Pergolato o tettoia: quali differenze e che permessi servono

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario

Se per il pergolato non è necessaria la licenza edilizia, per la tettoia bisogna valutare caso per caso sulla base delle dimensioni e dell’utilizzo della costruzione.

Annuncio pubblicitario

Per chi ha la fortuna di avere uno spazio aperto come un giardino o una terrazza, il pergolato o la tettoia costituiscono soluzioni convenienti per sfruttare al meglio, e senza grossi costi, le aree scoperte. Fortuna vuole inoltre che, in gran parte di questi casi, non c’è neanche bisogno di chiedere al Comune il permesso di costruire (la vecchia licenza edilizia). Il che succede, prevalentemente, per le opere di piccole dimensioni o comunque prive di una struttura rigida e fissa. Due recenti sentenze del Consiglio di Stato

Annuncio pubblicitario
[1] chiariscono con precisione quali differenze e che permessi servono per il pergolato e la tettoia. Le pronunce hanno il merito di spiegare in quali casi è necessaria l’autorizzazione amministrativa per evitare il reato di abuso edilizio e quando invece siamo nell’ambito della cosiddetta «edilizia libera», quella cioè che non necessita di permessi.

Pergolato, tettoia e pegotenda: che differenza c’è?

La prima questione da chiarire riguarda la differenza tra pergolato e tettoia.

Cos’è il pergolato?

Il pergolato è una struttura realizzata con lo scopo di abbellire e ombreggiare giardini o terrazze. Esso è costituito da un’impalcatura formata da pali verticali ed elementi orizzontali che li connettono tra loro ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il pergolato è aperto su tre lati; sulla parte superiore (quella cioè che guarda al cielo) di solito si lasciano inerpicare delle piante rampicanti, magari sostenute da fili di ferro.

Annuncio pubblicitario

Proprio questa sua caratteristica di non creare alcun spazio coperto e di essere facilmente rimovibile fa sì che il pergolato rientri nelle opere di edilizia libera, per la quale quindi non è necessario alcun permesso di costruire.

Cos’è la tettoia?

La tettoia è invece un pergolato la cui parte superiore è coperta, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile: ad esempio mattonelle, lastre di vetro, legno, argilla.

Come vedremo a breve, non si può stabilire a priori se la tettoia necessita o meno di permesso di costruire: tutto dipende prevalentemente dalle sue dimensioni.

Cos’è la pergotenda?

A metà strada tra un pergolato e una tettoia vi è la pergotenda: si tratta di una struttura molto simile al pergolato (quindi costituita da montanti verticali e assi di raccordo orizzontali) dove però la copertura non è costituita da materiali rigidi come nella tettoia, ma da tessuti o altro materiale impermeabile, fisso e tuttavia facilmente ripiegabile, che ripara dal sole e dalla pioggia. Lo scopo della pergotenda è quello di aumentare, rispetto al pergolato, la fruibilità dello spazio; è più simile alla tettoia, da cui si distingue solo per via di una struttura più leggera.

Annuncio pubblicitario

Pergolato: ci vuole il permesso di costruire?

Sul pergolato, come abbiamo già anticipato, la giurisprudenza unanime è d’accordo nel senso di ritenere che esso non necessiti di licenze edilizie. Si tratta di una struttura che non crea spazio coperto. Difatti l’architrave del pergolato è costituito solo da montanti verticali (normalmente di legno o di ferro) uniti a loro volta da elementi orizzontali, ma senza alcuna copertura né rigida, né rimovibile, né retrattile. L’eventuale copertura viene compiuta di solito dai fiori o da fogliame secco. Dunque non si può parlare di nuova costruzione e non c’è bisogno di autorizzazioni amministrative da richiedere al Comune.

Di recente è stato tuttavia approvato un decreto ministeriale [2] contenente il cosiddetto glossario con «l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera». Ne abbiamo riportato il testo nell’articolo Lavori in casa senza bisogno di permesso di costruire. Con riferimento a quanto qui di interesse, il glossario chiarisce che non c’è bisogno del permesso per l’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di

Annuncio pubblicitario
pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo.

