Come sapere se ho preso una multa
Multa: quale sistema esiste per sapere in anticipo se ho preso una contravvenzione per violazione del codice della strada. La contestazione immediata e la notificazione a casa della raccomandata.
Se sei sfrecciato davanti a un autovelox, sei passato col rosso ad un semaforo, sei entrato in uno dei varchi della Ztl (zona a traffico limitato), o comunque, transitando davanti a una pattuglia della polizia, hai avuto il sospetto che gli agenti stessero prendendo nota degli estremi della tua targa, è verosimile che ti starai chiedendo come sapere se ho preso una multa. Interrogativo del tutto legittimo: non è infatti detto che gli agenti debbano fermarti nell’immediatezza per consegnarti il verbale dell’infrazione. Ben potrebbero, in numerosi casi, inviarti la multa a casa e non consegnartela istantaneamente. Infatti, il codice della strada stabilisce due modi diversi per portare a conoscenza del trasgressore la contravvenzione e, quindi, informarlo di aver preso la multa: la contestazione immediata e la notificazione a casa del verbale. La regola è quella della contestazione immediata, anche se mai come in questo caso le eccezioni sono più numerose della regola. Ciò è dovuto essenzialmente a due ragioni: i divieti di sosta, dove il conducente non è presente, e il fatto che gran parte delle multe vengono ormai rilevate da telecamere e apparecchi automatici, che funzionano senza la presenza della polizia o dei vigili. Quindi, per sapere se hai preso una multa dovresti, in teoria, attendere che decorrano i termini massimi, stabiliti dalla legge, per la notifica del verbale. Cerchiamo di capire come funzionano i due principali modi per sapere se si è preso una multa, cioè la contestazione immediata e la notificazione presso la propria residenza e se vi sono altre tecniche per avere queste informazioni.
Indice
Contestazione immediata e notificazione
Quando è possibile, la multa deve essere consegnata subito al conducente ed in questo caso si parla di contestazione immediata. Il che significa che la polizia ha il dovere di fermare l’automobilista, subito dopo che ha commesso l’infrazione, e deve:
- identificarlo con l’aiuto dei documenti offerti dall’automobilista;
- redigere il verbale, o meglio, compilare il prestampato già in uso alle autorità;
- invitare l’automobilista a fornire eventuali dichiarazioni sull’accaduto;
- far firmare “per ricevuta” al conducente la contravvenzione.
Da questo momento l’automobilista è a conoscenza della multa e da qui inizia a decorrere il termine di 30 giorni per fare ricorso al giudice di Pace e di 60 giorni per inviare il ricorso al Prefetto. L’automobilista può anche rifiutarsi di ricevere il verbale e chiedere che gli venga spedito a casa. In tal caso, però, pagherà le spese postali.
Cos’è la notificazione
La seconda modalità per portare a conoscenza della multa il proprietario dell’auto è la notificazione a casa con raccomandata con avviso di ricevimento, tramite la classica raccomandata verde degli atti giudiziari. Si procede alla notificazione a casa del verbale solo quando la contestazione immediata non è stata possibile. Le ipotesi sono svariate e, come dicevamo all’inizio, sono più numerose della regola. Ad esempio: quando il veicolo è lanciato a una velocità elevata negando la possibilità di essere raggiunto e fermato, oppure quando passa con il rosso o, ancora, quando il rilevamento della velocità avviene tramite autovelox automatico (quindi, senza la presenza del blocco di polizia) oppure quando la multa è presa in autostrada o è scattata per aver effettuato un accesso in ztl – zona a traffico limitato (
A questo punto, se ancora ti stai chiedendo come sapere se hai preso una multa è evidente che la polizia non ti ha fermato immediatamente e, quindi, è verosimile che riceverai il verbale a casa. Quindi, l’interrogativo si sposta su una diversa domanda: entro quanto tempo deve arrivare la multa a casa per essere valida? Questo perché, se scade il termine previsto dalla legge, due sono le possibilità: o non hai preso una multa oppure questa arriverà in ritardo e non dovrà pertanto essere pagata.
