Allontanamento casa coniugale prima della separazione
Abbandono del tetto coniugale: conseguenze sul piano civile e penale.
Il tuo matrimonio è in crisi da diverso tempo? Tu e tuo marito non andate più d’accordo, al punto che anche una semplice conversazione è insostenibile? Far funzionare un rapporto di coppia, si sa, non è certo una passeggiata. Spesso è difficile trovare un punto d’incontro e l’orgoglio, soprattutto, gioca un ruolo fondamentale. Quando il matrimonio attraversa una crisi, però, è sempre opportuno cercare di dialogare con il proprio partner, nel modo più civile possibile, cercando di chiarire la situazione.
Se il rapporto risulta ormai irrecuperabile e stai pensando di allontanarti da casa per andare a vivere altrove, sappi che potresti violare l’obbligo di coabitazione e subire, in sede di separazione, una pronuncia di addebito. Questo vuol dire che ti verrà attribuita la colpa per la fine del matrimonio e non avrai alcun diritto a percepire l’assegno di mantenimento.
Ma procediamo con ordine e analizziamo insieme quali conseguenze civili e penali può comportare l’allontanamento dalla casa coniugale prima della separazione.
Indice
Il dovere di convivenza
Devi sapere che il matrimonio impone ai coniugi il dovere di condividere il tetto coniugale e quindi convivere nella stessa casa (salvo esigenze specifiche, ad esempio lavorative).
Secondo la giurisprudenza, per “tetto coniugale” si deve intendere non solo il domicilio domestico propriamente detto, ma anche ogni luogo che può essere identificato come la sede abituale del nucleo familiare.
L’allontanamento dalla casa coniugale prima della separazione
L’allontanamento dalla casa coniugale prima della separazione è lecito solo nel caso di una grave crisi in atto. La legge infatti non impone di continuare a convivere con il partner anche se la situazione matrimoniale è ormai degenerata in modo irrecuperabile.
Quindi, qualora sussistono motivazioni valide, l’allontanamento dalla casa coniugale è comunque legittimo. Ad esempio, si pensi ad un marito violento che picchia la moglie, oppure ad un’accesa conflittualità tra i coniugi tale da arrecare danni psichici ai figli. Inoltre, è punito solo l’allontanamento definitivo, ossia
Tuttavia, occorre agire con cautela e dimostrare che l’allontanamento è la soluzione migliore proprio perché la convivenza non può più andare avanti.
Pertanto, la scelta di allontanarsi dalla casa coniugale senza un motivo giustificato potrebbe far scattare una pronuncia di addebito della separazione (ossia di attribuzione della responsabilità della separazione a carico di chi si è allontanato). Di conseguenza, il coniuge che si è allontanato perde il diritto all’assegno di mantenimento. Questo perché il coniuge che decide di andare via di casa con l’intenzione di non tornarci più rende impossibile la
Se la fine del matrimonio è dipesa proprio dall’allontanamento di un coniuge dalla casa coniugale, allora il giudice – qualora sussista una specifica richiesta in tal senso – potrà pronunciare una sentenza di separazione con addebito.
In altri termini, la colpa della separazione viene attribuita al soggetto che ha violato il dovere di coabitazione. Facciamo un esempio: tua moglie decide all’improvviso di andarsene da casa perché ha conosciuto un altro uomo. In questo caso, puoi chiedere al giudice di dichiarare la separazione attribuendo l’addebito, ovvero la colpa, a tua moglie perché il matrimonio è entrato in crisi a causa di questo episodio.
Attenzione: l’abbandono della casa deve essere confermato dal rifiuto di volerci tornare. Ad esempio, dire nel corso di una lite passeggera le frasi «Stanotte vado a dormire dai miei», oppure «Me ne vado finché non sarai rinsavito», non è certo sintomatico della volontà del coniuge di non fare più ritorno a casa. Quindi la semplice pausa di riflessione non è punita.
Tuttavia l’abbandono del tetto coniugale non comporta in automatico l’addebito della separazione. Affinchè l’allontanamento dalla casa sia causa di addebito è necessario che ricorrano i seguenti due presupposti:
- sia la causa della crisi coniugale e non una conseguenza della stessa. Se, infatti, la convivenza tra i coniugi era già insostenibile, perché il matrimonio era finito da diverso tempo, sarà comunque difficile una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ha violato il dovere di coabitazione;
- non sia stato determinato da una giusta causa, ovvero da una situazione, da un avvenimento o comunque dal comportamento dell’altro coniuge. Si pensi, ad esempio, al marito che picchia la moglie, alle vessazioni (fisiche e psicologiche). In questo caso, l’allontanamento dalla casa coniugale è pienamente legittimo.
In sostanza, avrai compreso che non si può parlare di rottura del matrimonio provocata dall’allontanamento dalla casa coniugale, allorquando esso sia avvenuto nel contesto di una situazione già irrimediabilmente compromessa.
In ogni caso, è comunque sempre il coniuge che chiede l’addebito della separazione a dover fornire la prova che a causare la separazione sia stato proprio l’allontanamento dalla casa coniugale da parte del coniuge. In questo senso, potrebbero essere utili le testimonianze, ad esempio dei genitori o di altri soggetti terzi, per dimostrare che l’allontanamento abbia determinato appunto la rottura del matrimonio.
