Citare in giudizio l’amante si può?

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Autore: Redazione

30 dicembre 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Azione di risarcimento o denuncia per la diffamazione commessa dall’amante ai danni del marito o della moglie tradita.

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Chi si sposa corre consapevolmente il rischio di essere tradito. È nella natura delle persone cambiare idea e anche partner. Tanto è vero che, a ben vedere, il tradimento, seppur contrario ai doveri del matrimonio, non comporta una vera e propria sanzione. La legge si limita a prevedere solo due conseguenze per il caso di infedeltà: chi tradisce non può, da un lato, chiedere l’assegno di mantenimento e, dall’altro, pretendere una quota dell’eredità del coniuge se questi dovesse decedere tra la separazione e il divorzio.

Se è vero, quindi, che non si può

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denunciare per infedeltà il proprio coniuge, a maggior ragione non lo si può fare nei confronti del suo amante col quale non si ha alcun rapporto (contrattuale o di sangue). Eppure vi sono delle sentenze secondo cui si può citare in giudizio l’amante. Vediamo quali sono e cosa è stato detto in tali occasioni.

Citare in giudizio l’amante che entra in casa

Esiste una interessante sentenza della Corte di Appello di Cagliari [1] secondo cui l’amante che viene accolto da una persona sposata all’interno della propria casa, evidentemente all’insaputa dell’altro coniuge, commette il reato di

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violazione di domicilio. Si potrebbe quindi denunciarlo alla polizia o ai carabinieri per aver invaso la sfera privata altrui, tutelata dalla Costituzione. Come dire: se corna devono essere, che siano in un motel.

Citare in giudizio l’amante che si vanta

Si può citare in giudizio – o meglio, denunciare – l’amante che si vanta delle proprie conquiste amorose ai danni di una persona sposata. Mettere in giro storie di corna – vere o false che siano – integra una diffamazione. E questo perché fare le corna al proprio coniuge è, sia a livello sociale che legale, un atto riprovevole, cui la collettività ricollega un certo disvalore.

Secondo la Cassazione [2] rivelare in pubblico che una persona tradisce il coniuge è reato di

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diffamazione. Difatti tali informazioni, anche se fondate, mettono alla berlina sia il traditore che il tradito. Si crea cioè un danno alla reputazione di entrambi i coniugi e della famiglia stessa.

Affinché scatti la diffamazione è necessario che la notizia venga data in presenza di almeno due persone. Pertanto, la voce narrata all’orecchio di un amico non costituisce reato. Ma lì bisogna fermarsi. Se invece, sempre in confidenza, si fa lo stesso con altri amici scatta la responsabilità penale. In un recente caso deciso dalla Cassazione, un uomo era andato a vantarsi, con più di un amico, di aver avuto un rapporto sessuale con una donna sposata. Sebbene l’imputato avesse diffuso la notizia offensiva a singole persone, in diversi momenti, la condotta è stata ritenuta ugualmente diffamatoria.

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Citare in giudizio l’amante che rivela al coniuge le corna

Quando l’amante vuol rovinare la coppia o vendicarsi e comunica al coniuge tradito che ha le corna commette ugualmente reato, quello di molestie. E ciò anche se la comunicazione avviene tramite un sms. «Sto con tua moglie», «Tuo marito se la fa con me»: rivelazioni di questo tipo arrecano un danno alla riservatezza e all’intimità sessuale della vittima. Secondo la Cassazione [3] adoperarsi per sfasciare una famiglia, anche a costo di dire la verità al coniuge tradito per avvisarlo, implica un grosso rischio a chi è “esterno”: il pettegolezzo può essere oggetto di querela ai carabinieri o alla polizia.

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Rivelare un tradimento è reato?

Chi corteggia insistentemente una persona sposata è responsabile?

Una famosa sentenza del Tribunale di Roma [4] ha inventato un nuovo illecito: l’induzione al tradimento. Si tratta però di un caso isolato che, tuttavia, val la pena citare.

Secondo i giudici della capitale «il terzo che istiga o induce (mediante comportamenti positivi) il coniuge a commettere adulterio pone in essere un illecito» extracontrattuale. Si tratterebbe cioè di induzione all’inadempimento che darebbe diritto a ottenere il risarcimento del danno.

La sua condotta aumenterebbe il già alto rischio che il matrimonio comporta, quello cioè che il proprio coniuge si invaghisca di un’altra persona, sia pure per un rapporto occasionale. Pertanto l’insistenza nella provocazione, rivolta a indurre la moglie o il marito altrui a non rispettare l’obbligo di fedeltà, è fonte di responsabilità.

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L’ipotesi presa in esame dal tribunale di Roma è quella di chi, con insistenza, induce una persona sposata ad intraprendere la relazione adulterina «per esempio con un corteggiamento ossessivo, fatto di costosi regali e continue telefonate». Quindi, esulano da questa previsione, i casi in cui è il coniuge a fare la prima mossa e a sedurre il futuro amante (non sposato).

Di diverso avviso è una sentenza del tribunale di Milano [5] secondo cui invece non esiste un dovere di astenersi dal corteggiare una persona sposata, astenzione che, «per quanto possa richiamarsi con riferimento ai valori costituzionali di solidarietà o di tutela della famiglia, deve comunque misurarsi col diritto, pure esso costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità» da parte del terzo-amante.

Salvo il tribunale di Roma, nessun altro giudice si è più pronunciato in favore della responsabilità civile dell’amante. Così anche il Tribunale di Vicenza [6] secondo cui, nonostante la rottura del matrimonio sia stata dovuta alla condotta dell’amante e per causa di questi, l’uomo tradito abbia perso casa e figli, il terzo estraneo non è tenuto a risarcirgli i danni. E, del resto, secondo la giurisprudenza, neanche il coniuge traditore deve risarcire il danno al tradito salvo che la relazione adulterina sia avvenuta in modo talmente plateale da porlo alla berlina, con conseguenti ricadute psicologiche e sulla salute.

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