Sospensione feriale, cosa succede alle cartelle di pagamento
La sospensione dei termini nel periodo estivo: ad agosto le cartelle esattoriali vanno pagate? E che succede se vuoi impugnarla e fare ricorso?
Arriva l’estate e, come ogni anno, tutto si ferma. Anche i tribunali interrompono l’attività. Salvo infatti per i procedimenti particolarmente delicati e importanti (ad esempio quelli relativi ai lavoratori dipendenti, le opposizioni all’esecuzione forzata, gli sfratti, le procedure d’urgenza, la richiesta di alimenti, ecc.), dal 1° agosto al 31 agosto opera quella che i tecnici chiamano sospensione feriale: non solo non si tengono udienze, ma anche i termini per presentare ricorsi, opposizioni, costituzioni in giudizio e memorie si interrompono per riprendere a decorrere dal 1° settembre. In tutto questo, però, ti chiedi
Bene, se questo è il tuo problema non preoccuparti. Qui di seguito ti forniremo tutte le istruzioni in merito e cercheremo di spiegarti cosa succede alle cartelle di pagamento durante la sospensione feriale.
Indice
Pagamento cartelle esattoriali: si interrompe nella sospensione feriale?
Il primo problema che ti poni è se il termine per pagare una cartella esattoriale si interrompe durante agosto. Come detto, il tuo timore è che, a settembre, vengano aggiunti anche ulteriori oneri per il ritardo. La risposta è però negativa. Premesso che i termini per pagare una cartella esattoriale sono sempre di
Allo stesso modo, se hai ricevuto una cartella di pagamento il 15 giugno hai tempo per pagarla fino al 14 agosto, giorno in cui scade il termine. E non importa che sia la vigilia di Ferragosto.
In passato, tuttavia, l’ex Agente della Riscossione, Equitalia Spa, ha emanato delle direttive con cui disponeva una sorta di “
Opposizione alle cartelle esattoriali: c’è sospensione feriale?
Diverso è il discorso nel caso in cui tu voglia fare ricorso contro una cartella esattoriale o debba presentare memorie in tribunale in una causa che ha ad oggetto l’impugnazione della cartella stessa (memorie che, ovviamente, sarà il tuo avvocato o commercialista a scrivere e trasmettere in cancelleria). Ebbene, in tale ipotesi vige la regola della sospensione feriale. Per cui, se dovessi ricevere una cartella esattoriale il 15 giugno potrai
Puoi anche stare tranquillo che nessun giudice stabilirà un rinvio di udienza ad agosto essendo vietato dalla legge sulla sospensione dei termini.
È proprio questo il significato di quella frase che, probabilmente, avrai già sentito o letto su qualche sito secondo cui «La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando la decorrenza ha inizio durante il periodo di sospensione l’inizio della stessa è differito alla fine del periodo di sospensione».
Sospensione feriali dei termini e cartelle di pagamento: cosa comporta?
Volendo sintetizzare quanto sinora detto possiamo concludere dicendo che la sospensione feriale non opera per i pagamenti delle cartelle ma funziona invece per i ricorsi e le udienze. Il
Sospensione della cartella di pagamento
C’è però da dire una cosa molto importante. Se dovessi ricevere una cartella di pagamento palesemente illegittima puoi chiederne l’automatica
è che tale istanza può essere presentata solo per specifici vizi come:
- prescrizione o decadenza intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo (si tratta ad esempio del mancato rispetto dei termini di accertamento, non della cartella di pagamento);
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione dichiarata da un’autorità amministrativa ossia dall’ente creditore (ad esempio, contro una richiesta di pagamento, è stata presentata domanda di sgravio all’Inps che ha sospeso l’atto);
- sospensione dichiarata da un giudice (succede quando si presenta ricorso e, nelle more del processo, il giudice sospende la richiesta di pagamento);
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito in un processo in cui l’Agente della Riscossione non ha preso parte;
- pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo.
Avvisi di accertamento
Per gli avvisi di accertamento, il termine di pagamento coincide con quello per proporre ricorso. Il contribuente, quindi, proprio perché nel calcolo per la scadenza dell’impugnazione deve tener conto anche della pausa estiva, potrà versare beneficiando di 31 giorni in più. Tale termine vale non solo per l’acquiescenza all’atto, ma anche per la definizione delle sanzioni a un terzo e per il versamento delle somme in pendenza di giudizio. La sospensione feriale vale anche per la fase dell’adesione agli accertamenti. Ad esempio, per un atto notificato il 15 maggio per il quale è stata presentata l’istanza di adesione il 13 luglio, il termine di impugnazione scadrà il prossimo 12 novembre, ossia 181 giorni calcolati sommando i 60 giorni per l’impugnazione ordinaria + 90 giorni per l’adesione + 31 giorni di pausa estiva.
Gli avvisi bonari
Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Sono sospesi anche i termini per la consegna dei documenti per il controllo formale.
Le verifiche
Nessuna sospensione, invece, per le verifiche: le richieste di documenti dovranno essere evase nei termini concessi dai verificatori.