Firma: va messo prima il nome o il cognome?
Nome, prenome e cognome: cosa dice la legge a proposito dell’ordine che occorre rispettare quando si firma un contratto o si sottoscrive un documento ufficiale?
La sottoscrizione di un documento serve per farne proprio il contenuto e assumersi la responsabilità di ciò che v’è scritto all’interno. Ciò accade normalmente quando si firma un contratto, una dichiarazione o un’autocertificazione. Con la sottoscrizione, in pratica, si diventa a tutti gli effetti autori del documento, anche se materialmente è stato preparato da un’altra persona. In questo contesto si pone il seguente quesito: quando si firma, va messo prima il nome o il cognome?
La domanda pone sia a un quesito giuridico che una curiosità piuttosto comune. In effetti, nonostante si ritenga – correttamente – che il nome debba precedere il cognome, in molti contesti essi sono disposti in maniera invertita. Basti solo pensare ai procedimenti giudiziari, ove le parti coinvolte sono indicate prima con il cognome e poi con il nome. Tutto ciò è legale? Nella
Indice
Sottoscrizione: va prima il nome o il cognome?
Fin dopo la seconda guerra mondiale, quando ci si presentava a un colloquio di lavoro, a un insegnante o a un pubblico ufficiale, si osservava sempre la forma di riferire prima il cognome e poi il nome. Questo retaggio culturale è stato via via abbandonato e oggi il cognome segue quasi sempre il nome.
Il problema si pone, ovviamente, solo quando si ha a che fare con atti scritti e con la firma di documenti ufficiali, quelli rivolti di norma alla pubblica amministrazione o in ambienti lavorativi.
Che il nome vada prima del cognome si evince da diverse disposizioni normative.
Innanzitutto, il codice civile [1] stabilisce che «nel nome si comprendono il prenome e il cognome», laddove per «prenome» si intende il nome proprio o di battesimo che designa la persona nell’ambito del gruppo familiare (esso viene imposto al momento della dichiarazione della nascita all’ufficiale dello stato civile) e per «cognome» ci si riferisce a ciò che indica l’appartenenza ad un determinato gruppo familiare. Si acquista per nascita, per riconoscimento, per adozione, ecc.
Insomma, il codice civile è chiaro nel dire che, quando viene richiesto di indicare il nome di una persona, questa debba firmare
Anche il cosiddetto «Ordinamento dello stato civile», nel disciplinare il contenuto degli atti dello stato civile [2] stabilisce che questi devono enunciare (oltre al Comune, il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora in cui sono formati), anche il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti.
Anche qui dunque il nome è indicato prima del cognome. In ogni caso, l’intero corpo normativo è coerente con questa impostazione e ogni volta che fa riferimento al nome, il cognome viene indicato come elemento successivo ad esso.
Ci sono però delle eccezioni, la più importante delle quali è rappresentata dal
Il codice fiscale è composto da 16 caratteri alfanumerici, tutti aventi uno specifico significato; di questi, i primi 3 sono identificativi del cognome e gli ulteriori 3 invece si riferiscono al nome. È questo uno dei pochi casi in cui la legge prende in considerazione prima il cognome e poi il nome.
Cosa succede se si firma prima con il cognome?
I moduli prestampati possono richiedere un diverso ordine. Spesso, ad esempio, i contratti o le istanze impongono che sia indicato prima il cognome e poi il nome. Cosa fare in questi casi? Si può invertire nome e cognome?
Assolutamente sì. Il documento sottoscritto anteponendo il cognome al nome è assolutamente valido: ciò che conta è che sia possibile risalire alla paternità della firma.
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dal titolo Si può invertire cognome e nome nella propria firma?