Entro quanto tempo arriva una multa a casa?
Il codice della strada stabilisce che la multa deve essere notificata al proprietario dell’autovettura che ha violato le norme del codice della strada entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione. Il che significa – secondo l’attuale interpretazione – dal giorno in cui hai commesso la violazione del codice della strada. Non rileva quanto tempo è stato necessario alla polizia per identificarti tramite la targa, redigere il verbale in ufficio e spedirtelo a casa. Ciò che fa fede è il timbro postale di spedizione per cui:
- se risulta che la polizia oppure i vigili hanno portato la multa all’ufficio postale entro il 90° giorno dalla violazione, allora la multa è valida anche se tu la riceverai qualche giorno dopo;
- viceversa, se risulta che la busta della raccomandata, contenente la multa, viene spedita oltre il 90° giorno dalla violazione, non dovrai pagare nulla.
Ma che significa che il verbale di violazione deve essere notificato entro 90 giorni dal giorno dell’infrazione? Una cosa molto semplice: che per sapere se hai preso una multa, la prima cosa che devi fare è contare quanto tempo è passato dal giorno incriminato, quello cioè in cui credi di essere stato contravvenzionato. Ecco, per il rispetto del termine è sufficiente che la polizia abbia consegnato il plico, contenente la multa, all’ufficio postale entro i 90 giorni dal fatto.
Forse sei rimasto ancora con il dubbio iniziale. Se infatti vuoi sapere in anticipo se hai preso una multa – prima cioè che decorrano i 90 giorni per la notifica – e magari ti serve questa informazione lo stesso giorno in cui ritieni di essere stato contravvenzionato, ti dobbiamo dare una brutta notizia: non esiste un modo certo per saperlo accedendo a registri, database, siti internet o facendone richiesta alla polizia o ai vigili. Le autorità non sono tenute a darti tali informazioni. Inoltre, si tratta di notizie che potrebbero anche non essere a conoscenza delle autorità se, per esempio, non hanno ancora controllato tutte le fotografie dei rilevatori automatici oppure non hanno incrociato i dati delle targhe con i nomi dei proprietari. Ecco perché, l’unico e più sicuro modo per sapere se hai preso una multa è quello di attendere 90 giorni (più i tempi di arrivo della raccomandata, per un totale di non più di 100 giorni) dal giorno dell’infrazione e verificare se ti arriva la multa a casa.
Tuttavia, se ritieni di aver commesso una infrazione al codice della strada in un determinato posto, una tecnica per provare a conoscere l’eventuale elevazione di una multa è quella di presentare una richiesta alla autorità di riferimento della zona, come i carabinieri e la polizia comunale, e vedere se, fino a quella data, esiste qualche multa che ancora non ti è stata notificata. Come anticipato, però, si tratta di una tecnica che non fornisce risultati al 100%. La richiesta può essere fatta % presentandosi personalmente presso il comando della polizia municipale o della stazione dei carabinieri del posto, fornendo tutti i dati identificativi per permettere la ricerca nei data base di quella specifica autorità, oppure per iscritto. Tuttavia, in questo secondo caso come già detto l’autorità non è tenuta a rispondere, ecco perchè risulta preferibile recarsi di persona per prendere conoscenza istantaneamente di ciò che l’ente vuole fare.
Quando fare ricorso
Se, a questo punto, intendi fare ricorso contro la multa al giudice di pace, è bene che tu sappia che puoi depositare il tuo atto presso l’ufficio del giudice di pace entro 30 giorni che decorrono dai seguenti termini:
- in caso di contestazione immediata, i 30 giorni decorrono dal giorno in cui hai messo la firma sul verbale, ossia dalla contestazione stessa;
- nel caso in cui non c’è stata contestazione immediata o ti sei rifiutato di prendere in consegna il verbale, i 30 giorni decorrono dal giorno successivo a quello in cui hai ricevuto la multa, con raccomandata, firmando la consegna al postino che è venuto presso la tua abitazione;
- nel caso in cui il postino non ti trova in casa e, quindi, ti lascia nella cassetta delle lettere una cartolina che ti informa del suo arrivo e del conseguente deposito della raccomandata presso l’ufficio postale, i 30 giorni decorrono dal giorno successivo al ritiro da parte tua della raccomandata;
- nel caso in cui tu ritiri la raccomandata dopo il 10° giorno da quando il postino ti ha lasciato l’avviso, il termine dei 30 giorni parte ugualmente dall’undicesimo giorno successivo al deposito della cartolina nella tua cassetta della corrispondenza.
Quindi, se la tua domanda è
Il ricorso deve contenere tutti i seguenti dati:
- l’indicazione della autorità a cui ci si rivolge (ufficio del giudice di pace oppure prefetto), specificando anche la località;
- i dati identificativi dell’automobilista che ricorre ed il domicilio legale presso cui intende ricevere le notifiche relative al giudizio;
- tutti gli estremi della multa che si intende impugnare, compresa la norma che si assume violata, con specifica del giorno di notifica;
- una descrizione dei fatti accaduti e dei motivi per i quali la sanzione si ritiene illegittima (per violazione dei termini di notifica, per omessa o non completa descrizione del presunto veicolo trasgressore, per errore sulla norma violata, per errore della notifica inviata al precedente proprietario del veicolo, per omessa o errata indicazione delle generalità dell’automobilista multato ecc.);
- la richiesta di annullamento, la data del ricorso e la sottoscrizione;
- tutti i documenti che si ritengono necessari per dimostrare la verità delle proprie ragioni.
La multa sul tergicristallo dell’auto
Hai parcheggiato la tua autovettura in divieto di sosta ed al tuo ritorno trovi la
L’annullamento della multa in autotutela
Un’altra strada che puoi provare a percorrere, per vedere annullata la multa, è il ricorso in autotutela ma solo quando la stessa contiene evidenti vizi di forma o di procedura o, ancora, di errata valutazione del fatto. Quando, cioè, si è quasi certi di avere ragione. Ad esempio, è possibile richiedere l’annullamento in autotutela quando l’autovettura risultante dalle fotografie, richieste alla autorità che ha elevato la multa e sulla cui base essa è stata emessa, risulta non essere la propria. Oppure, quando la multa è stata notificata oltre i 90 giorni dalla asserita violazione. O, ancora, quando sono omesse la data o l’indicazione oraria o il luogo della contestata trasgressione dell’automobilista.
Ecco, in tutti questi casi si può inviare una domanda alla autorità che ha elevato la multa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, avendo cura di indicare:
- tutti i dati identificativi dell’automobilista, assieme alla copia di un proprio documento di identità e del codice fiscale;
- tutti gli estremi della multa che si intende impugnare;
- le ragioni specifiche per le quali se ne ritiene doveroso l’annullamento (omessa indicazione di data della violazione, vizi nella notifica ecc.).
Quindi, l’istanza in autotutela non è altro che una domanda per iscritto, che viene rivolta alla stessa autorità che ha elevato la multa, e che contiene la richiesta di l’annullamento. Occorre, però, fare una importante precisazione: la domanda di annullamento in autotutela non obbliga la autorità a rispondere né, tanto meno, permette la sospensione dei termini per impugnare in giudizio (dal giudice di pace o presso il prefetto) la multa. L’istanza in autotutela, inoltre, potrebbe ben essere anche rigettata. Ecco perché è importante non perdere mai di vista i termini di legge per impugnare la multa (30 o 90 giorni, a seconda se si vuole ricorrere dal giudice di pace o dal prefetto): se la sanzione è effettivamente illegittima, la autorità sarà normalmente solerte nel rispondere anche al fine di evitare eventuali condanne alle spese legali, in caso di ricorso presso il giudice di pace. In caso contrario, prima dello scadere dei termini per il ricorso si dovrà avere cura di provvedere ad impugnare la multa o presso l’ufficio del giudice di pace o presso il prefetto per non decadere da diritto. Quindi, non solo l’istanza di annullamento non garantisce che la domanda dell’automobilista sia accolta per quanto non riduce i termini di legge entro cui è consentito all’automobilista di impugnare le multe.