La revisione nel processo penale

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Mariano Acquaviva

05 agosto 2019

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Procedura di revisione della condanna: cos’è e come funziona? Quando si può ottenere la revisione della sentenza di condanna? Cos’è l’errore giudiziario?

Annuncio pubblicitario

Errare è umano: probabilmente è questo ciò a cui pensava il legislatore italiano quando ha deciso che, nel nostro ordinamento, dovesse esserci una procedura dedicata alla riparazione degli errori giudiziari, cioè degli sbagli commessi dal giudice. Anche i magistrati, difatti, possono sbagliare: sono esseri umani, non macchine perfette. L’errore è tanto più grave se viene commesso all’interno di un procedimento penale, ove in gioco v’è la libertà stessa dell’imputato. Cosa accade in caso di errore, cioè di ingiusta condanna? A questa domanda risponde

Annuncio pubblicitario
la revisione nel processo penale.

La procedura di revisione consente di rivedere una sentenza di condanna, nel caso in cui siano sopraggiunti elementi che possono far ragionevolmente pensare che sia stato commesso un errore, cioè che sia stato condannato un innocente. Quindi, se anche tu sei stato ingiustamente condannato in via definitiva, devi sapere che è ancora possibile fare qualcosa: anche se i gradi di giudizio sono terminati, non è detta ancora l’ultima parola. Se hai dieci minuti di tempo, mettiti comodo e prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona la revisione nel processo penale.

Cos’è la revisione di una condanna?

La

Annuncio pubblicitario
revisione nel processo penale è quella procedura che consente porre riparo agli errori giudiziari, cioè agli errori commessi dai giudici e che consistono nell’ingiusta condanna comminata a chi, in realtà, è innocente.

La revisione, però, non è un quarto grado di giudizio. Mi spiego meglio. Come senz’altro saprai, in Italia esistono tre gradi di giudizio: dopo la prima sentenza è possibile proporre appello ad altro giudice e, dopo ancora, fare ricorso per Cassazione. Mentre ogni grado di giudizio rappresenta un vero e proprio diritto dell’imputato, la revisione si configura come un rimedio straordinario che può essere esperito solamente al ricorrere di determinate circostanze.

Annuncio pubblicitario

In altre parole, non è sempre possibile procedere alla revisione di una condanna ogni volta che lo si vuole: è la legge, come vedremo più nel dettaglio tra poco, a stabilire i casi in cui è eccezionalmente possibile rivedere una sentenza oramai definitiva.

Altra caratteristica della revisione nel processo penale è che ad essa ci si può rivolgere solamente quando una sentenza di condanna sia passata in giudicato: in altre parole, se è possibile ancora proporre appello o ricorso per Cassazione, non sarà possibile fare revisione, in quanto i gradi di giudizio non sono terminati e la sentenza non è ancora passata in giudicato.

Quali provvedimenti sono soggetti a revisione?

Tutti i tipi di

Annuncio pubblicitario
condanna, purché definitivi, sono soggetti a revisione: secondo la legge [1], è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze di patteggiamento, ovvero dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.

In pratica, è possibile attivare la procedura di revisione nei confronti di ogni condanna, sia che essa sia arrivata da procedimento ordinario (dibattimento) che da patteggiamento, oltre che da rito abbreviato o da decreto penale di condanna. L’unica condizione è che essi siano tutti irrevocabili, cioè definitivi, non più impugnabili.

Annuncio pubblicitario

La legge, inoltre, specifica che la revisione può essere chiesta anche se la pena è già stata scontata (pensa a chi si è già fatto due anni di carcere ma solo dieci anni dopo scopre che c’erano delle prove che lo avrebbero assolto) oppure è estinta (ad esempio per indulto o grazia, oppure per morte del condannato, visto che, come vedremo, la revisione può essere chiesta anche dagli eredi).

Tutto ciò ci fa capire come la revisione nel processo penale sia prevista come un istituto volto a fare giustizia nel caso di errori giudiziari; non importa che la pena sia già stata scontata o non lo sia mai stata: ciò che importa è che una persona ingiustamente condannata possa ottenere il riconoscimento della sua

Annuncio pubblicitario
innocenza.

Chi può chiedere la revisione?

Quanto appena detto risulta confermato anche da un’altra disposizione legislativa: la revisione può essere chiesta non solo dal diretto interessato, cioè dal condannato, ma anche dai congiunti o addirittura del procuratore generale della Repubblica.

Dice la legge [2] che la revisione della condanna può essere chiesta:

In caso di

Annuncio pubblicitario
morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.

Revisione penale: quando si può procedere?

La vera peculiarità della revisione nel processo penale sta nei casi in cui essa può essere richiesta: la procedura di revisione, infatti, può essere attivata solamente al ricorrere di determinate condizioni stabilite dalla legge.

