Contratto simulato. Perché si fa e come provarlo

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La simulazione contrattuale è un fenomeno diffuso. Vediamone le possibili motivazioni e i rimedi

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Il concetto di simulazione richiama sempre qualcosa di losco o illecito. Si simula ciò che si vuole nascondere perché è vietato o perché potrebbe danneggiare altri. Eppure non sempre è così: si può simulare una situazione per tutelare la propria privacy o non volere che altri conoscano i propri affari. Inoltre, non sempre è detto che chi simula stia ledendo il diritto di un altro soggetto. Ecco perché la legge consente – e anzi disciplina – la possibilità di un contratto simulato. Di tanto abbiamo già parlato nel nostro articolo Simulazione di un contratto cui è meglio rinviare per ogni ulteriore chiarimento di carattere pratico. In questo articolo, dando per scontata già la conoscenza di tale disciplina, spiegheremo sopratutto

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perché si fa un contratto simulato e come provarlo. Ma procediamo con ordine.

Cos’è il contratto simulato

Con la simulazione le parti decidono di concludere un determinato contratto (vendita, donazione, prestito, ecc.) i cui effetti però esse non vogliono che si producano. Si possono fare due tipi di simulazione:

Un particolare tipo di simulazione relativa è la

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simulazione di persona. In questo caso, la finzione messa in atto dalle parti non riguarda il tipo di contratto bensì l’identità di una delle stesse parti: Tizio vende formalmente a Caio (cosiddetto prestanome) ma, nella realtà, l’acquirente è Sempronio.

Perché si fa il contratto simulato

Si può ricorrere al contratto simulato per i più svariati motivi (non sempre leciti). Per esempio, sottrarre un bene alla garanzia dei propri creditori simulandone la vendita; evitare che un bene cada in successione, mascherando la sua donazione con una compravendita; sembrare più “poveri” agli occhi del fisco, ecc. Succede in tali ipotesi che il contratto simulato lede i diritti di chi non lo ha stipulato (i cosiddetti terzi) e, d’altro canto, le stesse parti possono avere un ripensamento. Per questi motivi la legge consente – sia alle parti che ai terzi – di agire in giudizio per provare l’avvenuta simulazione e così fare venir meno gli effetti del contratto simulato.

La scelta di concludere un contratto simulato non è mai casuale ma risponde a un preciso interesse di una o di entrambe le parti del contratto.

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Per esempio:

Gli effetti del contratto simulato

La legge stabilisce che il contratto simulato non produce effetti.

Dunque, in caso di simulazione assoluta

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, non si determinerà alcun effetto tra le parti.

Quando invece la simulazione ha carattere relativo, il contratto cosiddetto dissimulato, ossia quello realmente voluto dalle parti, produce effetti tra le stesse soltanto se il contratto simulato – quello stipulato solo formalmente – possieda i requisiti di sostanza e di forma prescritti dalla legge per il contratto dissimulato.

Un esempio può chiarire il concetto. Caio intende mascherare la donazione di un immobile a Tizio mediante un contratto di compravendita. Per far sì che la donazione realmente voluta dalle parti produca i suoi effetti, Caio e Tizio non potranno limitarsi a rispettare la forma scritta imposta dalla legge per la stipula della compravendita (quindi, eventualmente, anche una semplice scrittura privata) [3], ma dovranno osservare la forma legislativamente stabilita per la donazione, ovverosia l’atto pubblico redatto alla presenza di due testimoni [4].

Come provare un contratto simulato

Le persone estranee al contratto simulato che se ne ritengano lese – o le stesse parti dell’accordo simulatorio – possono agire in giudizio per far emergere l’esistenza della

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simulazione.

Più precisamente, i terzi possono servirsi, ai fini di tale prova, di qualsiasi mezzo, in particolare di testimoni. Le parti, invece, hanno la stessa libertà di prova dei terzi soltanto quando intendano dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato (ossia quello i cui effetti sono realmente voluti dalle parti), mentre, se vogliono provare semplicemente la simulazione, potranno farlo, ma rispettando alcuni limiti.

Infatti, se una delle parti intende dimostrare che i contraenti in realtà non hanno voluto concludere alcun accordo, potrà essere ammessa alla prova per testi solo se

Se invece si tratta di simulazione relativa, la parte potrà dimostrarla mediante testimoni solo nel caso in cui abbia perso in maniera incolpevole il documento che costituiva la prova scritta.

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