Contratto al telefono non firmato: è valido?
Accordo al telefono: si può disdire? Cosa prevede la legge per i contratti a distanza, il diritto di recesso e le proposte delle compagnie telefoniche? L’ordine della pizza al telefono.
La velocità è la parola d’ordine di molte aziende che si valgono spesso di call center per contattare i clienti e concludere affari. Ma è valido un contratto al telefono non firmato? Cosa prevede la legge?
Se la proposta è fatta da un’azienda o un professionista nei confronti di un consumatore, si applica la normativa relativa ai cosiddetti «contratti conclusi fuori dai locali commerciali» per i quali opera il diritto di recesso nei 14 giorni successivi. In più, per i contratti conclusi da operatori telefonici, vige un’apposita normativa che prevede la possibilità della registrazione vocale con successivo invio del documento scritto con le condizioni generali del servizio.
Questo, però, non toglie che due persone qualsiasi, anche i rappresentanti di due aziende, possano accordarsi telefonicamente per concludere un contratto. Che valore ha uno scambio verbale di questo tipo? Ne parleremo qui di seguito. Spiegheremo, cioè, se e quando è valido un contratto telefonico non firmato e quali sono le norme che si applicano in tali ipotesi.
Indice
Contratto: deve essere per forza scritto?
Partiamo da un concetto scontato per un giurista, ma non altrettanto per i non addetti ai lavori. Un
Solo la legge o l’accordo delle parti possono stabilire quando il contratto debba rivestire una particolare forma. Succede, ad esempio, con le compravendite immobiliari che devono avvenire alla presenza del
Contratto a distanza: è valido?
Se è vero che, ai fini della conclusione del contratto, ciò che conta è l’incontro delle volontà dei contraenti, non è neanche necessario che questi si trovino nello stesso posto. Potrebbero addirittura trovarsi in due parti opposte del globo e contattarsi “in differita”. A riguardo, la legge dice che il contratto, quando è concluso “a distanza”, si considera perfezionato nel momento in cui il proponente (colui cioè che ha fatto l’offerta commerciale)
Se le parti si parlano invece “in diretta”, anche se con mezzi di comunicazione a distanza (telefono, videochiamata, ecc.), il contratto si considera concluso nello stesso momento in cui c’è lo scambio delle reciproche volontà, i fatidici “sì”.
Contratto al telefono non scritto: è valido?
In quest’ottica, due persone possono ben concludere un contratto per telefono accordandosi per filo e per segno su tutti gli aspetti dell’affare. Il punto però è che, non lasciando nulla per iscritto, potrebbero facilmente verificarsi contestazioni in merito alle condizioni concordate. Ecco allora che il
La legge non prevede discipline particolari, oltre a quanto appena detto, per i contratti conclusi tra soggetti privati (pensa ad esempio all’acquisto di un’auto di seconda mano concordata telefonicamente). Regole speciali, invece, riguardano il caso di vendite al consumatore e di operatori telefonici.
Vendite per telefono di call center e altri operatori commerciali
Se ti contatta un’azienda – o sei tu a contattarla – per la conclusione di un contratto, il Codice del consumo ti assegna 14 giorni per ripensarci. È quello che si chiama
Il diritto di recesso non spetta sempre. Ad esempio, se ordini una pizza al telefono non puoi più disdirla. Allo stesso modo se spedisci una fotografia a una ditta di grafica e chiedi che questa te la stampi su una maglietta. Il Codice del consumo indica una serie di eccezioni al diritto di recesso che troverai in nota [1].
Contratti telefonici non firmati
È valido un contratto con una compagnia del telefono – ad esempio quello per l’intestazione di una nuova utenza o per l’attivazione di un servizio o una promozione – fatto alla cornetta se poi l’utente non firma alcun documento? La risposta è “ni”: il consenso del consumatore non può essere raccolto solo verbalmente ma deve essere fissato su un supporto “durevole”. Questo supporto non deve essere necessariamente un contratto scritto ma può trattarsi anche di una registrazione vocale, archiviata poi dall’operatore. Di tanto, abbiamo parlato in Registrazione vocale del contratto telefonico.
Dopo la registrazione, il cliente deve ricevere a casa un documento cartaceo o per email contenente tutte le condizioni contrattuali approvate nel corso del colloquio telefonico.
Quindi, il contratto telefonico non firmato è valido solo se:
- è stata fatta una registrazione vocale del consenso dell’utente e questa viene custodita dalla compagnia;
- l’utente riceve a casa le condizioni generali di contratto, che però non devono essere firmate e rispedite alla compagnia.