Come vedremo di qui ad un istante, questi requisiti sono tutti accomunati dalla capacità di poter far giungere il giudice ad una sentenza di proscioglimento. La legge [3] dice infatti che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere senza dubbio prosciolto.

Annuncio pubblicitario

Il giudice, inoltre, non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. Occorrono, quindi, nuove situazioni che dimostrino inconfutabilmente che il condannato è in realtà innocente.

Quali sono i casi in cui è possibile chiedere la revisione? È sempre la legge [4] a stabilirlo; la revisione può essere richiesta:

Solamente nei predetti casi è possibile attivare la

Annuncio pubblicitario
procedura straordinaria della revisione nel processo penale. Vediamo ora come si svolge il relativo processo.

Procedura di revisione: come funziona?

In presenza delle condizioni elencate nel paragrafo precedente, i soggetti legittimati (e cioè, come detto più sopra, il condannato, i congiunti, gli eredi, i tutori o perfino il procuratore generale) possono avanzare richiesta di revisione della sentenza di condanna.

Secondo la legge [5], la richiesta di revisione è proposta personalmente o a mezzo procuratore speciale (l’avvocato, in pratica); essa deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della

Annuncio pubblicitario
Corte d’Appello competente.

Alla richiesta deve essere allegata tutta la documentazione necessaria ad ottenere la revisione: ed infatti, se ne fosse sprovvista, l’istanza verrebbe sicuramente ritenuta inammissibile e, quindi, rigettata. La legge ha cura di specificare che alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze che possono sconfessare quella di condanna di cui si chiede la revisione.

Revisione: chi è il giudice competente?

A chi va proposta la richiesta di revisione della condanna? Abbiamo detto sopra che l’istanza va depositata presso la cancelleria della corte d’appello; ma quale? La legge dice che competente è la Corte d’Appello individuata secondo i criteri di individuazione del

Annuncio pubblicitario
giudice competente nel caso di procedimenti riguardanti i magistrati. Mi spiego meglio.

Chi vuole ottenere la revisione della condanna deve presentare richiesta alla corte di appello; la corte di appello competente, però, non è quella del capoluogo del proprio distretto (in pratica, quella competente per il territorio ove si risiede), bensì quella del capoluogo di un distretto diverso, stabilito dalla legge. Si tratta di una precauzione che serve ad evitare che sulla revisione giudichi un magistrato che si è già occupato del caso o che, comunque, operi nello stesso distretto.

Revisione della condanna: come funziona il giudizio?

Se la richiesta di revisione non è giudicata inammissibile, il presidente della corte d’appello fissa l’udienza con decreto da notificarsi alle parti interessate. Il giudizio si svolge secondo le normali regole previste per il processo davanti alla corte d’appello: pertanto, se sarà necessario procedere all’

Annuncio pubblicitario
assunzione di nuove prove, queste verranno acquisite; se trattasi di nuovi testimoni, verranno sentiti secondo le normali regole dell’esame incrociato.

Nelle more del giudizio, se ne ricorrono le condizioni d’urgenza, la corte d’appello può pronunciarsi sulla sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza; chiaramente, la sospensione avrà senso solamente se il condannato sta scontando ancora la pena in carcere.

Revisione: cosa decide la corte d’appello?

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. Di conseguenza, ordina la

Annuncio pubblicitario
restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, ad eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisce reato (ad esempio, le armi).

La sentenza di accoglimento della revisione, a richiesta dell’interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell’ultima residenza del condannato. Sempre su richiesta dell’interessato, il presidente della corte di appello dispone che l’estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale. Queste misure servono a pubblicizzare l’innocenza della persona ingiustamente condannata.

Annuncio pubblicitario

In caso di rigetto della richiesta, invece, il giudice condanna la parte che l’ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza [6]. L’ordinanza che dichiara inammissibile fin dall’inizio la richiesta, oppure la sentenza che la rigetta nel merito, non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi [7].

Va ricordato, infine, che la sentenza (positiva o negativa che sia) che si pronuncia sulla revisione è soggetto a ricorso per Cassazione [8]: si tratta dell’applicazione del principio, sancito a livello costituzionale, del doppio grado di giudizio. Ovviamente, nel caso in cui la revisione venga rigettata, sarà il condannato ad essere interessato ad impugnare la decisione in Cassazione.

Riparazione errore giudiziario: cos’è?

La procedura di revisione della sentenza di condanna è alla base della possibilità, concessa a colui che è stato ingiustamente condannato, di chiedere allo Stato un indennizzo a titolo di riparazione dell’errore giudiziario patito [9].

Se ne vuoi sapere di più su questo specifico argomento, ti consiglio di leggere il mio articolo sul risarcimento per errore giudiziario.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui