Si può pignorare più di un conto corrente per volta?
Pignoramento presso terzi: possibile il pignoramento contemporaneo di più conti correnti prima di ottenere la dichiarazione positiva della banca sulle somme presenti sul conto.
Se il debitore è titolare di più conti correnti, il creditore che intende procedere al pignoramento può bloccare contemporaneamente anche più di un conto, benché così facendo detto pignoramento risulti eccessivo, ossia superiore o addirittura sproporzionato rispetto all’importo del proprio credito. A dirlo è il Tribunale di Torino con una recente ordinanza [1]. Ma procediamo con ordine e vediamo, più nel dettaglio, quando si può pignorare più di un conto corrente per volta.
Indice
Pignoramento presso terzi eccessivo
Se hai letto la nostra guida sul
Senonché l’accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari (anche chiamata «Anagrafe dei conti correnti»), se da un lato consente di sapere presso quali banche il debitore ha i propri conti, non dà la possibilità di conoscere anche quanto materialmente vi è depositato. Difatti, nei pignoramenti presso terzi, il creditore «non conosce, neppure in via approssimativa, l’entità dei beni che intendere sottoporre a vincolo» né, quindi, può sapere «in anticipo l’esito del pignoramento». Così, ben potrebbe accadere che, dopo aver svolto tutta la procedura ed eseguito le notifiche, il creditore debba ricominciare tutta la procedura da capo, cercando altri conti correnti eventualmente attivi.
Per evitare questa lunga trafila, è possibile notificare il pignoramento a più banche contemporaneamente, nella speranza che una o più di queste diano conferma della presenza di soldi? La risposta, secondo la sentenza in commento, è affermativa. Secondo il giudice piemontese, il «pignoramento “eccessivo” non è illegittimo di per sé». Sarebbe piuttosto illegittimo il pignoramento se il creditore agisse in forza di un credito che non gli spetta o che si è prescritto o che è stato adempiuto.
Certo, questo non significa che il creditore, dopo aver eseguito il pignoramento contemporaneo di più conti correnti, abbia anche diritto a tutte le somme bloccate, in eccesso rispetto al proprio credito. C’è infatti sempre l’udienza davanti al giudice il quale, facendo i “conti con la calcolatrice”, stabilirà le somme che effettivamente gli spettano, addizionate agli interessi e alle spese legali e per la procedura, liberando invece tutti gli altri importi in esubero pignorati. In particolare il creditore ha il diritto di
Insomma, fino a quando non interviene il provvedimento del giudice, i soldi in banca, benché bloccati, non passano in proprietà al creditore. Ed è per questo che, nel caso di “pignoramento eccessivo”, non si può parlare di una vera e propria lesione dei diritti del debitore. Debitore che, peraltro, è tutelato da una serie di strumenti previsti dal codice di procedura civile [2] potendo comunque – se lo ritiene opportuno prima dell’udienza di assegnazione delle somme pignorate – ricorrere al giudice dell’esecuzione per ottenere la liberazione dei beni espropriati o la
La vicenda
Nel caso di specie, un creditore aveva notificato l’atto di pignoramento a diciannove banche, ma solo quattro istituti avevano reso una dichiarazione positiva. Tuttavia, l’importo complessivamente bloccato con i pignoramenti era maggiore del credito aumentato della metà.
Così la società debitrice aveva chiesto che l’esecuzione fosse limitata al pignoramento presso un determinato istituto bancario, mentre il creditore procedente ne aveva indicato un altro.
A chi spetta decidere quale conto pignorare?
Il giudice ricorda che, in base al codice di procedura civile, è il creditore a decidere quali beni del debitore pignorare e non quest’ultimo. Dunque la scelta del conto o dei conti da sottoporre ad espropriazione spetta solo al creditore. Il debitore può solo chiedere la riduzione del pignoramento.
Il tribunale ricorda che il «pignoramento “eccessivo” non è illegittimo di per sé». Il debitore può comunque ricorrere al giudice dell’esecuzione per ottenere la liberazione dei beni espropriati o la riduzione del pignoramento.