Investigatori privati: il rapporto non è prova. Testimonianza in giudizio necessaria
I rapporti delle agenzie investigative sono prove tipiche del processo? Per dimostrare i fatti accertati dal detective è necessaria la testimonianza?
L’investigatore privato può raccogliere prove fondamentali per l’esito di una causa. Il problema, però, è che gli elementi prodotti dal professionista ingaggiato dalla parte processuale non sempre sono affidabili, nel senso che possono rappresentare solo una parte della realtà. Per tale ragione, la giurisprudenza ha da tempo affermato che il rapporto degli investigatori privati non è prova: è necessaria la testimonianza in giudizio. Approfondiamo quanto appena asserito.
Indice
Quali prove può raccogliere l’investigatore privato?
Il
In effetti, sebbene per esercitare la professione occorra la licenza prefettizia, l’investigatore privato non gode di alcuna prerogativa specifica: non essendo un pubblico ufficiale, non può assolutamente valicare i confini posti dalla legge per tutti i comuni cittadini.
L’investigatore privato, tuttavia, ha il tempo e le attrezzature che occorrono per poter raccogliere le prove necessarie a sostenere una certa tesi in giudizio.
Il detective privato, su incarico della moglie, può pedinare il marito fedifrago affinché sia fotografato tra le braccia dell’amante.
L’investigatore privato può testimoniare?
Il rapporto redatto dall’investigatore privato non può essere utilizzato come prova all’interno del processo (Trib. Milano, 8 aprile 2013.)
La semplice produzione in giudizio del dossier del detective non è sufficiente a dimostrare al giudice le risultanze in esso contenute: si tratta infatti di scritti di terzi che non costituiscono prove tipiche.
Al contrario, per riuscire a provare i fatti di cui l’investigatore è venuto – in qualsiasi modo – a conoscenza, è sempre necessario che quest’ultimo sia chiamato a testimoniare davanti al magistrato (prova orale, dunque, e non documentale) sui fatti stessi.
Solo così si potrà avere l’ingresso, all’interno del processo civile, delle circostanze documentate nel rapporto investigativo.
In questo senso anche la Corte di Cassazione (n. 16735/2020) che ha ribadito il valore probatorio della relazione dell’investigatore privato quando viene confermata dallo stesso in udienza.
La testimonianza ha un valore decisamente superiore rispetto al rapporto oppure agli altri documenti frutto dell’attività investigativa: non va dimenticato, infatti, che la deposizione in giudizio è resa sotto giuramento, a pena di responsabilità penale (art. 372 cod. pen.).
Le dichiarazioni rese al giudice dall’investigatore privato sono sicuramente legittime: nello svolgimento del proprio incarico, infatti, egli è testimone diretto, in quanto osservatore oculare dei fatti a cui ha assistito.
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dal titolo Validità prove investigatore privato.