Minaccia di sfratto: è reato?
Prospettare lo sfratto come conseguenza del mancato pagamento dell’affitto è illegale? Cosa può fare l’inquilino moroso?
Immaginiamo – ma non è tanto difficile – un inquilino in perenne ritardo con il pagamento dell’affitto. Il padrone di casa – che ben sa quanto gli costerebbe una procedura di sfratto in termini di tempo e di denaro – è venuto spesso incontro alle esigenze dell’affittuario il quale tuttavia non ha mai inteso regolarizzare i versamenti del canone ed ora si trova in arretrato di alcune mensilità. Si avvicina la scadenza del contratto e finalmente il locatore trova il modo per far valere i propri diritti anche senza un tribunale. Così si rivolge all’inquilino e gli intima: «Se non mi paghi entro oggi tutti i debiti accumulati, domani stesso ti invio la lettera di disdetta del contratto. Così sarai costretto a fare le valigie e ad andartene». Quasi impossibile procurarsi una somma così elevata in solo 24 ore. In questa retorica richiesta l’inquilino intravede una forma di velata minaccia. Si reca così dal proprio avvocato affinché denunci il proprietario dell’appartamento. «È solo una scusa per mandarmi via di casa, ponendomi di fronte a un onere che difficilmente potrei adempiere. Insomma è un abuso» dice al legale, ricordandosi solo ora che esiste una legge e una giustizia. Cosa prevede la legge? Si può procedere penalmente?
Già in passato la stessa questione è stata prospettata davanti alle aule dei tribunali. I giudici hanno cercato di spiegare se la minaccia di agire in giudizio è vietata dal nostro ordinamento. Ora la Cassazione ripropone lo stesso tema e, con una sentenza pubblicata lo scorso 8 gennaio [1], spiega i seguenti principi.
Indice
Quando c’è minaccia?
Quando si parla di minaccia si pensa comunemente a un “ricatto” che non lascia scelte, dove le alternative sono tutte svantaggiose o onerose. In verità, c’è un aspetto nodale del reato di minaccia [2] che serve per identificare tutti i comportamenti vietati penalmente da quelli consentiti. La minaccia deve
Tuttavia la minaccia deve prospettare una conseguenza del tutto estranea al fatto in discussione. Dire «Se non mi paghi ti denuncio perché so che hai evaso le tasse» è una minaccia: e ciò perché, nonostante sia diritto di ogni persona denunciare un’evasione fiscale, qui la conseguenza prospettata non è il normale mezzo di difesa che l’ordinamento prevede per quel determinato comportamento.
La minaccia deve anche essere credibile e il fatto prospettato alla vittima deve dipendere dal comportamento del colpevole. Dire: «Se non mi paghi ti tiro una maledizione» non è reato perché il male non risponde ad entrambe le predette caratteristiche. Dire invece: «Se non mi paghi dirò a tutti che hai tradito tua moglie» è reato.
Con parole un po’ più tecniche, la Cassazione ha detto che, per aversi il reato di minaccia, è necessario che vi sia la limitazione della libertà psichica, laddove compromessa mediante la prospettazione del pericolo che un male possa essere cagionato, purché la stessa si configuri come ingiusta e, in quanto tale, possa essere dedotta dalla situazione contingente
Sfrattare l’inquilino è una minaccia?
Di per sé, lo sfratto non può mai essere una minaccia visto che la decisione non dipende dal padrone di casa ma esclusivamente dal tribunale. Tribunale che prima è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti di legge. Dunque, se è già la legge a consentire lo sfratto in caso di morosità, il danno minacciato – anche se grave – non può mai dirsi ingiusto. Pertanto, dire «Se non mi paghi l’affitto ti faccio sfrattare» non è reato.
Disdire l’affitto è una minaccia?
Ritorniamo all’esempio da cui siamo partiti all’inizio di questo articolo. Il locatore che “minaccia” al conduttore, non in regola con i pagamenti del canone di locazione, di: «buttare dalla finestra tutti i suoi effetti personali e di staccare le utenze (elettriche ed idriche)», non commette alcun reato.
Nella specie il danno minacciato non è stato ritenuto come tale (cioè “ingiusto”), poiché – secondo la Cassazione – la frase pronunciata dal locatore (imputato) in sé evocherebbe l’esercizio di una facoltà giuridica, di cui egli è legittimamente titolare.
In altri termini, se l’affittuario è moroso e quindi non paga il canone di affitto, il proprietario dell’appartamento che ha concesso in godimento il proprio immobile è perfettamente legittimato ad intimare, già verbalmente e secondo le forme del caso, lo sfratto dall’abitazione.
Prospettare la possibilità di adire le vie legali costituisce l’esercizio di una prerogativa giuridica riconosciuta dal nostro ordinamento; dunque, non implica la sussistenza di un cosiddetto “danno ingiusto”, e, come tale, non rientra nel reato di minaccia [4].