Disoccupazione per maternità con dimissioni senza giusta causa

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Autore: Redazione

13 gennaio 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Naspi: spetta la disoccupazione per maternità in caso di dimissioni per poter badare al bambino.

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Dopo la nascita del tuo primo figlio ti sei accorta che non sei più in grado di lavorare come prima. Gli impegni collegati alla gestione del bambino ti tolgono troppo tempo e non hai nessuno che ti aiuti con il piccolo. Pagare un asilo significherebbe spendere gran parte della tua stessa busta paga: preferisci quindi occupartene in prima persona. Sei costretta a dimetterti dal lavoro. Hai chiesto al tuo datore di licenziarti per poter prendere l’assegno di disoccupazione, ma lui vuol fare le cose in regola. Ora ti chiedi se la lettera di dimissioni che stai per presentare in azienda ti darà comunque diritto a ottenere la Naspi. Insomma, il tuo dubbio è il seguente: spetta la

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disoccupazione per maternità anche in caso di dimissioni senza giusta causa?

Quando spetta la Naspi

L’assegno di disoccupazione, chiamato Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), spetta a tutti coloro che sono stati licenziati dal lavoro. Non importa se il licenziamento è avvenuto «per giusta causa» ossia in tronco, legato cioè a una grave colpa del dipendente: il semplice fatto che il datore di lavoro abbia risolto il contratto dà diritto al dipendente a prendere la prestazione assistenziale dall’inps. Tuttavia la legge riconosce la Naspi più genericamente in caso di «perdita involontaria del posto di lavoro». L’uso di questa terminologia allarga il bacino degli aventi diritto; con la conseguenza che chi viene costretto a dimettersi per una ragione non dipendente dalla sua volontà ha ugualmente diritto al beneficio.

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La Naspi spetta quindi anche nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa: l’esempio tipico è quello del dipendente che non riceve da diverso tempo lo stipendio, che viene mobbizzato o trasferito senza che vi siano ragioni produttive a sostegno del provvedimento.

Esiste infine un unico caso in cui si può chiedere la disoccupazione in caso di dimissioni senza giusta causa ed è quello legato alla maternità. Di tanto parleremo qui di seguito. Ti spiegheremo cioè se puoi ottenere la Naspi qualora, per sopraggiunti impedimenti legati alla famiglia e, in particolare, alla gestione del figlio piccolo, non puoi più andare a lavorare, magari perché l’orario che ti viene imposto non è più sostenibile con le esigenze del neonato.

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Disoccupazione per maternità

Come abbiamo anticipato, l’unico caso in cui è consentito ottenere l’assegno di disoccupazione dall’Inps per dimissioni senza giusta causa è nel periodo di maternità. Si tratta delle dimissioni rassegnate durante il “periodo tutelato” di maternità, quello cioè da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio. A prevederlo è una legge del 2001 [1].

Nel periodo di maternità tutelato (ossia fino al primo anno di vita del bambino), la lavoratrice madre che voglia dimettersi non deve dare il preavviso. Pertanto il datore di lavoro dovrà pagarle nell’ultima busta paga la relativa indennità.

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Condizioni Naspi per maternità

Le condizioni per ottenere la disoccupazione sono quelle valide per tutti i dipendenti:

Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:

Se l’assenza dal lavoro per maternità obbligatoria si verifica o è in corso nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, si ha un ampliamento – pari alla durata dei medesimi eventi – del periodo di 12 mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate, sempre se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione.

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Come e quando presentare domanda di disoccupazione per maternità

La domanda della Naspi è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per gli eventi indicati in tabella.

In caso di maternità indennizzabile, insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di 68 giorni resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine dell’evento, per la parte residua.

Ad esempio: rapporto cessato il 31 maggio 2018; periodo di maternità, durante il quale il termine è sospeso: 1° luglio – 1° dicembre 2018. Il termine riprende a decorrere dal 2 dicembre e scade l’8 gennaio 2019.

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Decorrenza della disoccupazione per maternità

La Naspi spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per la maternità valgono le seguenti regole:

Divieto di licenziamento della lavoratrice madre

Ricordiamo che, dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino la lavoratrice non può essere licenziata se non per le seguenti cause:

Leggi Lavoratrice madre: quando è possibile il licenziamento.

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