Assegno ordinario invalidità: importo e requisiti

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Come funziona ed a quanto ammonta il trattamento riconosciuto dall’Inps per chi ha un’invalidità superiore ai due terzi.

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Hai un’invalidità riconosciuta superiore ai due terzi, cioè la tua capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo? Sei iscritto presso una delle gestioni amministrate dall’Inps, come il Fondo pensioni lavoratori dipendenti o le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, o, ancora, la gestione separata? Hai alle spalle almeno cinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno tre versati nell’ultimo quinquennio? Forse non sai che, anche se continui a lavorare, hai diritto all’assegno ordinario di invalidità.

Questa prestazione, riconosciuta dall’Inps, è calcolata, proprio come la pensione, sulla base dei contributi versati e della posizione previdenziale personale. Di conseguenza, il calcolo dell’assegno di invalidità può essere effettuato utilizzando il sistema retributivo, contributivo o misto, a seconda dell’anzianità contributiva e della gestione di appartenenza.

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Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto sull’assegno ordinario di invalidità: importo e requisiti.

Quali sono i requisiti per l’assegno ordinario di invalidità?

Hanno diritto a percepire l’assegno ordinario di invalidità i lavoratori che possiedono un’invalidità riconosciuta superiore ai due terzi, quindi una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

Attenzione al requisito del riconoscimento dell’invalidità utile all’assegno ordinario, che non va confuso col riconoscimento dell’invalidità civile. L’invalidità utile all’assegno ordinario corrisposto dall’Inps, difatti, è valutata sulla base delle attitudini lavorative dell’interessato, e non sulla base della capacità lavorativa generica, come avviene per il riconoscimento dell’invalidità civile. Inoltre, per il diritto all’assegno ordinario, l’invalidità non deve essere preesistente all’inizio del rapporto assicurativo con l’Inps, a meno che non ci sia stato un aggravamento o si sia verificato il sopraggiungere di nuove infermità.

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Oltre all’invalidità riconosciuta, per il diritto all’assegno ordinario è richiesto anche il possesso di almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 devono essere versati nell’ultimo quinquennio. Ai fini dei 5 anni, non si considerano utili alcune tipologie di contributi, figurativi e non, come quelli versati per la malattia di durata superiore a un anno, o i periodi di servizio militare eccedenti rispetto al servizio di leva, o, ancora, i periodi di lavoro prestato all’estero presso paesi non convenzionati con l’Italia.

Come si calcola l’assegno ordinario di invalidità?

L’assegno ordinario è calcolato alla pari della generalità delle pensioni corrisposte dall’Inps. Il calcolo dell’assegno è dunque:

Ricordiamo che, mentre il calcolo retributivo si basa sugli ultimi anni di reddito o stipendio e sulle settimane versate sino al 2011 (sino al 1995 per chi utilizza il calcolo misto), il calcolo contributivo si basa sulla contribuzione effettivamente accreditata e sull’età pensionabile.

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Per saperne di più: Come calcolare pensione Inps

Riduzione dell’assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità è compatibile con i redditi derivanti da un’attività lavorativa, ma viene ridotto se i redditi di lavoro superano un determinato ammontare. In particolare, la riduzione è pari:

L’assegno può inoltre subire una seconda riduzione: se l’assegno già ridotto resta lo stesso superiore al trattamento minimo, cioè supera 513,01 euro mensili, può subire un secondo taglio, o, più precisamente, una trattenuta, nel caso in cui l’anzianità contributiva sia inferiore a 40 anni.

In particolare:

Questa seconda riduzione non può essere applicata in alcune particolari ipotesi. Per saperne di più:

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Riduzione assegno ordinario d’invalidità.

Integrazione dell’assegno ordinario di invalidità

L’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario d’invalidità è regolata da un’apposita disciplina: nello specifico, anche l’assegno ordinario, alla pari della generalità delle pensioni Inps, deve essere integrato sino all’importo del trattamento minimo, ce per il 2019 ammonta a 513,01 euro mensili.

L’assegno ordinario è integrato al minimo da una somma pari all’ammontare dell’assegno sociale (457,99 euro per il 2019).

Chi possiede redditi propri assoggettabili all’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) superiori a due volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale non ha diritto all’integrazione dell’assegno ordinario d’invalidità.

In pratica, se il reddito supera, per il 2019, 11.907,74 euro, l’interessato non ha diritto all’integrazione al minimo della prestazione d’invalidità.

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