Contratto al telefono non firmato: è valido?

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Autore: Redazione

11 luglio 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Accordo al telefono: si può disdire? Cosa prevede la legge per i contratti a distanza, il diritto di recesso e le proposte delle compagnie telefoniche? L’ordine della pizza al telefono.

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La velocità è la parola d’ordine di molte aziende che si valgono spesso di call center per contattare i clienti e concludere affari. Ma è valido un contratto al telefono non firmato? Cosa prevede la legge?

Se la proposta è fatta da un’azienda o un professionista nei confronti di un consumatore, si applica la normativa relativa ai cosiddetti «contratti conclusi fuori dai locali commerciali» per i quali opera il diritto di recesso nei 14 giorni successivi. In più, per i contratti conclusi da operatori telefonici, vige un’apposita normativa che prevede la possibilità della registrazione vocale con successivo invio del documento scritto con le condizioni generali del servizio.

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Questo, però, non toglie che due persone qualsiasi, anche i rappresentanti di due aziende, possano accordarsi telefonicamente per concludere un contratto. Che valore ha uno scambio verbale di questo tipo? Ne parleremo qui di seguito. Spiegheremo, cioè, se e quando è valido un contratto telefonico non firmato e quali sono le norme che si applicano in tali ipotesi.

Contratto: deve essere per forza scritto?

Partiamo da un concetto scontato per un giurista, ma non altrettanto per i non addetti ai lavori. Un

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contratto non è necessariamente un documento scritto: è semplicemente lo «scambio di due o più volontà» volto a regolare interessi economici. E siccome le volontà possono essere espresse in svariati modi – ad esempio con una dichiarazione verbale e una stretta di mani, con un’email, con un sms, con un comportamento tacito (come quello di chi preleva un prodotto dallo scaffale del supermercato e lo ripone sulla cassa) – il contratto non deve essere per forza scritto.

Solo la legge o l’accordo delle parti possono stabilire quando il contratto debba rivestire una particolare forma. Succede, ad esempio, con le compravendite immobiliari che devono avvenire alla presenza del

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notaio o per i contratti di affitto che, se non sono scritti e registrati, sono nulli. Si tratta, però, di eccezioni. In tutti gli altri casi (quando ti siedi al ristorante e ordini le pietanze, quando acquisti un prodotto su Amazon, quando vai dal giornalaio a comprare il quotidiano, quando compri un biglietto del cinema o del treno, quando chiedi un parere a un medico, ecc.), il contratto può essere anche verbale.

Contratto a distanza: è valido?

Se è vero che, ai fini della conclusione del contratto, ciò che conta è l’incontro delle volontà dei contraenti, non è neanche necessario che questi si trovino nello stesso posto. Potrebbero addirittura trovarsi in due parti opposte del globo e contattarsi “in differita”. A riguardo, la legge dice che il contratto, quando è concluso “a distanza”, si considera perfezionato nel momento in cui il proponente (colui cioè che ha fatto l’offerta commerciale)

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viene a conoscenza dell’accettazione del cliente. Immagina, ad esempio, una persona che allestisca un sito di oggetti d’arte e che, su di esso, predisponga un e-commerce. Nel momento in cui un interessato invia un ordine di acquisto e tale ordine arriva al venditore, il contratto si considera ormai concluso.

Se le parti si parlano invece “in diretta”, anche se con mezzi di comunicazione a distanza (telefono, videochiamata, ecc.), il contratto si considera concluso nello stesso momento in cui c’è lo scambio delle reciproche volontà, i fatidici “sì”.

Contratto al telefono non scritto: è valido?

In quest’ottica, due persone possono ben concludere un contratto per telefono accordandosi per filo e per segno su tutti gli aspetti dell’affare. Il punto però è che, non lasciando nulla per iscritto, potrebbero facilmente verificarsi contestazioni in merito alle condizioni concordate. Ecco allora che il

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documento cartaceo, firmato da ambo le parti, seppure non è condizione di validità del contratto, servirà come prova circa il contenuto degli accordi raggiunti.

La legge non prevede discipline particolari, oltre a quanto appena detto, per i contratti conclusi tra soggetti privati (pensa ad esempio all’acquisto di un’auto di seconda mano concordata telefonicamente). Regole speciali, invece, riguardano il caso di vendite al consumatore e di operatori telefonici.

Vendite per telefono di call center e altri operatori commerciali

Se ti contatta un’azienda – o sei tu a contattarla – per la conclusione di un contratto, il Codice del consumo ti assegna 14 giorni per ripensarci. È quello che si chiama

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diritto di recesso.

Il diritto di recesso non spetta sempre. Ad esempio, se ordini una pizza al telefono non puoi più disdirla. Allo stesso modo se spedisci una fotografia a una ditta di grafica e chiedi che questa te la stampi su una maglietta. Il Codice del consumo indica una serie di eccezioni al diritto di recesso che troverai in nota [1].

Contratti telefonici non firmati

È valido un contratto con una compagnia del telefono – ad esempio quello per l’intestazione di una nuova utenza o per l’attivazione di un servizio o una promozione – fatto alla cornetta se poi l’utente non firma alcun documento? La risposta è “ni”: il consenso del consumatore non può essere raccolto solo verbalmente ma deve essere fissato su un supporto “durevole”. Questo supporto non deve essere necessariamente un contratto scritto ma può trattarsi anche di una registrazione vocale, archiviata poi dall’operatore. Di tanto, abbiamo parlato in Registrazione vocale del contratto telefonico.

Dopo la registrazione, il cliente deve ricevere a casa un documento cartaceo o per email contenente tutte le condizioni contrattuali approvate nel corso del colloquio telefonico.

Quindi, il contratto telefonico non firmato è valido solo se:

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