Il semaforo vale per le biciclette?

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Autore: Mariano Acquaviva

16 gennaio 2018

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Il codice della strada prevede un apposito semaforo per velocipedi. E se manca? Vediamo come comportarsi.

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Il ciclismo è uno sport che coinvolge tante persone in tutta Italia. Sebbene richieda molto impegno, dedizione e fatica, ogni anno cresce il numero di coloro che sistematicamente prendono la bici (non necessariamente professionale) e si mettono in sella per pedalare.

Al di là dell’attività agonistica, andare in bicicletta è sempre piacevole e, in città, spesso si rivela una mossa vincente per evitare il traffico ed eliminare il problema del posto auto.

Purtroppo, però, andare in bicicletta comporta dei rischi, soprattutto quando non ci sono aree dedicate oppure quando il

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codice della strada non viene osservato. Fondamentale, a questo proposito, è il rispetto della segnaletica e, in particolare, del semaforo.

Chi, fermo nel traffico, non si è mai chiesto se il semaforo vale anche per le biciclette? Ebbene, il presente articolo è dedicato a quanti si sono posti questo quesito.

Esiste un semaforo per biciclette?

Il codice della strada dice che le luci dei semafori per velocipedi sono «a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde»; il loro significato è identico a quello delle luci utilizzate per le automobili, ma «

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limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile» [1].

Come appena detto, la legge italiana prevede che vi sia un apposito semaforo per le biciclette. Questo è posto all’uscita delle piste ciclabili, cioè delle aree riservate esclusivamente ai velocipedi. Il semaforo, in questo caso, serve per regolare l’attraversamento della strada. Il suo funzionamento è identico a quello di un normale semaforo per autoveicoli, soltanto che al centro delle tre luci circolari disposte verticalmente compare il simbolo di una bicicletta.

Il velocipede potrà così regolarsi:

Il

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semaforo per velocipedi vale solo per le biciclette, non per tutti i veicoli a due ruote.

Quando il semaforo vale per le biciclette?

In assenza di semafori per biciclette (e, quindi, di piste ciclabili), i ciclisti che vogliono attraversare la strada devono assumere il comportamento dei pedoni. Questo significa che chi si trova in bicicletta dovrà osservare le stesse norme dettate per chi è a piedi, compreso il rispetto della lanterna semaforica “classica”, cioè quella non dedicata ai velocipedi.

Se invece il ciclista si trova in carreggiata, nella corsia dedicata ai mezzi comuni (auto, moto, ecc.), allora dovrà rispettare il semaforo che vale per tutti i tipi di veicoli.

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In pratica, in assenza di semafori per velocipedi, le biciclette che circolano in strada devono rispettare il semaforo tanto quanto gli altri veicoli. Di conseguenza, chi è in bicicletta dovrà arrestarsi nel caso di incrocio semaforizzato se la lanterna segnala la luce rossa.

Come circolare in bicicletta?

Molto importanti sono le disposizioni riguardanti la circolazione dei velocipedi quando non si ha a disposizione una pista ciclabile. Il codice della strada dice che «i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due»; inoltre, «quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro

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».

Ai ciclisti è altresì vietato trainare veicoli e farsi a loro volta trainare, salvo specifiche eccezioni; è vietato trasportare altre persone sullo stesso mezzo, a meno che non si tratti di bambino fino a otto anni di età: in questo caso il trasporto può avvenire soltanto posteriormente e sempre in totale sicurezza.

I ciclisti, poi, devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o pericolo per i pedoni; in tal caso sono assimilati ai pedoni in tutto e per tutto. I velocipedi devono comunque transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi.

Il ciclista che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere o che circola nelle gallerie ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità [2].

Per maggiori approfondimenti sul tema si rinvia alla lettura di questo articolo.

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