Assegno scoperto: sanzioni

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

20 giugno 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Quando l’emissione di un assegno a vuoto costituisce un illecito amministrativo e quando invece un reato. Come evitare le sanzioni del Prefetto dopo il protesto.

Annuncio pubblicitario

Quando si dice “assegno scoperto” si fa riferimento a un assegno bancario privo di copertura (la cosiddetta “provvista”), sul cui conto di appoggio cioè non ci sono fondi sufficienti a pagare il titolo. Ecco perché si chiama anche “assegno a vuoto” e lo si distingue dal termine (anch’esso di uso comune) di “assegno in bianco” con riferimento invece a un assegno su cui non è stato indicato l’importo da pagare. Purtroppo il creditore può avere la certezza di avere, tra le mani, un assegno scoperto solo nel momento in cui lo porta all’incasso o, se la banca trattaria è differente da quella di versamento, dopo alcuni giorni. Un tempo emettere un assegno scoperto era un reato, ma oggi l’illecito è stato depenalizzato. Dunque le

Annuncio pubblicitario
sanzioni per l’assegno scoperto sono solo amministrative. Ma non sempre. In alcuni casi, emettere un assegno a vuoto fa scattare il penale: succede quando il debitore fa credere al creditore che il titolo sia coperto; in tal caso scatta il reato di insolvenza fraudolenta. In questo articolo ci occuperemo proprio di questo delicato argomento e indicheremo quali sono le sanzioni per l’assegno scoperto, sia nel caso in cui si tratti di un illecito amministrativo che penale.

Assegno insoluto a seconda presentazione e protestato

Come abbiamo

Annuncio pubblicitario
già spiegato in Assegno pagato in seconda presentazione, quando un assegno viene portato all’incasso dal prenditore (ossia da colui che lo ha ricevuto in pagamento di un proprio credito), se sul conto di appoggio non ci sono i fondi per coprirlo, la banca del debitore informa il proprio cliente dell’insoluto. Tale informativa, che va inviata anche al creditore, va data entro il 10° giorno dalla presentazione dell’assegno ed è detta «comunicazione di insoluto a prima presentazione».

Al correntista viene dato il tempo di versare sul proprio conto i soldi necessari a pagare l’assegno, maggiorati di un 10% e degli interessi maturati. Non sono previste, in questa fase, sanzioni.

Annuncio pubblicitario

Se il debitore non copre l’assegno, scatta il protesto: il titolo viene inviato a un notaio che attesta il mancato pagamento.

Sanzioni per assegni scoperti

Con il protesto scattano le sanzioni. Come abbiamo anticipato, l’emissione di assegni scoperti non è, in generale, un reato ma solo un illecito amministrativo [1]. Le sanzioni, quindi, non implicano alcuna conseguenza sulla fedina penale, ma non per questo sono meno gravose.

Le sanzioni sono di carattere “personale”, ricadono cioè solo sulla persona fisica che ha emesso l’assegno e non anche su società, enti, associazioni.

In particolare le sanzioni per assegni scoperti sono:

Nei casi di maggiore gravità (assegni di importo elevato e reiterazione del comportamento), sono previste anche ulteriori sanzioni di natura interdittiva:

Annuncio pubblicitario

Quando emettere un assegno a vuoto è reato

L’emissione di assegni scoperti integra il reato di insolvenza fraudolenta quando il debitore ha emesso il titolo facendo credere al creditore che fosse coperto e che, quindi, sul conto ci fosse la disponibilità per pagare. Sono richiesti quindi degli artifici e raggiri. Alcuni giudici hanno ritenuto che anche la semplice reticenza possa essere considerata sufficiente al reato. In ogni caso non è necessario che siano presenti gli estremi della truffa

Annuncio pubblicitario
[2].

Sanzioni per assegno a vuoto: procedimento e termini

Una volta informato dalla banca di un assegno a vuoto, il Prefetto della provincia di pagamento dell’assegno ha 90 giorni di tempo per notificare al trasgressore la sanzione. Se non viene rispettato questo termine la sanzione è nulla e la sanzione non va pagata (ma sempre previo ricorso al giudice di pace; diversamente la sanzione diventa definitiva e non c’è più modo di contestarla). Viceversa, se il termine per la sanzione da assegno a vuoto viene rispettato, l’amministrazione deve procedere alla riscossione entro 5 anni. In termini pratici, il responsabile dell’emissione dell’assegno scoperto deve ricevere, entro il quinquennio successivo, la famigerata cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Annuncio pubblicitario

Nei successivi 30 giorni dal ricevimento della sanzione il debitore può presentare scritti difensivi, ad esempio dimostrando il pagamento dell’assegno al momento della comunicazione di insoluto a prima presentazione o, dopo il protesto, con le sanzioni, l’aggravio del 10% dell’importo e la quietanza del creditore (v. dopo).

Come evitare le sanzioni per assegni a vuoto

Spesso, per evitare le sanzioni per gli assegni a vuoto, il debitore denuncia lo smarrimento del titolo prima che questo venga portato in banca all’incasso. Si tratta, però, di una mossa pericolosa se compiuta in malafede. Difatti, tale pratica determina – quasi in automatico – l’apertura di un procedimento penale per «ricettazione» a carico del creditore che, di lì a breve, consegnerà il titolo alla propria banca per il pagamento. In tale procedimento questi potrà difendersi dimostrando di detenere legittimamente l’assegno (gli basterà provare, anche con testimoni, l’esistenza dell’obbligazione). Alla pronuncia di assoluzione, conseguirà una controdenuncia per calunnia. In tal caso, il debitore subirà un processo penale dal quale sarà difficile uscire se non con una condanna.

Annuncio pubblicitario

La legge consente di evitare le sanzioni per l’assegno a vuoto tramite il pagamento tardivo. In pratica è prevista [3] la possibilità di pagare l’importo riportato sull’assegno non solo al momento dell’insoluto a prima presentazione (e, in tal caso, come detto sopra, senza sovraccarico di sanzioni) ma anche dopo il protesto. In tale ipotesi il debitore può sanare la situazione versando la somma sia nelle mani del creditore che del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto. Per evitare le sanzioni tuttavia è necessario:

La quietanza (o l’attestazione di deposito) deve indicare distintamente: numero di conto corrente, numero ed importo dell’assegno, importo degli interessi, della penale, delle eventuali spese e la data del pagamento.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui