Autovelox: come difendersi

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Autore: Redazione

20 marzo 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Come contestare la multa per eccesso di velocità elevata con autovelox o tutor: tutte le ultime sentenze della Cassazione.

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Abbiamo spesso commentato, in queste stesse pagine, le numerose sentenze che dichiarano la nullità della multa con l’autovelox. I giudici hanno tentato di dare risposte certe alle numerose questioni sollevate dagli automobilisti: chi omologa gli autovelox? Come evitarli? A che distanza prendono e come sapere se sono attivi? come contestarli? L’autovelox funziona anche di notte? Come viene tarato un autovelox? Quando scatta la fotografia e quando arriva la multa a casa? Il tutto perché scopo del cittadino è sapere, in merito alla contravvenzione stradale elevata tramite strumenti di accertamento elettronico della velocità come appunto l’

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autovelox, come difendersi.

Una recente e interessante sentenza del giudice di Pace di Milano, ad esempio, affronta un problema molto delicato, che non ha precedenti: la sottile differenza tra omologazione e approvazione degli autovelox. Solo la prima procedura consente di utilizzare questi apparecchi in modo corretto, mentre la seconda non ha alcun rilievo.

Traendo spunto proprio da tale pronuncia, iniziamo questa rapida guida sulle mosse più sicure che consentono di difendersi dall’autovelox.

Multa autovelox nulla se manca l’omologazione

Il codice della strada [1] stabilisce che, per determinare il rispetto dei limiti di velocità, possono essere utilizzate come prove le fotografie scattate da apparecchiature «

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debitamente omologate», anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati. Questo significa che la procedura di omologazione è strettamente necessaria sia per gli autovelox tradizionali (quelli cioè che misurano la velocità istantanea), sia per i tutor. Senza il relativo attestato – che ogni cittadino può chiedere di visionare presentando una istanza di accesso agli atti – la contravvenzione è illegittima.

Secondo la sentenza del giudice di Pace di Milano citata in apertura [2], ciò che richiede la norma non è la semplice “approvazione” ministeriale dell’autovelox, ma la omologazione. Si tratta di due procedure differenti disciplinate in modo diverso [3].

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L’omologazione riguarda le apparecchiature utilizzate per accertare la velocità su strada, come gli autovelox, per le quali non è sufficiente l’approvazione. Essa viene eseguita dal Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) per verificare la rispondenza e l’efficacia di un determinato apparecchio alle prescrizioni stabilite nel predetto regolamento.

L’approvazione invece viene effettuata dal Mit (Ministero dei trasporti) attraverso determine dirigenziali e riguarda la richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.

Gli strumenti che non hanno le caratteristiche richieste dal regolamento di attuazione del codice della strada per l’omologazione possono essere solo approvati, ma non vanno bene per la misurazione della velocità, bensì per altre infrazioni.

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La distinzione tra l’omologazione e l’approvazione degli autovelox, secondo la pronuncia in commento, non risiede tanto nella procedura quanto sulla finalità perseguita: per l’approvazione la legge richiede vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione, mentre per l’omologazione sono richiesti più forti vincoli di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste nell’interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa.

Ebbene, posto che il codice della strada si riferisce alle apparecchiature “debitamente omologate”, ne consegue che, in mancanza di tale attestato e in presenza della semplice “approvazione”, la multa fatta con l’autovelox è nulla.

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Multa autovelox nulla se manca la taratura

Nel 2015 [4] la Corte Costituzionale ha imposto la taratura annuale di tutti gli strumenti utilizzati per il controllo elettronico della velocità, siano essi fissi (senza pattuglia) che mobili (con accanto gli agenti). Da tale decisione sono scaturite le numerose sentenze della Cassazione [5] secondo cui è nulla la multa fatta con l’autovelox se l’amministrazione non produce l’attestato di taratura. Taratura che, per le apparecchiature utilizzate su autostrade, deve essere effettuata all’interno di appositi autodromi, a una velocità di 220 km/h.

Il certificato di taratura deve essere esibito al cittadino che lo richieda prima di avviare il ricorso contro la multa. Durante il giudizio, l’amministrazione deve depositare l’originale o la copia autentica; in difetto di tale produzione, la multa si ritiene nulla.

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Multa autovelox nulla se il verbale non indica l’ultima taratura

Non è sufficiente che l’autovelox risulti tarato almeno una volta all’anno; affinché il verbale sia valido, esso deve indicare la data dell’ultima taratura, affinché l’automobilista sia reso consapevole della corretta funzionalità dell’apparecchiatura e non sia costretto a documentarsi prima del ricorso, magari perdendosi nei meandri della pubblica amministrazione e dipendendo dal rispetto di un termine per la risposta (30 giorni) che non sempre viene rispettato. Secondo quindi la Cassazione [6] è nulla la multa se non specifica quando è stata effettuata l’ultima taratura dell’autovelox. Tale pronuncia – che è stata poi ribadita da ulteriori successive sentenze – è importante perché esonera il cittadino da un compito che poteva, a volte, pregiudicare il suo diritto di difesa. Leggi sul punto

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Autovelox: la multa deve indicare la taratura.

