Sfratto: cosa rischia il padrone di casa se distacca le utenze?
L’inquilino cui il padrone di casa abbia distaccato le utenze di luce, acqua e gas per accelerare lo sfratto può denunciarlo per il reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni.
«Giustizia ritardata è giustizia negata» diceva Montesquie e lo griderebbe ancor più forte se vedesse i tempi che ci vogliono, nel nostro Paese, per eseguire l’ordine del giudice di sfratto nei confronti dell’inquilino moroso. Così c’è qualcuno che pensa di farsi giustizia da solo e, per accelerare la procedura, pensa bene di usare qualche piccolo espediente onde rendere all’affittuario la vita difficile. Come ad esempio l’interruzione delle utenze intestate ancora a suo nome. Ma, anche se è già stato emessa l’ordinanza di
Di questo si è occupata più volte la giurisprudenza e la questione è finita finanche in Cassazione [1]. Secondo i giudici supremi non ci sono dubbi: il padrone di casa che distacca le utenze, ancora intestate a suo nome, nella casa ove persiste a rimanere l’inquilino nonostante la notifica dello sfratto esecutivo, commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Rischia cioè il penale. In particolare, la norma punisce chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose. La sanzione, che scatta però solo se c’è querela della persona offesa (in questo caso l’affittuario da sfrattare) è la multa fino a 516 euro.
La Cassazione si è espressa nel seguente modo: «Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la condotta del proprietario che disdica i contratti di fornitura delle utenze domestiche – a lui intestate – relative ad un appartamento dato in locazione, al fine di accelerare le attività di rilascio dell’immobile da parte del conduttore, in quanto detta condotta realizza la violenza sulla cosa attraverso un mutamento di destinazione dei beni portati dalle dette utenze, ed è attuata nonostante la possibilità di azionare il diritto al rilascio dell’appartamento attraverso il ricorso al giudice».
La legge stabilisce, tra i diritti del padrone di casa
, quello di ricorrere al giudice se l’inquilino ritarda il pagamento dell’affitto di oltre 20 giorni. In tal caso gli può intimare lo sfratto. L’inquilino che non paga in udienza, né in quella sede chiede il cosiddetto «termine di grazia» (ossia un termine di 90 giorni per poter recuperare i soldi ed estinguere il debito, comprensivo delle spese di giudizio), viene raggiunto dall’ordinanza di sfratto. A questa consegue l’esecuzione forzata: l’avvocato del locatore cioè si reca dall’ufficiale giudiziario e concorda un giorno per recarsi presso l’immobile dell’affittuario e ordinargli di andare via. Se questi non è presente, si può fissare un secondo accesso eventualmente con l’ausilio della forza pubblica, per vincere le resistenze come, ad esempio, lo sbarramento della porta di casa.Il padrone di casa potrà poi agire contro l’inquilino per il risarcimento del danno corrispondente a tutti i canoni di affitto che ha perso per via dell’occupazione prolungata dell’immobile. Ma deve dimostrare di aver visto sfumare chance di dare in affitto la casa ad altre persone.
Quel che è certo è che il padrone di casa non può farsi giustizia da sé, provvedendo a distaccare le utenze di luce, acqua e gas. In tal caso rischia di essere querelato per il reato di «esercizio arbitrario delle proprie ragioni». Ciò gli costerà un procedimento penale, per il quale potrà comunque chiedere l’immediata archiviazione (trattandosi di un reato punito con la pena pecuniaria e per il quale quindi opera l’istituto della particolare tenuità del fatto) ma quanto meno avrà recuperato il proprio appartamento.