Si può costringere una persona a curarsi?

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Un poliziotto o un familiare può, vedendo una persona che sta male, costringerla con la forza al ricovero in ospedale?

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Il diritto alla salute significa anche obbligo di curarsi? Chi è malato può essere costretto a un ricovero ospedaliero da un familiare o da una pubblica autorità? Immaginiamo che, in una notte tempestosa, un poliziotto trovi una persona distesa per terra, in evidente stato di difficoltà fisica e che, nonostante il dissenso di questa, la costringa a seguirlo in ospedale per curarsi: potrebbe farlo? Un’altra scena è ancora più frequente: il genitore, preoccupato per il figlio che ha smesso di mangiare, che è dedito alle droghe o all’alcol, può costringerlo a sottoporsi a terapie mediche? In altre parole,

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si può costringere una persona a curarsi?

La risposta potrebbe sembrare dubbia. È vero infatti che la Costituzione parla solo di «diritto» alla salute e non invece di «obbligo» a curarsi, ma è la stessa Costituzione anche a dire [1] che «ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»; e non vi è dubbio che una persona malata, che non voglia curarsi, non può né lavorare, né contribuire al progresso sociale. Insomma, è una persona passiva.

C’è anche da dire che, a detta di alcuni studiosi, il suicidio è vietato dal nostro ordinamento, ma – per ovvie considerazioni – è un comportamento privo di pena (una volta che il “colpevole” è morto, la sanzione non potrebbe essere irrogata né a quest’ultimo, né ai suoi eredi non responsabili dell’atto). Non in ultimo la legge vieta gli atti di disposizione del proprio corpo: ad esempio è illecito vendere il proprio braccio, una gamba, il cuore (per fegato, sangue e reni esistono delle leggi speciali che prevedono un’eccezione).

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La tesi secondo cui si può costringere una persona a curarsi non ha però convinto i costituzionalisti secondo cui la libertà dell’individuo viene prima di tutto. Anche se è a rischio la sua vita. È sempre la Costituzione infatti [2] a dire che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Leggi anche Guida sui diritti del malato.

Ma cos’è un trattamento sanitario?

Per trattamento sanitario si intende qualsiasi intervento effettuato da personale medico specializzato consistente:

Nessuno – prosegue ancora la Costituzione – può quindi essere obbligato a subire un trattamento sanitario. Al diritto alla salute, pertanto, non fa riscontro alcun dovere di curarsi.

Esistono però i i

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trattamenti obbligatori. È il caso delle vaccinazioni, oggi al centro di una riforma epocale (leggi Vaccinazioni obbligatorie). I trattamenti sanitari obbligatori possono essere disposti dalla legge solo se sono necessari per prevenire o contrastare gravi forme epidemiche e garantire la salute pubblica. Esiste poi il cosiddetto TSO, ossia il «trattamento sanitario obbligatorio» che si verifica in ambito psichiatrico attraverso il ricovero forzato nei reparti di psichiatria degli ospedali pubblici. Il TSO viene messo in atto quando la persona viene ritenuta pericolosa per sé o per gli altri, in soggetti che manifestano minaccia di suicidio, minaccia o compimento di lesione a cose e persone, rifiuto di comunicare con conseguente isolamento, rifiuto di terapia, rifiuto di acqua e cibo.

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