Patente auto estera: come funzionano i punti

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Autore: Redazione

30 gennaio 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La patente a punti e il suo campo di applicazione. La procedura di decurtazione e le patenti estere.

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Sei un cittadino turco in vacanza in Toscana e hai preso una multa per eccesso di velocità? Sei un italiano titolare di una patente straniera in viaggio in Italia e la polizia stradale ti ha fermato perché non hai osservato uno STOP? Sei un ingegnere francese che si trova nel nostro Paese per motivi di lavoro e i vigili urbani ti hanno multato perché sei passato con il rosso? Queste sono solo alcune delle ipotesi in cui è possibile incorrere in infrazioni al Codice della Strada per le quali è prevista la decurtazione di punti dalla patente. Se non si pone alcun problema quando la violazione è commessa da un soggetto titolare di una patente italiana o equivalente, maggiori difficoltà sorgono quando la decurtazione deve avvenire su quella estera.

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Patente auto estera: come funzionano i punti? Qui esamineremo la questione, spiegando cos’è la patente a punti, la procedura di decurtazione e come è possibile recuperare i punti decurtati prima di soffermarci sulle patenti estere. Con una riforma legislativa del 2002 è stata introdotta nel nostro ordinamento la patente a punti, disciplinata dal Codice della strada [1]. Successivamente una circolare del ministero dei Trasporti del 2003, ha dettato la disciplina della patente a punti [2].

Patente a punti

La

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patente a punti ha una funzione cautelare volta a garantire una maggiore sicurezza stradale e deriva dalla combinazione tra il sistema delle sanzioni pecuniarie e quello delle sanzioni accessorie, attualmente vigenti nel nostro Paese.

Al momento del rilascio della patente a ciascun guidatore viene attribuito un punteggio di 20 punti, che va annotato nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Se il conducente non commette infrazioni nell’arco di un biennio, il punteggio viene aumentato di 2 punti fino ad un massimo di 30 punti. Viceversa, se commette una o più violazioni di norme del Codice della strada per le quali è prevista la perdita di punteggio, subisce una decurtazione di punti.

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Se commette infrazioni, ma nei 2 anni successivi non ne commette altre comportanti la decurtazione, ha il reintegro completo dei 20 punti.

Se invece, il guidatore perde tutto il punteggio, a seguito di ripetute violazioni commesse nel tempo, deve sottoporsi alla revisione della patente, consistente nella ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di accertare la permanenza in capo ad esso dell’idoneità tecnica alla guida e delle conoscenze delle norme dettate in materia di circolazione stradale.

La revisione è prevista anche per il guidatore che successivamente alla decurtazione di almeno 5 punti, subisce nei 12 mesi successivi, altre due sanzioni di ulteriori 5 punti. Qualora il titolare della patente non si sottoponga alla revisione entro 30 giorni dalla

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notifica del provvedimento, la patente è sospesa a tempo indeterminato.

Se il guidatore è un neopatentato è previsto un bonus aggiuntivo di un punto all’anno (fino ad un massimo di tre) se nel primo triennio di rilascio della patente non commette infrazioni a norme di comportamento che comportino la decurtazione di punti.

Gli organismi preposti alla decurtazione dei punti

La decurtazione dei punti dalla patente e la verifica dell’idoneità alla guida sono di spettanza dell’ufficio del dipartimento per i Trasporti Terrestri del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è stata istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

L’Anagrafe a sua volta, ha il compito di gestire la registrazione di tutte le violazioni e di effettuare le comunicazioni agli interessati

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[3].

La tabella delle violazioni che comportano la decurtazione dei punti

Allegata all’art. 126-bis del Codice della Strada si trova una tabella che contiene l’elencazione dei casi in cui per i diversi tipi di violazione, è prevista la decurtazione di punti dalla patente.

Solo per fare qualche esempio si va dai 10 punti dell’eccesso di velocita’ oltre i 40 km/h [4] e di alcuni tipi di sorpasso vietato [5], ai 6 punti per il passaggio con il semaforo rosso fino ad 1 punto per la mancata accensione delle luci [6] o l’eccessivo numero di passeggeri a bordo [7].

I soggetti ai quali si applica la decurtazione dei punti

La decurtazione si applica alle patenti rilasciate in Italia

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nonché a quelle alle stesse assimilabili e cioè le patenti appartenenti a cittadini dell’Unione Europea residenti stabilmente in Italia, che hanno ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida. In tal caso su queste patenti sarà applicata un’etichetta, rilasciata dal dipartimento per i Trasporti Terrestri, dove sono riportati gli estremi del riconoscimento. Si applica altresì, alle patenti estere come vedremo di qui a breve.

Il verbale e la decurtazione dei punti

La decurtazione dei punti dalla patente deve essere riportata nel verbale che viene redatto dall’organo accertatore della violazione.

Se sono state commesse contestualmente più violazioni che comportano la

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decurtazione di punti, la decurtazione va indicata separatamente per ciascuna violazione e va indicato anche il punteggio massimo effettivamente decurtato. E’ possibile cumulare le decurtazioni fino ad un punteggio massimo di 15 punti tranne nei casi in cui l’entità delle violazioni commesse comportano l’applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente.

