Prestanome: chi è e quando è possibile averlo
Come e quando intestare una casa a un’altra persona per evadere la legge o eludere il fisco; quali strumenti per scoprire il prestanome e cosa rischia quest’ultimo.
«Prestanome»: chissà quante volte abbiamo sentito questo termine, generalmente usato in una accezione negativa, come strumento di chi evade la legge, elude il fisco o tenta di sfuggire ai debiti. Eppure il ricorso a un «prestanome» non è necessariamente illecito. Anzi, non poche volte è la stessa legge che consente di avere un prestanome, ne disciplina le modalità e i rapporti con l’effettivo titolare del diritto. Altre volte, invece, la presenza di un prestanome non è di ostacolo alle autorità per agire nei confronti di un amministratore di fatto di una società o di un evasore fiscale. Vediamo dunque
Indice
Prestanome e simulazione
In generale, l’uso di un prestanome è consentito dall’ordinamento quando persegue finalità non illecite o elusive. Ad esempio, si può intestare una casa a un amico o a un parente, stabilendo – a fronte di un formale atto di vendita o di donazione – un accordo sottobanco con cui le parti riconoscono che l’effettivo proprietario del bene è un soggetto diverso da colui che risulta tale nei registri immobiliari; a richiesta di quest’ultimo l’immobile andrà quindi restituito al reale titolare. Si pensi al caso di una persona che non vuol apparire, in pubblico, come possessore di immobili per una questione di privacy o di sicurezza. Si parla a riguardo di
Trust
Di recente il nostro ordinamento ha introdotto una apposita figura che disciplina tale situazione: il trust. Grazie a tale contratto, un terreno, un appartamento, una casa viene intestata a un soggetto fiduciario che, da quel momento, oltre a diventare proprietario del bene, acquista l’obbligo di amministrarlo per un determinato periodo per poi restituirlo alla scadenza di detto periodo o su richiesta del precedente titolare.
Difendersi in caso di prestanome di un immobile
Tutto ciò è pienamente lecito, ma – dicevamo in apertura – nel momento in cui lede gli interessi di un soggetto privato o dello Stato, l’intestazione fittizia può essere resa inefficace. In che modo?
L’azione revocatoria
Se l’uso di un prestanome ha lo scopo di frodare un creditore, quest’ultimo può agire entro 5 anni dall’intestazione fittizia del bene per far revocare il passaggio di proprietà. Si parla a riguardo di «azione revocatoria». Facciamo un esempio. Tizio dona a Caio la casa per impedire che Sempronio, suo creditore, gliela pignora. Entro 5 anni dal passaggio di proprietà, Sempronio può fare una causa in modo da rendere inefficace la donazione e pignorare ugualmente l’immobile.
Per l’azione revocatoria è necessario dimostrare:
- la volontà del debitore di frodare il creditore: tale intento viene reso palese dal fatto che, oltre al bene ceduto, il debitore non ha altri beni su cui il creditore potrebbe soddisfarsi con un eventuale pignoramento (si pensi a Tizio che vende l’unico appartamento di proprietà);
- nel solo caso in cui l’intestazione fittizia avvenga con una vendita (non quindi in caso di donazione), la consapevolezza da parte dell’acquirente dell’intento fraudolento del venditore, ossia dello scopo, perseguito da quest’ultimo, di eludere le garanzie del creditore.
Il pignoramento diretto
Se la simulazione avviene tramite donazione, il creditore può pignorare il bene ceduto, senza bisogno di agire con l’azione revocatoria, se iscrive il pignoramento nei pubblici registri entro 1 anno da quando è stato trascritto l’atto di donazione. In tal caso si può sottoporre ad esecuzione forzata il bene ceduto nonostante formalmente intestato a un’altra persona (il beneficiario della donazione).
Che fare se il prestanome non vuol restituire il bene?
Potrebbe accadere che il prestanome non voglia restituire più il bene fittiziamente intestatogli. In tal caso l’effettivo titolare del diritto dovrà tirare fuori dal cassetto la scrittura sottobanco (cosiddetta «controdichiarazione») con cui le parti avevano concordato lo scopo simulatorio della cessione del bene. Questa scrittura non deve necessariamente essere un atto notarile. Leggi sul punto Donazione: come dimostrare che è falsa?
Cosa rischia il prestanome?
Tutto ciò che rischia il prestanome è la perdita del bene acquistato o avuto in donazione. Se non vi è prova di un intento fraudolento anche da parte di questi, non possono essere configurabili reati a suo carico.
Prestanome e fisco
Come facilmente intuibile, il prestanome è ancor meno efficace nei confronti del fisco. Ad esempio, chi dona una casa per non farla pignorare compie reato: si parla, a riguardo, di «sottrazione fraudolenta al pagamento dell’imposta» se il debito è superiore a 50mila euro e se questo dipende dal mancato pagamento di Irpef, Ires, Iva.
Se un conto corrente bancario viene intestato a un familiare, l’Agenzia delle Entrate non può essere limitata da tale intestazione fittizia nell’eseguire le indagini bancarie: in tal caso ben può essere spiccato un accertamento fiscale nei confronti dell’effettivo titolare del deposito. Si pensi al marito che, gestendo un’attività imprenditore e facendo “utili in nero” li versi su un conto formalmente intestato alla moglie. Secondo la giurisprudenza, le indagini finanziarie possono riguardare anche i familiari del contribuente, essendo possibile l’intestazione ad altri di un conto del soggetto sottoposto a verifica fiscale.
Come svelare un prestanome?
È possibile svelare la presenza di un prestanome? Si tratta di una prova molto difficile che però può essere data tramite indizi (cosiddette «presunzioni»). È vero infatti che l’accordo “sottobanco” è segreto e lo possono conoscere solo le parti (si pensi alla finta donazione allo scopo di frodare i creditori), ma è anche vero se c’è il sospetto di una intestazione fittizia, in presenza di debiti elevati lo scopo fraudolento è già “presunto”. In altre parole, al creditore basta dimostrare di non aver altre possibilità di soddisfarsi sui beni del debitore a seguito della cessione simulata. Fra l’altro il passaggio di proprietà può essere scoperto da chiunque eseguendo una visura nei pubblici registri immobiliari. Leggi
Amministratore prestanome
Un altro tipico ricorso al prestanome è quello dell’amministratore di società. L’amministratore di fatto è colui che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di amministratore, esercita, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici della qualifica o della funzione di amministratore di diritto (cioè di quello in senso proprio): ad esempio, si occupa del controllo della gestione della società e la sua organizzazione interna ed esterna. Il prestanome, invece (anche detto «testa di legno») è il soggetto che ufficialmente è amministratore, ma in realtà non svolge alcuna attività di gestione. In pratica, il suo è solo un ruolo nominale che non implica nessun coinvolgimento nella vita concreta della società.
Il fatto che l’amministratore di una società sia un prestanome non implica la possibilità di agire nei suoi confronti in caso di responsabilità o di fallimento, a condizione che ci siano le prove dei suoi atti di gestione e intromissione. Leggi Prestanome di società: quali responsabilità?. Si tratta però di una prova non sempre facile.