Promessa non mantenuta: che fare per tutelarsi?
Cosa fare se una persona promette di firmare un contratto e poi si tira indietro dalle trattative senza un giustificato motivo?
Una persona ha preso con te – ma solo “a voce” – un impegno che poi non ha mantenuto. Esiste una legge per far rispettare le promesse date? Immaginiamo che, con una stretta di mano, ti sia stato garantito per il futuro un prestito di denaro, un lavoretto in casa a un prezzo scontato, un posto di lavoro, l’affitto di un appartamento per l’estate. Chi, all’ultimo momento, si tira indietro e non tiene fede alla parola data ritiene spesso che, in assenza di un accordo definitivo, possa sempre cambiare idea senza dover dare spiegazioni. L’altro contraente, dal suo lato, si arrende al fatto di non avere, tra le mani, un “pezzo di carta” che formalizzi l’intesa verbale e con cui rivendicare i propri diritti. Ma le cose non stanno così e la legge prevede una tutela anche in assenza di un accordo definitivo: se una persona ti garantisce “sulla parola” di firmare un contratto, ma poi tergiversa e non lo fa più, è responsabile nell’ipotesi in cui tu, confidando in tale assicurazione, abbia scartato proposte alternative. In verità, tutto dipende dallo stato di avanzamento delle trattative. Vediamo allora, più da vicino, in caso di una
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Non sempre i contratti sono scritti
Prima però di spiegare come tutelarsi da una promessa non mantenuta dobbiamo fare un’importante precisazione: il semplice fatto che non sia stato firmato un contratto non significa che l’accordo non sia da ritenersi ormai concluso. Gran parte dei contratti, infatti, può essere anche verbale e, quindi, valido ed efficace anche con una semplice stretta di mano. Non mettere nulla per iscritto non significa che il patto non sia ormai vincolante per entrambe le parti. Ad esempio, se una persona dice a un’altra che le vende un oggetto di seconda mano l’accordo è già perfetto con la dichiarazione verbale (il documento cartaceo può tutt’al più servire per dimostrare le condizioni contrattuali concordate). Solo in casi eccezionali è richiesta la forma scritta (affitto, compravendita immobiliare, contratti con la banca, ecc.).
Quindi, per stabilire se e quanto è responsabile chi non rispetta la promessa data bisogna capire se le parti erano ancora in una fase di trattative o, invece, gli accordi tra queste intercorsi dovevano ritenersi ormai definiti in tutto e per tutto. Nel primo caso – e alle condizioni che a breve vedremo – si può parlare di una responsabilità precontrattuale; nel secondo caso, invece, si configura una responsabilità contrattuale. Vedremo qui di seguito le due ipotesi.
Se sono ancora in corso le trattative
Esiste una norma del codice civile [1] che stabilisce un obbligo, per chi non ha ancora firmato un contratto ma si sta intavolando delle trattative, di comportarsi secondo
In particolare, la legge impone alcuni specifici doveri:
- non coinvolgere l’altra parte in trattative inutili: ad esempio l’affitto di un appartamento non proprio o non ancora acquistato;
- informare l’altra parte sulle circostanze che possono rendere invalido il contratto: ad esempio la vendita di una casa senza il consenso del contitolare;
- chiarezza, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento all’altra parte: ad esempio, se il prezzo deve ritenersi Iva compresa o meno;
- compiere tutti gli atti necessari per la validità o efficacia del contratto (ad esempio: domanda per ottenere un’autorizzazione ove questa sia richiesta a pena di nullità o inefficacia del contratto);
- non ingannare l’altra parte al fine di indurla a stipulare un contratto che non avrebbe altrimenti concluso oppure avrebbe stipulato a condizioni diverse o di non indurre in errore: ad esempio, si fa credere che un appartamento sia in regola mentre invece c’è un abuso edilizio.
La violazione di uno qualsiasi di tali obblighi configura ciò che viene detto tecnicamente «
In sintesi, se una delle parti, senza giusto motivo, interrompe le trattative, frustrando le ragionevoli aspettative dell’altra (indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli), quest’ultima ha diritto ad un risarcimento del danno.
Come giustamente ha detto il Tribunale di Milano [3] in una recente sentenza, è responsabile e deve risarcire il danno prodotto chi, con il proprio comportamento e con le proprie dichiarazioni propositive, lascia intendere all’altra parte che il contratto sarà sicuramente concluso e, invece, in uno stadio avanzato delle trattative, si tira indietro. Perché possa essere ritenuta integrata la suddetta responsabilità precontrattuale sono necessarie le seguenti condizioni:
- che tra le parti siano in corso trattative;
- che le trattative siano giunte ad uno stadio tale da far sorgere, nella parte che invochi l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
- che la parte alla quale si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo;
- che, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Lo stesso principio è stato applicato anche nei confronti della
A detta della Cassazione [4], anche la promessa di un posto di lavoro (sia esso pubblico o privato) può configurare una responsabilità da parte del datore di lavoro che poi non mantiene la promessa.
Altre applicazioni di tale principio si possono trovare in ambito di rinnovo del contratto di affitto: se il padrone di casa fa credere all’inquilino che non intende disdire il rapporto e poi lo fa può essere responsabile del danno procuratogli
Se le trattative erano già state concluse
Se, invece, le trattative erano già concluse e dovesse risultare che le parti avevano ormai concluso il contratto, sebbene verbalmente, si configura una responsabilità contrattuale con obbligo di risarcimento di tutti i danni prodotti all’altro soggetto. In tutti questi casi, l’impegno preso a voce è vincolante e può essere preteso. In caso contrario, ci si può recare dal giudice, ma con la difficoltà di dimostrare l’esistenza dell’intesa, cosa che si può fare solo se ci sono testimoni oculari. Le parti in causa non possono offrire testimonianza in proprio favore. Leggi a riguardo Che fare se non si rispetta un impegno preso a voce?