Multe e prescrizione
Se arriva la cartella di pagamento la prescrizione della multa è di 5 anni dalla notifica.
Se hai ricevuto una cartella esattoriale perché hai dimenticato di pagare una multa, non hai più la possibilità di mettere in discussione il verbale con la contravvenzione, essendo ormai scaduti i termini del ricorso; però puoi sempre sperare nella prescrizione; prescrizione che, anche se decidi di non impugnare neanche la cartella, è sempre di cinque anni. È quanto chiarito dal Tribunale di Firenze con una recente sentenza [1] che applica il principio di recente stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione in materia di prescrizione delle cartelle esattoriali [2]. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire quali sono le regole e le possibili relazioni tra
Indice
Multa: che succede se non si paga
Ci sono 30 giorni dalla notifica della multa per fare ricorso al giudice di Pace e 60 per presentare il ricorso in via amministrativa, davanti al Prefetto. In quest’ultimo caso, qualora l’autorità rigetti la richiesta di annullamento inviata dall’automobilista, ci sono altri 30 giorni per impugnare l’ordinanza ingiunzione al giudice di Pace (leggi Multa: che fare se il Prefetto rigetta il ricorso). Il tutto è riassunto nel seguente schema:
| RICORSO | TERMINE | IN CASO DI RIGETTO | 
| Giudice di Pace | 30 giorni dalla notifica della multa | Appello (entro 30 giorni) | 
| Prefetto | 60 giorni dalla notifica della multa | Ricorso al giudice di Pace (entro 30 giorni) | 
Una volta decorsi 30 giorni dalla notifica della multa non è più possibile fare ricorso al giudice di Pace; decorsi invece 60 giorni dalla notifica è precluso anche il ricorso al Prefetto. Che succede, in questi casi,
Un multa può essere richiesta entro massimo 5 anni dalla notifica del verbale
I termini di decadenza e di prescrizione della cartella
La cartella di pagamento va notificata non oltre 2 anni dall’iscrizione a ruolo del credito: è il cosiddetto termine di decadenza. Se viene superato tale termine la cartella è illegittima e non va pagata.
Inoltre la cartella deve essere ricevuta dall’automobilista entro e non oltre 5 anni dalla notifica della multa: è il cosiddetto termine di prescrizione (a riguardo leggi Cartella Equitalia per multa: prescrizione e decadenza). Anche in questo caso, qualora non venga rispettata questa scadenza, la cartella è illegittima e non va pagata.
Che succede se la cartella non viene impugnata?
Ci sono 30 giorni per impugnare la cartella davanti al giudice di Pace. I vizi che possono essere proposti non riguardano però la multa in sé (per la quale c’erano solo i due rimedi del ricorso nei 30 o nei 60 giorni rispettivamente al Giudice di Pace o al Prefetto, di cui abbiamo parlato prima). Ci si può opporre alla cartella solo per difetti della cartella stessa (ad esempio, vizi di notifica, omessa indicazione della motivazione o del responsabile del procedimento, omessa notificazione della contravvenzione, ecc.).
Se la cartella non viene notificata entro 2 anni dall’iscrizione a ruolo scatta la decadenza
Se la cartella esattoriale non viene impugnata diventa definitiva. Significa che non può più essere messa in discussione. Questo non toglie però che si possa far valere la prescrizione se decorrono cinque anni senza che l’agente della riscossione abbia sollecitato il pagamento oppure abbia avviato atti di pignoramento.
La prescrizione e la decadenza della cartella
Come abbiamo detto sopra, la cartella di pagamento per multe stradali deve rispettare due termini: quello di
La decadenza di 2 anni
La prima notifica della cartella deve avvenire entro 2 anni dall’iscrizione a ruolo dell’importo, iscrizione fatta dall’ente titolare del credito. Si tratta dell’atto con cui viene conferita ufficialmente delega all’Agente della riscossione al recupero delle somme. Se questo termine non viene rispettato non c’è modo di farlo più rivivere o interrompere; per cui la cartella è nulla.
La prescrizione di 5 anni
Tuttavia, se il termine di decadenza viene rispettato (e quindi la prima cartella viene notificata entro 2 anni dall’iscrizione a ruolo) ciò non toglie che si possa verificare successivamente la prescrizione. Se infatti, dopo la notifica della cartella, l’Agente per la riscossione non avvia alcun procedimento né spedisce solleciti, decorsi 5 anni la cartella è prescritta e non c’è più modo di farla rivivere. Se però, nell’arco di questi 5 anni, il debitore riceve una nuova intimazione di pagamento, un preavviso di fermo auto o un pignoramento, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere un nuovo termine di 5 anni.
La prescrizione non muta se la cartella diventa definitiva
Il chiarimento fornito dalle Sezioni Unite nello scorso mese di novembre [2] è servito a togliere ogni dubbio in merito alla prescrizione delle cartelle esattoriali per multe. Secondo la Corte, anche quando la cartella non viene impugnata nei 30 giorni, e quindi diventa definitiva, il termine di prescrizione non muta e resta sempre di 5 anni. Questa precisazione è stata necessaria per rigettare la tesi sostenuta da Equitalia secondo cui, una volta divenuta definitiva, la cartella sarebbe equiparabile a una sentenza e, come questa, avrebbe una prescrizione di 10 anni. La Cassazione invece ritiene che la cartella divenuta definitiva non muta la sua natura e resta pur sempre un atto amministrativo (non giudiziale).
La prescrizione se la cartella viene impugnata
Diversa la soluzione se la cartella di pagamento per multe viene impugnata e il giudice rigetta il ricorso. In tale ipotesi, l’ordine di pagamento non è più l’atto amministrativo – ossia la cartella – ma l’atto giudiziario, la sentenza del giudice. In questo caso la prescrizione dura 10 anni e non più 5. Quindi, una volta pubblicata la sentenza, l’Agente della riscossione ha 10 anni per chiedere i soldi all’automobilista.
Prescrizione e decadenza a confronto
In sintesi, se la cartella esattoriale viene notificata:
- dopo 5 anni dalla violazione al codice della strada, senza che prima siano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione, la multa è prescritta e la cartella è nulla perché ha ad oggetto un credito estinto;
- dopo due anni dalla consegna del ruolo a Equitalia, la cartella è nulla ma, se non sono ancora passati 5 anni dalla violazione o se comunque la multa non è ancora prescritta, la somma è ancora dovuta.