Versamento su conto corrente altrui

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Autore: Redazione

05 giugno 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

È possibile versare su un c/c intestato a terzi, ad esempio la moglie o un altro familiare? Quali rischi si corrono?

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Sicuramente ti sarà già capitato di dover ricevere dei soldi tramite bonifico bancario e, tuttavia, di voler farli transitare sul conto di un’altra persona, ad esempio tua moglie o uno dei tuoi genitori. Il versamento su conto corrente altrui non è certo una pratica illegittima: non c’è nessuna legge che imponga una stretta corrispondenza tra il conto corrente di destinazione del bonifico e l’effettivo beneficiario delle somme. Bisogna tuttavia essere pronti a giustificare l’operazione qualora le autorità – e in particolar modo il fisco – dovessero chiedere spiegazioni. Dietro infatti ogni pagamento possono essere nascoste operazioni illecite o evasioni fiscali. Chi però è in grado di dimostrare la liceità del pagamento “triangolare” non rischia nulla. Ci sono però alcuni limiti e condizioni da rispettare. Di tanto parleremo qui di seguito.

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È possibile far il versamento su conto altrui?

È sicuramente lecito versare i soldi sul conto corrente intestato a terzi al pari di come, nella realtà materiale, è ben possibile delegare una terza persona a riscuotere delle somme proprie. Ad esempio, puoi delegare tua moglie a bussare alla porta dell’inquilino per riscuotere il canone di locazione per l’immobile intestato a te. Chiaramente però il delegato dovrà essere munito di delega poiché, diversamente, il debitore potrebbe rifiutarsi di pagare nelle mani di un soggetto estraneo. Il codice civile infatti dispone che il pagamento debba avvenire solo nei confronti del creditore; in caso contrario il debitore non si libera dall’obbligazione.

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Lo stesso principio vale in tema di bonifici bancari. Il soggetto tenuto a versare i soldi può giustamente preoccuparsi e opporsi al versamento su conto altrui se non autorizzato per iscritto per ben due ragioni:

A tal fine, fermo restando che il

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debitore non può opporsi senza giustificato motivo ad effettuare il pagamento su un conto corrente intestato a un soggetto diverso, questi ha comunque diritto a ottenere una autorizzazione con liberatoria, sottoscritta dal creditore.

Versamento su conto corrente altrui: quali rischi?

Come avevamo già avvertito nell’articolo Come versare contanti senza segnalazione, nel momento in cui si riceve un bonifico, l’operazione viene subito “registrata” dalla banca e segnalata successivamente all’Agenzia delle Entrate tramite l’Anagrafe dei conti correnti. Quest’ultima è quindi in grado di risalire, in qualsiasi momento, alla data e all’importo oggetto del versamento in caso di indagini bancarie.

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I rischi sono maggiori per chi riceve il bonifico che non per chi lo effettua. Nei confronti del primo infatti il fisco potrebbe presumere una evasione fiscale se non riesce a giustificare – con documento avente data certa – la ragione dell’accredito. In pratica, l’ufficio delle imposte può ritenere che dietro al bonifico vi sia un compenso non denunciato con la dichiarazione dei redditi. Il che significa che l’importo verrebbe tassato (anche se esente); oltre a ciò si aggiungono le sanzioni. Ecco perché, se si chiede un bonifico sul conto corrente altrui è anche nell’interesse del terzo che riceve i soldi che l’operazione sia formalizzata con un atto scritto e che questo sia autenticato o registrato (al fine di conferirgli una data certa).

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È possibile far accreditare lo stipendio sul conto altrui?

Per lo stipendio esistono regole speciali. La legge infatti impone che la busta paga sia sempre accreditata sul conto corrente bancario del lavoratore. Il datore peraltro richiederebbe un accertamento da parte dell’ufficio del lavoro che potrebbe sospettare la presenza di un rapporto non regolare con l’intestatario del conto corrente. Tuttavia, anche in questo caso, non esistono norme che vietino espressamente l’accredito sul conto di un altro soggetto, ad esempio la moglie del dipendente. Riteniamo tuttavia che l’eventuale delega debba essere comunicata alle stesse autorità onde scongiurare il rischio di un futuro accertamento.

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Il problema potrebbe essere evitato facendo accreditare lo stipendio su un conto corrente cointestato, il che eviterebbe diversi problemi ed escluderebbe la necessità di una apposita delega.

Resta il fatto che, se il pagamento sul conto corrente altrui viene richiesto solo per evitare il pignoramento dello stipendio, non è così che si scansa il rischio. Il creditore difatti ben potrebbe effettuare il pignoramento dello stipendio direttamente presso il datore di lavoro, prima ancora dell’accredito delle somme sul conto corrente.

Secondo una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavro, è possibile farsi accreditare lo stipendio sul conto altrui. Ecco il chiarimento offerto:

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«Nelle ipotesi in cui il pagamento della retribuzione o di parte di essa avvenga con le modalità previste dalla lettera a) del comma 910, l’istanza di verifica di codesti Uffici va indirizzata alla filiale dell’Istituto di credito ove è acceso il c/c del datore di lavoro, identificato mediante IBAN, dal quale è stato disposto il bonifico. A tal fine, l’istanza dell’Ufficio dovrà indicare i codici IBAN identificativi dei conti presso i quali i lavoratori (beneficiari del bonifico) hanno richiesto l’accredito degli stipendi.

Invece, nel caso in cui, il lavoratore abbia dato, per iscritto, indicazione di accreditare le somme su conto corrente intestato a soggetto diverso

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, alla banca dovranno essere comunicati i dati (nome e cognome e IBAN) dei titolari dei relativi conti. In proposito si fa presente che la banca del datore di lavoro potrà verificare se nel periodo di riferimento sono stati disposti ordini di bonifico in favore del/i codice/i IBAN indicati e restituire, per ciascun bonifico, le seguenti informazioni: data di regolamento; codice identificativo dell’operazione (TRN-Transaction Reference Number, anche noto come CRO-Codice Riferimento Operazione); importo. La banca ordinante può confermare l’avvenuta esecuzione e il regolamento del bonifico in favore dei codici IBAN indicati e segnalare l’eventuale storno dell’operazione, ricevibile entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione. La banca non può invece dare certezza circa la definitività del pagamento, stante le possibili ipotesi di richiamo del bonifico, che intervengono anche a notevole distanza di tempo».

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