Mobbing: quando si verifica

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I presupposti per il mobbing: necessario che vi sia un disegno vessatorio e finalizzato a mortificare il dipendente.

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Non sempre, di fronte alla negazione delle ferie o di un permesso, o all’intenzione di traferire il dipendente ad altra sede o mansione, si nasconde il mobbing. Certo, questo non toglie che il singolo comportamento del datore di lavoro possa essere ugualmente considerato illecito e, quindi, punito. Ma perché vi sia mobbing è necessario un presupposto essenziale, che spesso si dimentica: l’intento vessatorio che unifica tutti gli atti posti ai danni del dipendente. In altri termini c’è mobbing solo se c’è persecuzione. La conseguenza è anche quella per cui il mobbing non si può verificare solo in presenza di una singola azione, per quanto gravemente illecita, o di condotte sporadiche. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza

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[1]. Ma procediamo con ordine.

Il mobbing è sorretto da un unico intento persecutorio.

Cos’è il mobbing?

C’è mobbing solo configurabile laddove il datore di lavoro ponga in essere comportamenti persecutori sistematicamente diretti contro il lavoratore con intento persecutorio, comportamenti che abbiano determinato un evento lesivo per la salute o la personalità del lavoratore. Cosa significa concretamente? Come abbiamo spiegato nella nostra guida su Cos’è il mobbing? e su Come denunciare e difendersi dal mobbing, il mobbing è sostanzialmente una serie di maltrattamenti, posti dal datore di lavoro (sia esso pubblico o privato) o da un superiore gerarchico o anche un collega, ai danni del dipendente, finalizzato all’umiliazione sistematica e all’emarginazione del dipendente stesso. Ma spesso lo si confonde con qualsiasi tipo di vicenda conflittuale all’interno del posto di lavoro. Ecco perché la giurisprudenza ha individuato sette presupposti per denunciare il mobbing

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I sette presupposti del mobbing

Elementi necessari per la configurazione del mobbing sono dunque la molteplicità dei comportamenti persecutori – anche leciti se considerati singolarmente – posti in atto in modo mirato contro il dipendente con intento vessatorio, l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente ed il nesso eziologico, nonché la prova dell’intento persecutorio che deve essere l’effettivo e unico fine perseguito dall’autore delle molteplici condotte illecite.

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