Si può coprire il confine tra due terreni?

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Autore: Mariano Acquaviva

01 febbraio 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Muro di confine: cosa prevede la legge? Cosa sono gli atti emulativi? Si può coprire il confine tra due proprietà?

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Il tuo vicino ha posizionato, sulla recinzione tra le vostre proprietà, un telone verde di quelli da cantiere edile. Lo fa, a suo dire, per proteggere la propria privacy, ma a tuo avviso è solo un gesto per darti fastidio. La qualità del materiale usato e l’orrendo risultato estetico che ne deriva denuncia le sue reali intenzioni. Difatti, quando gli hai chiesto di valutare sistemi alternativi più “decorosi” (come una grata di legno abbellita da piante rampicanti, anche finte) lui si è fatto scudo delle possibilità economiche che, in questo momento, non gli consentono spese superiori. Insomma, sembra proprio che voglia indispettirti. È legittimo il suo comportamento?

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Si può coprire il confine tra due terreni o tra due proprietà? Scopriamolo.

Muro di confine: cosa prevede la legge?

Se tra i due fondi è presente un muro di confine, questo è di proprietà comune.

Ciascuno dei proprietari lo può elevare a proprie spese. La manutenzione spetta in misura uguale, salvo che gli interventi siano dovuti alla responsabilità di uno dei proprietari.

Il muro divisorio si presume comune tra i proprietari dei due terreni confinanti quando:

  1. sorge sul suolo comune ad entrambi i proprietari;
  2. divide proprietà appartenenti a diversi proprietari;
  3. le proprietà che divide hanno la stessa natura, ossia tra loro omogenee (ciò avviene nel caso in cui il muro divida due giardini o due cortili o due orti e non nel caso in cui divida un orto da un giardino.

La legge presume invece la proprietà esclusiva del

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muro divisorio quando su di esso esistono alcuni segni.

In particolare, il muro è di proprietà esclusiva del fondo:

Tuttavia, se uno o più segni esistono da entrambe le parti, il muro si presume comune ma in ogni caso, il piovente prevale sugli altri segni.

Altre recinzioni per segnare il confine

Il confine tra due terreni può essere segnato anche da altre recinzioni come un cancello, una grata, ecc. In tal caso, la proprietà spetta a chi ha eseguito l’opera.

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Cos’è il divieto di atti emulativi?

Tra vicini, la legge vieta i cosiddetti atti emulativi, ossia quegli atti di esercizio della proprietà che non comportano alcuna utilità per il titolare ma sono diretti solo ad arrecare fastidio al vicino.

Affinché si possa parlare di atti emulativi non è sufficiente che il comportamento incriminato arrechi un danno o una molestia al vicino di casa, ma occorre anche che il fatto sia posto in essere solo ed esclusivamente per tale fine, senza essere sorretto da altra giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale.

Su questa linea bisogna stabilire fin dove è possibile usare recinzioni e teli oscuranti

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e quando questi sono diretti a tutelare la privacy e quando invece a molestare il vicino.

È legale coprire il confine tra due terreni?

Secondo la giurisprudenza (Cass., 23 novembre 2012, n. 7805) l’apposizione di un telo sulla rete divisoria tra due proprietà per tutelare la propria privacy non può essere considerato un atto emulativo, avendo lo scopo di preservare la proprietà da occhi indiscreti.

Il vicino di casa non può imporre, quindi, opere o materiali più costosi, salvo contribuire alla spesa (divenendone così comproprietario al 50%).

Circa il fatto che un semplice telo verde sarebbe inidoneo a garantire in modo effettivo la privacy, visto che comunque resta sempre possibile affacciarsi oltre ad esso, la Cassazione ritiene che ciò non sia rilevante.

Difatti, il carattere emulativo come limite al diritto di proprietà, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilità: per cui seppure l’opera può non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte esclude che si possa parlare di atti emulativi.

Alla luce di questo orientamento deve ritenersi legale coprire il confine tra due terreni.

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