Secondo dunque i nuovi chiarimenti ministeriali, i pergolati, così del resto come i gazebo, non richiedono licenze edilizie solo se di limitate dimensioni.

Ciò non significa che si possa agire senza limiti. Lo stesso glossario, infatti, precisa che le opere devono essere effettuate «nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore». Dunque se esistono vincoli e norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, o prescrizioni paesaggistiche vanno rispettate e potrebbe essere necessario un permesso o un nulla osta. Così come va salvaguardato l’eventuale diritto di terzi e, in condominio, l’osservanza di ciò che è prescritto dal regolamento.

Tettoia: ci vuole il permesso?

Con riferimento alla tettoia, la giurisprudenza si è da sempre attenuta a una valutazione casistica: non conta tanto il materiale con cui questa è realizzata ma la sua dimensione. La tettoia per semplici scopi estetici o quella di grandezza talmente modesta da consentire solo la copertura della testa di una persona (si pensi a quella posta sopra l’uscio della porta di casa, necessaria a coprirsi dalla pioggia quando si infilano le chiavi nella serratura) non necessita di permesso di costruire. Invece la

Annuncio pubblicitario
tettoia di grandi dimensioni costituisce un abuso edilizio se non ha prima ottenuto la licenza edilizia.

Insomma – sostiene il Consiglio di Stato – non è possibile affermare a priori se la tettoia richiede o meno il permesso di costruire, ma bisogna verificare come è stata realizzata. Spetta all’amministrazione motivare in modo preciso per quale ragione la tettoia supera i limiti entro cui non rientra più tra le opere di edilizia libera.

Ciò in quanto la disciplina della tettoia non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza.

Tettoie: cosa dice la legge?

La legge [3] contiene l’elenco delle opere di edilizia libera, le quali non necessitano di alcuna autorizzazione amministrativa. Non è chiaro se questo elenco ha natura esemplificativa o è tassativo. In più in esso sono indicate voci abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non espressamente nominate.

Con riferimento alle tettoie, la norma [4] considera opere di edilizia libera gli «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici», concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di un’area pertinenziale, come il terrazzo.

Annuncio pubblicitario

Anche in questo caso, però, l’elemento di distinzione tra le opere di edilizia libera e quelle soggette ad autorizzazione è la dimensione. Come abbiamo anticipato sopra, la tettoia per fini meramente estetici, di dimensioni tali da non creare spazio abitabile, non richiede permessi, mentre quella che crea uno spazio coperto ne necessita. Diversa è la conclusione invece per la tettoia di grandi dimensioni trattandosi in questo caso di nuova costruire con necessità di permesso di costruire.

Pergotende: ci vuole il permesso?

Chiudiamo con le pergotende. Il recente glossario delle opere di edilizia libera stabilisce la non necessità di permessi per l’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tende, pergole, coperture leggere di arredo. Quindi per esse non è necessaria l’autorizzazione del Comune.

Gazebo: permessi

Il gazebo è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore e aperta ai lati, talora chiusa da tende. In caso di opere di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo, è possibile procedere in edilizia libera secondo il nuovo glossario in vigore dal 22 aprile. Non necessita di autorizzazione il gazebo installato per fini momentanei (si pensi al gazebo per un banchetto o un ricevimento).

Annuncio pubblicitario

Detrazioni fiscali

Pergolato

Non ha detrazione. Solo la tenda a pergola, ancorata stabilmente all’edificio, con copertura in tessuto o lamelle orientabili, marcata CE e a protezione di una superficie vetrata, può rientrare nell’ecobonus (detrazione del 65%) I pergolati sono tra le opere inserite dal glossario unico in edilizia libera, purché di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo. Ma una sentenza del Consiglio di Stato ha specificato che serve una valutazione caso per caso.

Gazebo

Non è prevista alcuna agevolazione per l’intervento singolo.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui