Come funziona un processo penale

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Autore: Sabina Coppola

18 novembre 2017

Laureata, con vecchio corso quadriennale, presso l'Università di Napoli Federico II (con 110/110 e lode) ha conseguito diploma specialistico in professioni legali al Suor Orsola Benincasa e si è iscritta al COA di Napoli nel 2008. Specializzata in diritto penale, si impegna nella tutela dei diritti dei detenuti con il Carcere Possibile O.N.L.U.S.. E' iscritta nell'Albo speciale dei difensori di ufficio presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, avendo conseguito una particolare specializzazione in diritto civile minorile.

Il processo penale si articola in fasi che iniziano con l’iscrizione della notizia di reato e terminano con la sentenza.

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Il processo penale (inteso come insieme di procedimento e processo) inizia con l’iscrizione della notizia di reato, prosegue con lo svolgimento delle indagini preliminari per passare poi all’udienza preliminare o direttamente al dibattimento che si concluderà con la sentenza del tribunale (sia esso monocratico o collegiale); tali fasi sono scandite da termini talvolta necessari e perentori. Un processo può durare diversi anni, a seconda delle indagini (più o meno lunghe), dei testi da ascoltare e dalle prove da raccogliere nel dibattimento e può avere i costi più svariati.

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Procedimento e processo penale

Impropriamente parliamo di procedimento e di processo penale come se fossero la stessa cosa, ma in realtà si tratta di due fasi diverse, una antecedente ed una successiva, benchè collegate tra loro ed imprescindibili l’una dall’altra.

Il procedimento è la fase che ha inizio con l’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro tenuto dall’ufficio del pubblico ministero, quella nella quale si raccolgono gli elementi di prova e si decide se essi sono sufficienti a sostenere un’accusa nel successivo processo.

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Il processo penale vero e proprio si identifica con l’insieme delle attività che si svolgono nel processo propriamente detto, e si caratterizza per la presenza del dibattimento durante il quale le parti si confrontano di fronte al giudice. Qui analizziamo tutte le fasi.

La notizia di reato e le indagini

A seguito di denuncia o querela la notizia di reato viene iscritta nell’apposito registro del pubblico ministero [1] il quale, valutato che vi siano le condizioni per procedere (come, ad esempio, la querela nei reati perseguibili a querela di parte), se non ritiene completamente infondata la notizia inizia le indagini.

I registri delle notizie di reato presso le procure della Repubblica sono di quattro tipi:

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La fase successiva all’iscrizione è quella delle indagini preliminari [2]. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per verificare l’attendibilità della notizia di reato, per cercare le prove e stabilire se ci sono i presupposti per affrontare un processo (tecnicamente si dice per esercitare l’azione penale). Tutta questa fase (delle indagini preliminari) è segreta per cui nessuno può consultare gli atti del procedimento, tranne che non sia espressamente autorizzato.

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Archiviazione o rinvio a giudizio

Dopo avere svolto le indagini preliminari, il pubblico ministero (se non ritiene fondata la notizia di reato) può fare la richiesta di archiviazione [3]. In particolare, tra le motivazioni che possono portare ad una richiesta di archiviazione ci sono:

Sulla richiesta di archiviazione deciderà il giudice per le indagini preliminari, che potrà [4]:

Se al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero ritiene che siano stati raccolti elementi sufficienti a sostenere l’accusa nel

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processo fa la richiesta di rinvio a giudizio: chiede, cioè, al giudice per le indagini preliminari (Gip) di sottoporre a processo penale la persona che lui (Pm) ha indagato. Il pubblico ministero presenta la richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del giudice competente [5] facendo attenzione a rispettare le prescrizioni di legge in ordine alla forma e al contenuto della richiesta. Il giudice fisserà la data dell’udienza preliminare.

L’udienza preliminare

L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio, solo alla presenza (necessaria) del pubblico ministero e del difensore dell’imputato [6]. Viene definita udienza filtro perché è quella nella quale l’imputato può scegliere di essere giudicato con un rito alternativo (abbreviato, patteggiamento) o chiedere di essere sottoposto a lavori di pubblica utilità (con la messa alla prova). All’udienza preliminare, qualora non siano scelti riti alternativi, ciascuna parte esporrà le proprie ragioni ed il giudice, terminata la discussione, pronuncerà sentenza di non luogo a procedere

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[7] (se l’accusa non risulterà fondata) oppure decreto che dispone il giudizio [8] (se l’ipotesi accusatoria risulterà fondata). Da questo momento inizierà il processo penale di merito finalizzato ad accertare se è stato commesso un reato e da chi.

L’udienza preliminare non sempre è prevista: in caso di reati meno gravi (quelli contravvenzionali o i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 4 anni) vi è, infatti, la citazione diretta a giudizio [9].

In questo caso il giudizio dibattimentale si instaura direttamente davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica.

All’udienza preliminare (se c’è), o alla prima udienza dibattimentale in casi di citazione diretta a giudizio, l’imputato può accedere ai riti alternativi previsti dal nostro ordinamento:

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Se non si fa ricorso ai procedimenti alternativi, si procede con la fase del dibattimento.

Dibattimento e decisione

Nella fase del dibattimento si forma la prova in contraddittorio tra le parti; si ascoltano i testimoni, si procede all’esame dell’imputato, si producono documenti. All’esito del dibattimento si procede alla discussione del pubblico ministero, del difensore della parte civile e infine dell’imputato [12].

Si arriva quindi alla sentenza, il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce interamente o in parte la controversia che gli è stata sottoposta (condanna o assolve). La sentenza può essere impugnata fino in cassazione dopodichè sarà irrevocabile.

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