Isee genitori non sposati, separati, divorziati, non conviventi

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Autore: Noemi Secci

12 maggio 2018

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Come si compila la dichiarazione Isee per i genitori non sposati, i separati, i divorziati ed i coniugi che non abitano assieme?

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Ti sei separato o hai divorziato da poco, e non sai se devi inserire il tuo ex nella dichiarazione Isee? Oppure sei sposato da tanti anni, ma devi trasferire la residenza in un’altra città per lavoro e non sai come compilare il modello Isee? O, ancora, i tuoi genitori non sono sposati e non convivono, e non sai chi devi inserire nell’Isee università? Non sei solo: il nuovo modello Isee, difatti, non considera allo stesso modo tutte le situazioni; in alcuni casi esclude dal nucleo familiare il coniuge divorziato o il genitore non convivente, in altre situazioni lo inserisce come componente aggiuntiva, in altre ancora lo include a pieno titolo nella famiglia. Come comportarsi, allora? Cerchiamo di fare chiarezza sull’

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Isee genitori non sposati, separati, divorziati, non conviventi.

Come funziona la dichiarazione Isee?

La dichiarazione Isee, chiamata ufficialmente Dsu, dichiarazione sostitutiva unica, contiene i redditi prodotti nell’anno di riferimento da tutti i componenti del nucleo familiare ed il patrimonio posseduto da ciascuno, sia immobiliare (case, terreni) che mobiliare (conti correnti, carte di credito, libretti, titoli, auto…). L’Isee, infatti, è l’indicatore della situazione economica equivalente, un indice che tiene conto non solo di tutti i redditi dei componenti del nucleo familiare, contenuti e non nel modello Redditi o nel 730, ma anche del patrimonio di ciascun familiare (immobili, conti, carte, libretti, auto…) e di ulteriori dati rilevanti (il pagamento di un canone d’affitto, il possesso di disabilità, il diritto a determinati sussidi e agevolazioni…). Questa dichiarazione è indispensabile per accedere alle prestazioni sociali e alle agevolazioni pubbliche (dal bonus bebè al

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Rei, il reddito d’inclusione, dai sussidi del comune alla tariffa agevolata della mensa scolastica). Ogni tipo di prestazione o agevolazione è soggetta poi a dei particolari limiti reddituali e patrimoniali che ne regolano il riconoscimento. La dichiarazione Isee non è uguale per tutti, ma cambia a seconda della prestazione che si deve chiedere. Ad esempio, per ottenere agevolazioni sulle tasse universitarie si deve presentare l’Isee Università, per avere, invece, prestazioni per i disabili si deve presentare l’Isee sociosanitario.

Isee sposati non conviventi

Se chi deve presentare la dichiarazione è sposato ma ha una residenza diversa da quella del coniuge, bisogna tener presente che marito e moglie fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare. Se hanno una diversa residenza, devono stabilire quale delle due dichiarare come casa di abitazione per entrambi all’interno della dichiarazione Isee: questa scelta varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione Isee. Quando uno dei coniugi ha una

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diversa residenza, il dichiarante deve allora compilare il quadro B, Terza sezione del modello Isee, indicando la sua residenza, se è suo lo stato di famiglia preso a riferimento, oppure quella del coniuge, quando lo stato di famiglia di riferimento è di quest’ultimo. Se gli sposi non si accordano, bisogna indicare l’ultima residenza familiare comune; se non c’è mai stata una residenza comune, si deve prendere a riferimento la residenza del coniuge di maggior durata. Se uno dei coniugi risiede all’estero, ed è iscritto nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (Aire), ai fini Isee viene attratto nel nucleo dell’altro coniuge. In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge che risiede in Italia. Se uno dei coniugi risulta in convivenza anagrafica, ossia ha stabilito la sua residenza in un istituto di cura, una caserma militare, un istituto di detenzione o religioso, ai fini Isee bisogna considerare lo stato di famiglia dell’altro coniuge: chi risulta in convivenza anagrafica farà quindi parte del nucleo del coniuge e nella dichiarazione Isee verrà indicato l’indirizzo dell’abitazione del coniuge.
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In quale caso i coniugi non fanno parte dello stesso nucleo familiare?

I coniugi non appartengono allo stesso nucleo familiare se:

Tutte queste situazioni devono essere oggetto di un provvedimento del giudice o quantomeno di un procedimento in corso.

Isee separati conviventi

Se i due coniugi sono separati, ma convivono ancora, chi presenta la dichiarazione Isee deve inserire anche l’ex nella dichiarazione, in quanto rientra nel nucleo. Dovrà essere inserito nel modello Isee, in particolare, indicandolo con la relazione “P- altra persona nel nucleo”, insieme a tutti i suoi redditi e patrimoni secondo le normali regole di compilazione previste. Se non si vogliono inserire nel modello i redditi e il patrimonio del genitore separato, questi dovrà trasferire la propria residenza altrove.

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Isee minori sposati

Se due minorenni sono sposati ma risiedono rispettivamente con i propri genitori, i due coniugi devono essere sempre considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare, ma dovranno scegliere quale stato di famiglia vogliono prendere a riferimento.

Isee genitori non sposati ma conviventi

Poiché risultano residenti nella stessa abitazione, i genitori fanno parte dello stesso nucleo familiare, anche se non sono sposati. Andrà dunque presentato il modello Isee ordinario, con una particolarità: nel quadro FC1, alla voce “relazione”, il genitore diverso dal dichiarante deve essere indicato con ruolo “P-altra persona nel nucleo”, come abbiamo osservato per i separati conviventi.

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Isee genitori separati di fatto

Per i separati di fatto, valgono le stesse indicazioni per i genitori coniugati, con o senza diversa residenza, in quanto la separazione deve essere legale o consensuale, o tramite negoziazione assistita.

Isee separati o divorziati non conviventi

Se due genitori sono separati o divorziati, ed il figlio convive soltanto con uno di essi, si possono verificare le seguenti situazioni:

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