Invalidità e inabilità, si può lavorare?

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Autore: Noemi Secci

12 giugno 2018

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Assegno e pensione d’invalidità, pensione per inabilità assoluta, a proficuo lavoro o alle mansioni: quando è possibile svolgere un’attività lavorativa?

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Sei stato riconosciuto invalido o inabile e temi di non poter più lavorare? Forse non sai che, nella generalità dei casi, si può lavorare con la pensione d’inabilità e invalidità. Ad essere incompatibile con lo svolgimento di una nuova attività lavorativa, infatti, è soltanto la pensione per assoluta e permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa. In pratica, ti è vietato un nuovo lavoro soltanto se sei titolare di una pensione di inabilità riconosciuta ai sensi della legge Dini [1]. Negli altri casi, invece, puoi lavorare anche se sei invalido o inabile, ma devi sapere che puoi cumulare il reddito da lavoro con la pensione in modo limitato: in pratica, la tua pensione d’invalidità o inabilità viene tagliata in proporzione ai nuovi guadagni. Ma procediamo per ordine e vediamo in quali casi

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si può lavorare con la pensione d’invalidità e inabilità.

Pensione d’inabilità e lavoro

Se ti è stata riconosciuta la pensione per assoluta e permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa, devi sapere che questa prestazione è erogata proprio per l’assoluta impossibilità di lavorare. Il suo riconoscimento non è dunque compatibile con nessun tipo di attività, che si tratti di lavoro autonomo, parasubordinato o dipendente, saltuario o meno. Inoltre, la concessione della pensione comporta l’obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni.

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Se, però, la pensione è stata riconosciuta a seguito di inabilità alle mansioni e a proficuo lavoro, questo divieto non opera, ma vi sono dei limiti di cumulo tra il reddito da lavoro e il reddito derivante dalla pensione.

Inabilità alle mansioni e a proficuo lavoro

Le pensioni per inabilità alle mansioni e l’inabilità a proficuo lavoro [2] sono riconosciute ai dipendenti pubblici, in presenza dei requisiti contributivi (15 o 20 anni di anzianità di servizio, a seconda della gestione previdenziale e della specifica inabilità riconosciuta), quando è constatata una riduzione della capacità lavorativa: la riduzione è più limitata nel caso di inabilità alle sole specifiche mansioni ricoperte, e più ampia in caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. In entrambe le condizioni, ad ogni modo, la riduzione della capacità lavorativa non è estesa in modo assoluto, come nel caso dell’inabilità a qualsiasi attività lavorativa.

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L’inabilità a proficuo lavoro e l’inabilità alle mansioni, quindi, non coincidono con l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa: per quanto riguarda, nello specifico, l’inabilità a proficuo lavoro, che consiste in una riduzione della capacità lavorativa più ampia rispetto all’inabilità alle mansioni, questa è intesa come impossibilità di continuare a svolgere un’attività lavorativa continua e remunerativa [3], ma non impedisce di lavorare, perché è solo l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa ad avere una valenza assoluta.

Di conseguenza, essendo solo l’inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa ad essere incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, le altre due tipologie d’inabilità permettono di rioccuparsi, nonostante il diritto alla pensione.

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Riduzione della pensione d’inabilità per reddito da lavoro

Bisogna però considerare che le pensioni per inabilità alle mansioni e a proficuo lavoro sono cumulabili limitatamente con i redditi da lavoro, nella generalità dei casi, a meno che l’interessato non raggiunga 40 anni di contributi.

In particolare, se l’assegno è superiore al trattamento minimo (507,41 euro al mese per il 2018) il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può subire una riduzione qualora l’interessato svolga un’attività lavorativa.

La riduzione varia a seconda della provenienza del reddito:

In ogni caso la riduzione non si applica

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[5]:

Come si applicano le trattenute sulla pensione d’inabilità?

Nel caso in cui la riduzione sia applicata, la trattenuta viene effettuata

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[6] direttamente sulla retribuzione, a cura del datore di lavoro, oppure sugli arretrati di pensione, dall’ente previdenziale, in caso di tardiva liquidazione della prestazione, per i lavoratori subordinati.

Per i lavoratori autonomi la trattenuta è invece effettuata sulla pensione, dall’ente previdenziale.

Con l’assegno d’invalidità si può lavorare?

Chi ha diritto all’assegno ordinario d’invalidità può lavorare. Questa prestazione è riconosciuta, lo ricordiamo, a chi possiede un’invalidità superiore ai 2/3 e possiede almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio.

L’assegno d’invalidità si riduce per chi lavora?

L’assegno ordinario d’invalidità, pur permettendo di continuare a svolgere attività lavorativa, è cumulabile con i

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redditi da lavoro limitatamente. Per i titolari di assegno di invalidità, difatti, la legge prevede una riduzione dell’assegno se il titolare continua a lavorare e supera un determinato limite di reddito. In particolare:

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l’assegno di invalidità ridotto, in ogni caso, non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente a quella nella quale il reddito posseduto si colloca.

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Seconda riduzione dell’assegno d’invalidità

Tuttavia, se l’assegno già ridotto resta lo stesso superiore al trattamento minimo, cioè supera 507,41 euro mensili, può subire un secondo taglio, in questo caso una trattenuta. L’applicabilità di questa riduzione dipende dall’anzianità contributiva dell’interessato:

Questa seconda riduzione

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non può essere applicata se:

Al compimento dell’età pensionabile, cioè quando l’assegno viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, queste riduzioni non scattano più, in quanto la prestazione di vecchiaia è compatibile pienamente con lo svolgimento di attività lavorativa. In caso di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia la pensione è dunque cumulabile con i redditi da lavoro.

Con la pensione d’invalidità si può lavorare?

Chi percepisce la pensione d’invalidità civile, che nel 2018 ammonta a 282,54 euro, deve possedere lo stato di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione si mantiene se si trova un nuovo lavoro con reddito inferiore a:

Tuttavia, in ogni caso non si può possedere un reddito annuo superiore a 4853,29 euro, 16.664,36 euro per gli invalidi civili totali.

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