Assegno emesso e protestato: come risolvere il problema

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Autore: Maura Corrado

23 gennaio 2017

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università del Salento, svolge attualmente la pratica forense in uno studio legale di Lecce, occupandosi prevalentemente di diritto fallimentare, commerciale e societario e di diritto del lavoro. È tirocinante in formazione presso il Tribunale Civile di Lecce, secondo la normativa contenuta nel Decreto del Fare. Giornalista pubblicista iscritta all’albo della Puglia, è redattore per quotidiani a livello locale e riviste giuridiche specializzate.

Qualche anno fa per un disguido un mio assegno è andato in protesto, come posso fare per risolvere? Mi crea non pochi problemi con le banche e finanziamenti.

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Assegno protestato: che significa?

Come specificato in Protesto dell’assegno: come evitarlo, si parla di assegno protestato quando, nei suoi confronti, è stato avviato un procedimento che attesta il mancato pagamento della somma in esso specificata. In sostanza, l’assegno viene protestato tutte le volte in cui, sul conto corrente di chi lo ha emesso (

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traente), non vi sono somme sufficienti a coprirne l’integrale pagamento: la conseguenza è che quando il creditore, recatosi in banca e esibito l’assegno al cassiere, ne esige l’incasso (denaro contante o accredito sul proprio conto) si vede invece opporre un secco rifiuto perché l’assegno è “scoperto”.

Il relativo procedimento viene, generalmente, gestito da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Assegno protestato: come tutelare il creditore?

L’obiettivo è quello di tutelare il creditore, perseguendo chi ha emesso l’assegno protestato e eventuali “giranti”. A tal fine, si dice che l’istituto del protesto ha validità probatoria: significa che, essendo un atto pubblico, che può anche essere impugnato in sede di giudizio, attesta il mancato pagamento.

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Assegno protestato: quali le conseguenze?

Naturalmente, in presenza di una simile situazione, anche le Banche corrono ai ripari nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo di pagamento discusso.

Occorre premettere che l’assegno bancario è pagabile a vista e, comunemente, può essere presentato per il pagamento nel termine di:

– 8 giorni, se il titolo è pagabile nello stesso Comune in cui l’assegno è stato emesso (cosiddetto assegno “su piazza”);

– 15 giorni, se l’assegno è pagabile in altro Comune della Repubblica (cosiddetto assegno “fuori piazza”).

Tali termini iniziano a decorre a partire dal giorno indicato nell’assegno bancario come data d’emissione del titolo.

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Per prima cosa, la banca comunica immediatamente al debitore il cosiddetto “insoluto a prima presentazione”, informandolo che è stato presentato un assegno e che le somme disponibili non sono sufficienti a coprirlo. Al titolare del conto viene così concesso un termine per provvedere, versando le somme necessarie al pagamento. Se tutto avviene correttamente, il debitore non subisce conseguenze di alcun tipo. Al contrario, il titolo viene protestato: la banca cioè lo invia a un notaio (o, più raramente, a un ufficiale giudiziario) che provvede all’iscrizione del protesto nel relativo registro a cui segue l’iscrizione del debitore nell’elenco dei Protestati della CAI

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, la Centrale di Allarme Interbancaria.

La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione [1] oppure, in mancanza di tale cancellazione, per 5 anni dalla data della registrazione. La legge [2], infatti, non consente l’immediata cancellazione dal registro informatico dei protesti: e ciò nemmeno nel caso in cui il debitore provvede successivamente al pagamento della somma esposta nel titolo.

Quindi, solo dopo un anno dalla levata di protesto, il debitore può ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti, a condizione che:

a) abbia pagato il proprio debito;

b) non abbia subito un ulteriore protesto;

c) abbia ottenuto la

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riabilitazione, proponendo ricorso al Presidente del Tribunale della provincia di residenza.

La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata da copia conforme del provvedimento di riabilitazione.

Se il debitore [3] provvede al pagamento oltre il temine di 12 mesi, può richiedere alla Camera di Commercio, prima che sia trascorso l’anno necessario per la cancellazione, l’annotazione sul registro informatico dei protesti di un’informazione aggiuntiva, consistente nell’annotazione “pagato dopo il protesto”.

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Altro caso in cui il debitore può ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti [4] si ha quando egli dimostra di aver subito il protesto illegittimamente o erroneamente per questioni di carattere formale; se, invece, si tratta di questioni relative al merito ed ai rapporti sostanziali inerenti il titolo, dovrà rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Ad ogni modo, un assegno bancario non pagato per mancanza di provvista non comporta solo il protesto ma anche l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.098 euro [5] che aumenta (da 1.032 a 6.197 euro) se l’importo dell’assegno è superiore a € 10.329 o nel caso di violazioni reiterate.

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Previste, inoltre, sanzioni amministrative accessorie [6] ma solo nell’ipotesi in cui il debitore, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, non provvede a pagare l’assegno, gli interessi, la penale (10% della somma dovuta e non pagata) e delle eventuali spese per il protesto [7]:

Il pagamento può essere effettuato nelle mani del creditore, cioè del portatore del titolo o presso l’istituto di credito (il trattario) oppure presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto. La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite quietanza del portatore con

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firma autenticata: in pratica, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure tramite attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto.

Assegno protestato: come risolvere il problema?

In caso di protesto, quindi, la miglior cosa da fare è di provvedere, quanto prima, entro 60 giorni dalla data di presentazione del titolo, al pagamento della somma esposta nell’assegno bancario e non saldata a causa della mancanza di provvista. A tale somma bisogna aggiungere la penale, gli interessi e le spese di protesto. Solo in questo modo, si eviterà di vedersi inflitte dalla Prefettura le sanzioni previste dalla normativa vigente e di essere ulteriormente segnalati alla Banca d’Italia (CAI).

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A tal fine, l’importo dovuto può essere versato direttamente al portatore del titolo o alla filiale della banca, costituendo un deposito vincolato in favore del creditore.

Il debitore dovrò poi provare l’avvenuto alla banca (trattaria) e, se è stato levato il protesto, anche al pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario, segretario comunale).

Tuttavia, occorre ricordare che il pagamento tardivo di un assegno per mancanza di provvista entro 60 giorni dalla presentazione del titolo per l’incasso comporta comunque l’iscrizione del protesto nel relativo registro informatico tenuto dalla Camera di Commercio. La cancellazione dal registro informatico dei protesti tenuto dalla Camera di Commercio può avvenire solo con la riabilitazione, trascorso 1 anno dal protesto previa formulazione di apposita istanza, a meno che non si riscontrino vizi formali o sostanziali della procedura di protesto.

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