Le conseguenze di una pronuncia di addebito
La pronuncia di addebito comporta, per chi la subisce, le seguenti conseguenze:
- perdita dell’assegno di mantenimento. Il coniuge a cui è stata attribuita la colpa della separazione perde la possibilità di ricevere l’assegno di mantenimento (che mira a riconoscere un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio) ma avrà comunque diritto agli alimenti. Questo vuol dire che potrà percepire una somma di denaro qualora si trovi in una effettiva situazione di bisogno che non gli consente di provvedere alle esigenze di vita essenziali;
- perdita dei diritti successori. Il coniuge separato con addebito non può succedere all’altro, alla morte di quest’ultimo. Tuttavia, conserva il diritto a percepire un assegno vitalizio, qualora, all’apertura della successione, godesse degli alimenti a carico del coniuge defunto;
- perdita dei diritti previdenziali. Al coniuge separato con addebito non spetta alcun diritto in materia previdenziale (ad esempio la pensione di reversibilità in caso di morte del coniuge).
Il coniuge che decide di allontanarsi da casa insieme ai figli
Il coniuge che si è allontanato dalla casa coniugale insieme ai figli deve obbligatoriamente indicare indirizzo e recapito telefonico per risultare reperibile in caso di situazioni di urgenza. L’altro coniuge, infatti, avrà sempre il diritto di incontrare i figli e passare del tempo con loro, a meno che un giudice non abbia disposto diversamente.
In ogni caso, non si può impedire all’altro coniuge di vedere i figli fino a quando il giudice non abbia adottato un provvedimento che decida sulla questione.
Allontanamento dalla casa coniugale: ho diritto al risarcimento?
Forse non sai che la violazione degli obblighi coniugali può dar diritto anche ad un risarcimento del danno non patrimoniale.
Tuttavia, l’allontanamento dalla casa coniugale e la pronuncia di addebito della separazione di per sé non sono sufficienti ad integrare una responsabilità risarcitoria.
Per ottenere un risarcimento sono necessari:
- la concreta violazione del dovere di coabitazione e quindi l’allontanamento dalla casa coniugale;
- la sussistenza di un danno ingiusto, ad esempio, alla salute e all’integrità psicofisica;
- la prova del nesso causale, e cioè che il danno procurato al coniuge derivi dalla violazione del dovere coniugale.
Facciamo un esempio pratico: tuo marito è andato via da casa perché da anni ha una relazione extraconiugale con un’altra donna di cui sono a conoscenza gli amici che avete in comune. In tal caso, la donna avrà, ovviamente, il diritto ad ottenere il risarcimento perché il comportamento del marito le ha provocato uno stato di depressione, oltre che una grave lesione della sua
Allontanamento dalla casa coniugale: è reato?
L’allontanamento dalla casa coniugale non è più un reato. La legge penale, tuttavia, punisce – con la reclusione fino a 1 anno o la multa da 103 a 1.032 euro – l’abbandono del “domicilio domestico” quando da esso derivi una violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, cioè di quegli obblighi connessi non solo al mantenimento economico della famiglia, ma anche a quelli di protezione e sostegno reciproco. Questo vuol dire che l’allontanamento dalla cosa coniugale non è punibile in sé, ma solo se comporta il mancato rispetto dell’obbligo di assistenza familiare. Ad esempio, un marito che decide di andar via e la moglie non ha uno stipendio adeguato che le permetta di mantenersi da sola.
Per integrare il reato, infatti, occorre la volontà di non far ritorno a casa per un tempo indeterminato sottraendosi, al contempo, ai doveri di assistenza morale e materiale nei confronti dei familiari.
Pertanto, l’allontanamento dalla casa coniugale può essere punito solo laddove risulti del tutto ingiustificato. In altri termini, quando l’abbandono del tetto domestico si basa su una giusta causa (che naturalmente deve essere provata), si pensi, ad esempio, al coniuge che subisce violenze fisiche o psicologiche di varia natura oppure alla continua invadenza di altri familiari nelle scelte della coppia, allora in tal caso non costituisce reato.
Per denunciare il reato è necessario
In ogni caso, il deposito di una domanda di separazione presso il tribunale costituisce di per sé giusta causa di allontanamento e non integra più il reato.
Allontanamento dalla casa coniugale: l’accordo scritto
Se la convivenza è divenuta intollerabile, ma non si è ancora proceduto con la separazione, i coniugi possono anche concordare per iscritto l’abbandono, da parte di uno dei due, della casa coniugale. Diversamente, come ho già spiegato, si rischia la pronuncia di addebito.
Qualora non fosse possibile un accordo scritto e la necessità di lasciare l’abitazione fosse divenuta inevitabile, o comunque necessaria, è consigliabile comunicare al coniuge la propria decisione. In tal caso basta rivolgersi ad un avvocato, il quale provvederà ad inviare una raccomandata A/R all’altro coniuge dove, insieme alla richiesta di separazione, si spiega il motivo dell’allontanamento.