La taratura dell’autovelox, quindi, non solo risulta necessaria, ma deve anche essere indicata nel verbale perché solo così il rilevamento della velocità può presumersi affidabile.

Contestazione differita e autorizzazione del Prefetto

L’autovelox può funzionare in modalità automatica o deve sempre essere accompagnato dalla presenza della polizia? Tutto dipende da dove è collocato. In particolare:

Il decreto del Prefetto non basta. Questo deve essere indicato nel verbale. Secondo infatti la Cassazione, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa. In altri termini, laddove il verbale risulti generico, questi non può più essere sanato, neanche nel corso della causa davanti al Giudice di Pace, non trattandosi di mera irregolarità formale.

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Suddetto decreto ha la funzione di indicare una serie di elementi, quali la tratta di chilometri in cui il dispositivo elettronico di controllo può essere posizionato, il senso di marcia da prendere in considerazione per il rilevamento della velocità, le motivazioni per cui il Prefetto ha emanato quel provvedimento.

Al fine di verificare l’esattezza della contestazione, e di conseguenza per un effettivo esercizio del diritto di difesa, si necessita allora che il verbale venga corredato ed indichi gli estremi del decreto prefettizio che autorizza l’installazione del dispositivo. Con tale indicazione contenuta nel verbale, infatti, il trasgressore che si è visto recapitare la contravvenzione, è in grado di risalire all’atto e verificare se la rilevazione automatica della velocità sia avvenuta in modo legittimo.

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Obbligo di segnalazione preventiva

Affinché l’autovelox possa operare deve essere presegnalato con un cartello. Il cartello non deve semplicemente indicare il «controllo elettronico della velocità» ma anche specificare se questo avviene con rilevamento della velocità fissa (autovelox tradizionale) o media (tutor).

Non esiste una distanza minima tra cartello e postazione della polizia. La Cassazione dice che l’avviso deve essere posto con adeguato anticipo in modo da evitare frenate improvvise delle auto che potrebbero essere pericolose per il traffico.

Invece esiste una distanza massima tra cartello e autovelox che è di 4 chilometri; superato tale limite la multa non può più essere elevata o, in alternativa, bisogna ripetere il segnale.

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Il cartello con l’avviso va ripetuto dopo ogni intersezione a beneficio di quanti si immettono nella strada principale e non hanno potuto scorgere il precedente cartello [9].

Inoltre il cartello deve essere sempre in buon stato di manutenzione: non può essere coperto da altri cartelli o dalla vegetazione o da scritte vandaliche.

In una strada dove i controlli con l’autovelox sono occasionali e non presentano il carattere della continuità, il solo cartello fisso non basta ma deve essere accompagnato da uno mobile posto sul ciglio della strada dagli agenti accentratori. È questa una nuova prescrizione imposta dalla direttiva Minniti del 2017. Leggi Autovelox: multe nulle se segnalate solo da cartelli fissi

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La polizia non si può nascondere

L’obbligo di trasparenza impone alla polizia, seppur di non collocarsi sul ciglio della strada, di non coprirsi con vegetazione o autocivetta. A tanto è arrivata più volte la Cassazione [10]. Il principio sancito dalla Cassazione è appunto quello della necessaria visibilità dell’autovelox, da valutare caso per caso, sullo stato dei luoghi. Secondo una sentenza del 2017 [11], quando l’autovelox è collocato al termine di un filare di alberi – in particolare gli ultimi due – esso non può essere facilmente avvistato dai conducenti, il che rende palese la violazione delle norme del Codice della strada. Sul punto leggi Autovelox non visibile: multa valida?

Come contestare l’autovelox

Per contestare la multa è necessario optare o per il ricorso al Prefetto o per quello al giudice di Pace.

Il ricorso al Prefetto è gratuito e può essere esperito entro 60 giorni dal ricevimento della multa. Non richiede la presenza di un avvocato e si svolge senza un’udienza (a meno che il ricorrente non richieda di essere ascoltato personalmente). Si propone con un atto spedito con raccomandata a.r. alla polizia che ha elevato il verbale o direttamente al Prefetto. Nel primo caso, il Prefetto ha 180 giorni per pronunciarsi, altrimenti il ricorso si considera accolto; nel secondo caso ha 210 giorni per pronunciarsi (anche in tale ipotesi, in assenza di risposta, la multa è automaticamente annullata).

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Poiché il Prefetto è un organo dell’amministrazione il suo giudizio non sarà certo imparziale come quello di un giudice. A conti fatti è preferibile ricorrere al Prefetto solo per i vizi più evidenti e che non richiedono interpretazioni (ad esempio, la spedizione della multa oltre i 90 giorni di legge dal fatto contestato).

Contro il rigetto del Prefetto ci sono 30 giorni per far ricorso al giudice di pace.

Il ricorso al giudice di Pace, che va invece presentato entro 30 giorni e non richiede necessariamente l’avvocato, è invece a pagamento (il costo del contributo unificato è a carico del ricorrente) e può richiedere anche più di un’udienza.

Contro la sentenza di rigetto del giudice di pace si può fare appello nei successivi 30 giorni.

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