Come revocare una donazione

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Autore: Redazione

06 maggio 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il mutuo dissenso comporta la risoluzione della precedente donazione con effetto retroattivo, impedendo la decadenza dal bonus prima casa.

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Non c’è solo la sopravvenienza di figli e l’indegnità. Esiste un altro metodo per chi ha donato un immobile o altro bene e vuol tornarne proprietario. A spiegare come revocare una donazione è stata una recente ordinanza della Cassazione [1], occupatasi del caso di un contribuente che, dopo aver acquistato un appartamento con il bonus prima casa e averlo donato prima dei cinque anni, ha chiesto la restituzione dell’immobile per evitare le decadenze dal beneficio fiscale.

La pronuncia, seppur riferendosi a una questione di carattere fiscale, fornisce più in generale le istruzioni su

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come revocare una donazione. Ecco allora cosa ha detto, nel caso specifico, la Cassazione.

Che significa revocare una donazione?

La revoca della donazione è cosa ben diversa dall’annullamento. Di quest’ultimo ci siamo occupati nell’articolo “Come annullare donazione“. In quella sede, abbiamo spiegato che la donazione si può annullare quando l’atto è invalido, il che succede quando:

Siamo, in tali ipotesi, in presenza di un atto invalido che può essere annullato dal giudice, sicché il bene torna nella titolarità del donante con effetto retroattivo.

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La legge prevede poi altre due possibilità di annullare la donazione, anche senza il consenso del donatario. Ciò avviene in caso di:

Quanto alla prima ipotesi, il donante deve avere – o scoprire di avere – dei figli di cui ignorava l’esistenza all’atto della donazione. Quanto alla seconda ipotesi, la legge prevede l’indegnità in occasione di comportamenti molto gravi, costituenti quasi tutti reato (omicidio o tentato omicidio, distruzione del testamento, ecc.) o comunque grave illecito civile (ingiuria, omesso versamento degli alimenti al donante, ecc.).

È infine il caso di accennare alla possibilità di impugnare la donazione

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che hanno gli eredi del donante se questi, proprio attraverso tali atti, ha leso le quote di legittima dei figli e/o del coniuge. A questi ultimi la legge assegna inderogabilmente una parte del patrimonio del de cuius che non può essere loro sottratta neanche con un contrario testamento.

Come revocare una donazione

A differenza dell’annullamento, la revoca della donazione può avvenire solo con il consenso di entrambe le parti, cioè del donante e del donatario.

In buona sostanza, la revoca della donazione è un accordo tra donante e donatario espresso al fine di risolvere il contratto di donazione (civilisticamente viene anche chiamato “mutuo dissenso” o anche “mutuo consenso risolutivo”).

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L’effetto della revoca della donazione è che il bene che ne è l’oggetto (ad esempio, una casa, un terreno, ecc.) torna ad essere di titolarità del soggetto donante con effetto retroattivo, ossia come se la donazione non fosse mai stata posta in essere.

Sotto un profilo fiscale, se il bene donato è quello acquistato con il bonus prima casa e se la donazione è avvenuta prima di 5 anni dall’acquisto, la revoca della donazione non provoca la decadenza dall’agevolazione fiscale, di cui il donatario aveva beneficiato.

Un esempio riuscirà a far comprendere meglio la questione.

Mario acquista un appartamento con il bonus prima casa. Pur sapendo che la legge vieta la cessione di tale bene prima di cinque anni, Mario dona l’immobile al proprio figlio. Senonché, informato dal proprio commercialista, Mario scopre che la donazione appena compiuta può comportargli la revoca del bonus prima casa (con restituzione all’Erario di tutte le imposte risparmiate in sede di rogito) più le sanzioni del 30%. Così corre ai ripari e chiede al figlio di restituirgli la casa. Anziché siglare un nuovo atto di trasferimento, ossia una donazione dal figlio al padre, i due decidono di compiere un atto di risoluzione della precedente donazione (risoluzione per mutuo consenso) revocando sin dall’origine la donazione stessa.

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In realtà, lo stesso effetto della revoca della donazione, almeno sotto il profilo sostanziale, può ottenersi anche facendo in modo che il donatario doni a sua volta, al donante, il bene da questi ricevuto. Ma la differenza è sostanziale: in tal caso, si tratta di un autonomo atto di trasferimento che non può quindi avere effetto retroattivo, ma ha efficacia da quando viene posto in essere. Con la conseguenza che, se necessario per impedire la decadenza dal bonus prima casa, esso non potrà aiutare il contribuente.

Il mutuo dissenso alla donazione, invece, non è da considerare come una nuova alienazione del bene effettuata dal donatario, ma la revoca – ossia la risoluzione

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– della precedente donazione, che quindi scompare definitivamente, come se non fosse mai avvenuta.

Con la conseguenza che la revoca della donazione non produce un nuovo effetto traslativo della proprietà del bene, ma pone nel nulla il precedente atto di donazione con effetti retroattivi sicché esso deve considerarsi come se non fosse mai stato stipulato.

In sostanza, non si decade dall’agevolazione prima casa per la ragione che il mutuo dissenso non è un’alienazione, ma è una radicale cancellazione retroattiva dell’atto oggetto di risoluzione: il bene donato torna nella sfera giuridica del donante non a seguito di un trasferimento effettuato dal donatario, ma come se la donazione non fosse mai stata stipulata.

Come si fa la revoca della donazione

Per effettuare la risoluzione della donazione per mutuo dissenso è necessario che donante e donatario, di comune accordo, si rechino dal notaio ed esprimano la volontà di revocare la donazione con effetto retroattivo, risolvendo appunto il precedente contratto e ponendolo nel nulla.

Quindi, la revoca della donazione non si può fare se non c’è l’assenso di donante e donatario.

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