La sottrazione dei punti è prevista anche nel caso in cui il trasgressore non sia stato immediatamente identificato, cioè nel’ipotesi in cui gli agenti non hanno fermato subito il conducente dopo l’infrazione e hanno mandato la multa a casa del proprietario del veicolo (ad esempio la multa è stata elevata da un autovelox e la macchina è stata identificata successivamente mediante la targa).

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In questo caso gli agenti accertatori insieme al verbale inviano per posta un modulo con il quale invitano il proprietario a comunicare chi era alla guida al momento dell’accertamento in modo da togliere i punti all’effettivo trasgressore.

A sua volta il proprietario dell’autovettura dovrà nei 30 giorni successivi alla notifica del verbale, comunicare l’identità del trasgressore.

La decurtazione dei punti ai neopatentati

Nel caso di neo patentati la violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all’art. 126-bis C.d.S., quando è stata commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente.

La procedura di decurtazione dei punti dalla patente

La procedura per la decurtazione dei punti dalla patente si articola in varie fasi:

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Come controllare i punti sulla patente

Per controllare i punti sulla patente è possibile:

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Il recupero dei punti decurtati

Qualora non siano stati azzerati tutti i punti della patente, il guidatore può recuperarne sei (nove per i titolari di patente C o D o di certificato di abilitazione professionale), frequentando appositi corsi tenuti dalle autoscuole o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

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I punti possono essere recuperati anche nei modi e nei tempi già sopra indicati.

La decurtazione dei punti e le patenti straniere

Cosa avviene se la decurtazione dei punti deve essere effettuata su una patente estera? Su una patente cioè rilasciata da un paese che non fa parte del’Unione Europea o rilasciata da un paese comunitario il cui titolare non ha la propria residenza in Italia e non ha chiesto il riconoscimento del suo documento di guida nel nostro Paese?

Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento [8] la decurtazione dei punti si applica anche nei confronti di guidatori stranieri in possesso di una patente estera.

Questi infatti, anche se provenienti da Paesi in cui non è prevista la decurtazione dei punti, per le violazioni commesse nel territorio italiano, subiscono la decurtazione per come previsto dal nostro legislatore.

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I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell’Anagrafe dei conducenti istituita dal dipartimento dei Trasporti Terrestri seguendo le medesime modalità previste per le patenti italiane e per quelle equiparate.

Se il conducente straniero esaurisce tutto il punteggio disponibile, la sua patente non potrà essere revisionata. Non potrà sostenere nuovamente gli esami teorici e la prova pratica di guida poiché verrà emesso nei suoi confronti un provvedimento interdittivo della circolazione.

Più precisamente se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno, non potrà circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non potrà circolare per 1 anno; se li totalizza in un periodo compreso tra i 2 e i 3 anni, non potrà circolare per 6 mesi.

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Al momento poiché il Dipartimento dei Trasporti Terrestri non ha ancora attivato la sezione specializzata sopra citata, gli agenti accertatori devono riportare nel verbale l’annotazione relativa alla decurtazione dei punti ma non possono trasmettere la comunicazione relativa alla violazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Cosa succede ai titolari di una patente straniera?

Nella sezione speciale istituita presso l’Anagrafe sono contenute le generalità dei conducenti stranieri che hanno commesso nel territorio italiano, violazioni del Codice della strada che comportano la perdita di punti dalla patente.

Gli agenti accertatori quindi, devono mandare una comunicazione all’Anagrafe la quale decide caso per caso. Ci sono infatti, dei Paesi che non hanno adottato una disciplina simile alla nostra ed altri che hanno un meccanismo simile.

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Il caso del cittadino italiano titolare di una patente straniera

Altra ipotesi è quella di un cittadino italiano titolare di una patente rilasciata da uno stato estero.

A differenza di un titolare di patente italiana, in questo caso il guidatore:

non ha l’obbligo di comunicare ogni variazione di punteggio sulla patente; non può recuperare i punti decurtati; non può beneficiare del premio consistente nel recupero di due punti per biennio fino ad un massimo di 10 punti, se nei due anni successivi a quello della decurtazione, non commette altre infrazioni e fino a qualche tempo fa, non poteva sostenere l’esame di idoneità tecnica in caso di perdita totale di tutti i punti al fine di evitare il provvedimento di interdizione alla guida.

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Su quest’ultimo punto è intervenuta infatti, la Suprema Corte di Cassazione [9] la quale ha previsto l’estensione di tutte le norme del Codice della Strada anche ai titolari di patente estera. La Corte ha affermato il principio secondo il quale “un meccanismo sanzionatorio che consente al solo titolare di patente italiana, e non anche al cittadino italiano titolare di patente estera, a fronte della decurtazione totale del punteggio, di dimostrare, sostenendo un apposito esame, di essere ancora idoneo alla guida e di non costituire un pericolo per la sicurezza stradale, è irragionevole rispetto alla causa giustificativa della disposizione”.

Pertanto, alla luce di questa sentenza costituzionale, anche il cittadino italiano titolare di una patente estera il quale abbia subito la decurtazione di tutti i punti dalla patente, può sostenere un esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, evitando il provvedimento di interdizione dalla guida così come previsto per i titolari di patente italiana ai sensi dell’art. 126-bis, comma 6, del Codice della strada.

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