire, anche a distanza di molto tempo, chi fosse l’effettivo conducente del proprio mezzo.
Un caso in cui l’omessa comunicazione dei dati dell’effettivo conducente è nulla è quando la multa viene notificata dopo più di 90 giorni da quando è stata commessa l’infrazione (fa fede il timbro postale, ossia la data in cui la polizia ha portato la raccomandata con la multa all’ufficio postale). Superato questo termine il verbale eventualmente notificato è nullo e quindi può essere impugnato davanti al giudice di pace.