Promessa non mantenuta: che fare per tutelarsi?

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Autore: Redazione

01 gennaio 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Cosa fare se una persona promette di firmare un contratto e poi si tira indietro dalle trattative senza un giustificato motivo?

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Una persona ha preso con te – ma solo “a voce” – un impegno che poi non ha mantenuto. Esiste una legge per far rispettare le promesse date? Immaginiamo che, con una stretta di mano, ti sia stato garantito per il futuro un prestito di denaro, un lavoretto in casa a un prezzo scontato, un posto di lavoro, l’affitto di un appartamento per l’estate. Chi, all’ultimo momento, si tira indietro e non tiene fede alla parola data ritiene spesso che, in assenza di un accordo definitivo, possa sempre cambiare idea senza dover dare spiegazioni. L’altro contraente, dal suo lato, si arrende al fatto di non avere, tra le mani, un “pezzo di carta” che formalizzi l’intesa verbale e con cui rivendicare i propri diritti. Ma le cose non stanno così e la legge prevede una tutela anche in assenza di un accordo definitivo: se una persona ti garantisce “sulla parola” di firmare un contratto, ma poi tergiversa e non lo fa più, è responsabile nell’ipotesi in cui tu, confidando in tale assicurazione, abbia scartato proposte alternative. In verità, tutto dipende dallo stato di avanzamento delle trattative. Vediamo allora, più da vicino, in caso di una

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promessa non mantenuta, che fare per tutelarsi.

Non sempre i contratti sono scritti

Prima però di spiegare come tutelarsi da una promessa non mantenuta dobbiamo fare un’importante precisazione: il semplice fatto che non sia stato firmato un contratto non significa che l’accordo non sia da ritenersi ormai concluso. Gran parte dei contratti, infatti, può essere anche verbale e, quindi, valido ed efficace anche con una semplice stretta di mano. Non mettere nulla per iscritto non significa che il patto non sia ormai vincolante per entrambe le parti. Ad esempio, se una persona dice a un’altra che le vende un oggetto di seconda mano l’accordo è già perfetto con la dichiarazione verbale (il documento cartaceo può tutt’al più servire per dimostrare le condizioni contrattuali concordate). Solo in casi eccezionali è richiesta la forma scritta (affitto, compravendita immobiliare, contratti con la banca, ecc.).

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Quindi, per stabilire se e quanto è responsabile chi non rispetta la promessa data bisogna capire se le parti erano ancora in una fase di trattative o, invece, gli accordi tra queste intercorsi dovevano ritenersi ormai definiti in tutto e per tutto. Nel primo caso – e alle condizioni che a breve vedremo – si può parlare di una responsabilità precontrattuale; nel secondo caso, invece, si configura una responsabilità contrattuale. Vedremo qui di seguito le due ipotesi.

Se sono ancora in corso le trattative

Esiste una norma del codice civile [1] che stabilisce un obbligo, per chi non ha ancora firmato un contratto ma si sta intavolando delle trattative, di comportarsi secondo

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buona fede. Attenzione: «contratto» non è solo l’accordo con cui ciascuno dei due firmatari esegue una prestazione («Ti do questo e, in cambio, tu mi dai quest’altro»); è un contratto anche la promessa di regalare qualcosa come un oggetto o un servizio (è la cosiddetta donazione) o un’assunzione presso un’azienda. La norma del codice civile impone quindi, in tutti questi casi, un dovere generale di correttezza ancor prima delle firma dell’accordo definitivo. Sebbene le intese provvisorie raggiunte durante le trattative non siano vincolanti [2] è tuttavia necessario che, nei negoziati che precedono la stipula del contratto, comportarsi in modo leale, senza far credere all’altra persona qualcosa che non è realizzabile. In tal caso, infatti, scatterebbe una responsabilità.
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In particolare, la legge impone alcuni specifici doveri:

La violazione di uno qualsiasi di tali obblighi configura ciò che viene detto tecnicamente «

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responsabilità precontrattuale» benché non sia stata firmata ancora alcuna scrittura privata. Tale responsabilità scatta però solo se le trattative sono giunte a uno stadio avanzato, tale cioè da far confidare all’altro contraente la sicura conclusione del contratto. Quindi, non basta una semplice e generica promessa, subordinata però a valutazioni ancora da fare o ad accordi ancora da definire, ma è necessario far credere ragionevolmente all’altro soggetto – con frasi, comportamenti o dichiarazioni ufficiali – che il contratto verrà stipulato.

In sintesi, se una delle parti, senza giusto motivo, interrompe le trattative, frustrando le ragionevoli aspettative dell’altra (indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli), quest’ultima ha diritto ad un risarcimento del danno.

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Come giustamente ha detto il Tribunale di Milano [3] in una recente sentenza, è responsabile e deve risarcire il danno prodotto chi, con il proprio comportamento e con le proprie dichiarazioni propositive, lascia intendere all’altra parte che il contratto sarà sicuramente concluso e, invece, in uno stadio avanzato delle trattative, si tira indietro. Perché possa essere ritenuta integrata la suddetta responsabilità precontrattuale sono necessarie le seguenti condizioni:

Lo stesso principio è stato applicato anche nei confronti della

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pubblica amministrazione: chi vince un bando di concorso ha poi diritto ad essere assunto. La P.A., quindi, non può più tirarsi indietro neanche se invoca il rispetto del patto di stabilità e si trincera dietro le difficoltà di bilancio.

A detta della Cassazione [4], anche la promessa di un posto di lavoro (sia esso pubblico o privato) può configurare una responsabilità da parte del datore di lavoro che poi non mantiene la promessa.

Altre applicazioni di tale principio si possono trovare in ambito di rinnovo del contratto di affitto: se il padrone di casa fa credere all’inquilino che non intende disdire il rapporto e poi lo fa può essere responsabile del danno procuratogli

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[5].

Se le trattative erano già state concluse

Se, invece, le trattative erano già concluse e dovesse risultare che le parti avevano ormai concluso il contratto, sebbene verbalmente, si configura una responsabilità contrattuale con obbligo di risarcimento di tutti i danni prodotti all’altro soggetto. In tutti questi casi, l’impegno preso a voce è vincolante e può essere preteso. In caso contrario, ci si può recare dal giudice, ma con la difficoltà di dimostrare l’esistenza dell’intesa, cosa che si può fare solo se ci sono testimoni oculari. Le parti in causa non possono offrire testimonianza in proprio favore. Leggi a riguardo Che fare se non si rispetta un impegno preso a voce?

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