Mancata risposta invito Agenzia Entrate

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Autore: Redazione

20 maggio 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Questionario del fisco con richiesta di chiarimenti: la mancata risposta determina preclusione all’utilizzo della documentazione nella successiva fase davanti al giudice.

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Immagina di ricevere, un bel giorno, una raccomandata da parte dell’Agenzia delle Entrate con cui l’ufficio ti chiede una serie di chiarimenti in merito all’acquisto di un’auto. Un funzionario vuol sapere con quali soldi sei riuscito a pagarla. Così ti invia un questionario a cui ti chiede di rispondere entro un termine. Lasci il foglio sulla scrivania, in attesa di parlarne con il tuo commercialista. Commercialista che però, al momento, non hai. Passano le settimane e, nel frattempo, ti dimentichi completamente della questione. Dopo alcuni mesi, ti arriva un accertamento fiscale: secondo l’Agenzia delle Entrate hai evaso le tasse: il fatto di non aver risposto alle domande che ti erano state inoltrate ne è la prova. È questo infatti l’effetto della

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mancata risposta all’invito dell’Agenzia delle Entrate.

Decidi così di fare ricorso e, dinanzi al giudice, produci l’estratto conto bancario da cui si evince la provenienza del denaro usato per comprare l’auto: si tratta di un bonifico da parte di tuo padre che ha voluto farti un regalo. Ma, secondo i giudici, ormai non puoi più depositare alcun documento: sei fuori termine. La mancata risposta all’invito dell’Agenzia delle Entrate comporta, per il contribuente, la decadenza dall’utilizzo di tali prove documentali in sede giudiziaria.

Se ti chiedi se davvero le cose stanno in questo modo, ho una brutta notizia da darti e una buona. Se da un lato esiste il divieto legale, per il giudice, di prendere in considerazione notizie, dati e documenti che il contribuente non ha esibito in risposta agli inviti dell’ufficio delle imposte, è anche prevista una eccezione.

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Di tanto ha parlato la Cassazione in una recente sentenza [1]. È bene leggere i suoi chiarimenti per comprendere come fare quando il Fisco ti invia un questionario.

Questionario dell’Agenzia delle Entrate: che fare?

Ti sei mai chiesto: se l’Agenzia delle Entrate chiede dei documenti, che rischio se non li invio? Oppure: che succede se non rispondo al questionario dell’Agenzia delle Entrate? Te lo dico subito e per farlo userò le stesse parole della legge.

Il Testo Unico sulle imposte sui redditi

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[2] prevede che «le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta».

In pratica, il contribuente che fa ricorso all’accertamento fiscale non può produrre, dinanzi al giudice, tutti i documenti che gli erano stati richiesti in via amministrativa. Ma tale conseguenza deve essere ben chiara nella lettera, in modo da mettere preventivamente al corrente il cittadino – ignaro delle regole – delle sanzioni a cui andrà incontro.

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In base a tali norme, quindi, sono necessarie due condizioni affinché i documenti richiesti dal fisco e non esibiti dal contribuente diventino successivamente inutilizzabili:

Lo scopo di questa preclusione è spingere il contribuente a collaborare prima di finire in tribunale. Serve per assicurare un dialogo preventivo tra il Fisco ed il contribuente, per favorire la definizione delle reciproche posizioni, in rispondenza dei principi di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli

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obblighi di solidarietà in materia tributaria. Insomma, mettere tutte le carte sul tavolo nell’ambito della preventiva fase amministrativa di verifica serve per evitare l’avvio della causa; ecco perché viene sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con l’impossibilità di allegare dati e documenti non forniti in sede precontenziosa.

E se il contribuente non ha potuto rispondere all’invito dell’Agenzia delle Entrate?

La legge prevede un’eccezione al rigore di tale divieto consentendo la produzione dei suddetti elementi al «contribuente che dimostri di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile» e produca tali documenti nel primo

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atto introduttivo del ricorso.

Secondo le Sezioni unite della Cassazione, l’inutilizzabilità della documentazione non prontamente esibita dal contribuente su richiesta dell’Agenzia delle Entrate si determina soltanto quando la mancata esibizione sia stata determinata da un’azione cosciente e volontaria del contribuente atta a impedire il controllo, ovvero quando, in sostanza, vi sia dolo. Si pensi al caso in cui l’omessa presentazione della documentazione richiesta dal Fisco sia dipesa dalla mancata consegna della stessa al contribuente da parte di un terzo che ne era in possesso [4].

Se la richiesta dell’Agenzia delle Entrate è generica?

Con una recente sentenza [5] la prima sezione della Ctr Calabria ha ribadito che il divieto di utilizzare in sede giudiziaria i documenti non esibiti in sede amministrativa vale solo se l’ufficio ha rivolto al contribuente – assoggettato a verifica – una richiesta riferita a specifici documenti; qualora, invece, tale istanza si sia rivelata in realtà una «generica richiesta di notizie», al contribuente non potrà essere negato il diritto di produrre la relativa documentazione anche nel giudizio davanti alla commissione tributaria. Tale principio appare in linea con l’orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Sotto questo profilo, in particolare, è opportuno ricordare che non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede contenziosa notizie e dati non addotti e documenti non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio; al riguardo la Suprema corte ha affermato che «il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa costituisce un limite all’esercizio dei diritti di difesa e si giustifica solo in quanto costituiscano il rifiuto di una documentazione specificamente richiesta dagli agenti accertatori»

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[6].

Per la giurisprudenza di legittimità, però, l’inutilizzabilità non opera nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado documenti, libri e registri, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

La Corte ha assunto nel tempo una posizione piuttosto rigida nei confronti dell’amministrazione, avendo sottolineato che il comma 4 dell’articolo 32 impone il rispetto della seguente procedura:

È in capo all’ufficio l’onere di dimostrare – qualora si opponga alla successiva allegazione giudiziale della documentazione – che questa sequenza procedimentale sia stata rispettata [7].

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