Appello: omessa indicazione dei motivi e nullità dell’atto
Impugnazione inammissibile se l’appellante non indica, nell’atto processuale, i punti di censura della sentenza di primo grado.
La mancata specificazione dei motivi dell’appello integra una nullità che determina l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza possibilità di sanatoria dell’atto a seguito di costituzione dell’appellato, in qualunque momento essa avvenga. A salvare dalla nullità l’atto processuale non vale neanche il comportamento dell’appellante che, in corso di causa o già alla prima udienza, specifichi i motivi dell’appello. Lo ha affermato la Cassazione con una recente sentenza
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Se nell’appello non sono indicati i motivi
La Corte ricorda che, nel giudizio di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono). Pertanto, nell’atto di appello, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Il tutto a pena di inammissibilità dell’appello: inammissibilità rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte.
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Al giudice non basta, per dedurre i motivi dell’appello, che l’atto processuale consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.
Se nell’appello manca qualche pagina
Sempre la Cassazione, con una più recente sentenza [2], ha chiarito quali sono le conseguenze se, nell’atto di appello, manca qualche pagina e, ciò nonostante, lo stesso viene notificato alla controparte. In tal caso – specifica la Corte – la notifica dell’atto di appello carente di una o più pagine (purché l’originale, depositato nei termini presso la Corte di appello, sia completo), costituisce un vizio del procedimento di notificazione sanabile con effetti retroattivi mediante la rinnovazione della notifica oppure per effetto della costituzione della parte appellata.