Permessi legge 104: niente shopping

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Autore: Redazione

18 febbraio 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Vietato svolgere attività personali durante i giorni di permesso retribuito a chi ha un familiare disabile da accudire.

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L’abuso dei permessi retribuiti, riconosciuti dalla famosa legge 104 del 1992 a favore di quanti hanno un familiare con handicap, ha partorito un’interpretazione intransigente, da parte dei giudici, in merito all’impiego che di essi è possibile fare. Seppure, nel 2016, la Cassazione [1] ha ritenuto non necessaria una «assistenza continuativa» nei confronti del disabile per l’intero arco delle 24 ore e che, pertanto, ci si può anche assentare per brevi intervalli di tempo – quel tanto che basta per fare la spesa, andare in farmacia o per avere un minimo di relazioni sociali (altrimenti precluse a chi deve assistere un familiare sulla sedia a rotelle) – oggi è sempre la Suprema Corte ad avvertire:

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niente shopping nei giorni dei permessi legge 104.

La pronuncia è stata emessa questa mattina [2] e rischia di far tornare fortemente a galla la questione degli abusi della legge 104. Perché, se anche è scontato che chi dichiara al datore di lavoro di dover assistere il parente disabile non può andarsene al mare o stare comunque lontano un’intera giornata, non era altrettanto certo se potesse dedicarsi alle compere lasciate in disparte durante tutti gli altri giorni. E di certo un minimo di senso logico ci sarebbe anche a lasciare il dipendente libero di acquistare un capo di abbigliamento se è vero che, negli altri giorni, appena finisce il turno, deve recarsi dal familiare per la visita del giorno.

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Eppure, secondo la Corte, le agevolazioni della legge 104 non lasciano così ampio margine di libertà e i giorni di permesso retribuito vanno prevalentemente dedicati all’assistenza.

Vediamo, più in particolare, cosa è stato detto nel caso di specie.

Permessi 104: vietato svolgere attività personale

Nel caso in esame, un lavoratore, durante le giornate di permesso retribuito godute ai sensi della legge 104, aveva svolto attività varie, di tipo personale, presso alcuni esercizi commerciali. Detto in parole povere si era dedicato allo shopping. La circostanza era stata confermata da alcuni investigatori privati, assoldati dal datore di lavoro, che lo avevano pedinato lungo i tragitti da questi percorsi.

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Evidentemente per la Cassazione ciò non è possibile nei giorni di permesso in quanto mina l’obbligo di fedeltà. Usare un giorno di permesso, o anche una frazione consistente di esso, per finalità diverse rispetto a quelle previste dalla legge costituisce sia un illecito disciplinare che un illecito penale. Per il primo, si rischia il licenziamento in tronco; mentre per il secondo c’è il reato ai danni dell’Inps (visto che, nei giorni di permesso, è l’ente di previdenza a corrispondere lo stipendio ai dipendenti).

La Corte, senza mezzi termini, parla di «indebita utilizzazione» dei permessi, visto che gran parte della giornata va trascorsa accanto al disabile. L’abuso dei permessi è un comportamento talmente grave – sottolineano i giudici supremi – da giustificare la massima sanzione espulsiva: il

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licenziamento anche se il fatto si è ripetuto per soli due giorni (come nel caso di specie). E il recesso della società è giustificato perché l’interessato approfitta della buona fede non solo del datore ma anche dell’ente previdenziale, che eroga il trattamento economico.

Controlli degli investigatori privati

Come già precisato in passato sempre dalla Cassazione [3], è legittimo il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi legge 104/1992 tramite detective privati ingaggiati dall’azienda: il datore, infatti, ben può ricorrere all’agenzia investigativa per controllare condotte del dipendente che sono estranee all’attività lavorativa ma risultano comunque rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni relative al rapporto. È da escludere anche la violazione delle norme dello Statuto dei lavoratori che vietano i

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controlli a distanza dei dipendenti: i controlli delegati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, riguardanti l’attività lavorativa del dipendente al di fuori dei locali aziendali non riguardano l’adempimento della prestazione lavorativa (attività quest’ultima preclusa a soggetti esterni) ma sono rivolti a verificare comportamenti che possono configurare reati o attività fraudolente, fonti di danno per l’azienda medesima.

Dette agenzie, per operare lecitamente, non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, attività questa riservata solo al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

La testimonianza degli 007 è quindi pienamente lecita per dimostrare che il dipendente non è stato mai – o solo per poche ore nell’arco della giornata – dal familiare disabile.

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