Da quando decorrono gli interessi di mora?
È necessaria la diffida e messa in mora del debitore? Da quando si iniziano a conteggiare gli interessi per il ritardato pagamento di un debito?
Una persona non ti ha pagato una fattura. È trascorso più di un anno da quando hai emesso il documento fiscale. Per non perdere il cliente hai prima fatto finta di nulla, poi lo hai contattato telefonicamente e, in via bonaria, gli hai ricordato il debito con qualche messaggio sul cellulare. Solo quando tutti questi tentativi si sono rivelati inutili, hai deciso di spedirgli una raccomandata con sollecito di pagamento: una vera e propria diffida legale. Finalmente, il debitore si è fatto vivo: ti ha contattato per concordare un saldo e stralcio. Ora, però, a quasi due anni dalla scadenza dell’obbligazione, intendi chiedergli anche gli interessi. Di qui, il quesito legale:
Indice
Da quando decorrono gli interessi di mora?
Gli
Quando scade il pagamento?
Ma quando scade il pagamento? Ne abbiamo già parlato in Quando scade una fattura. In pratica, le cose stanno pressappoco così.
In genere, è il contratto che stabilisce quando un pagamento deve essere effettuato. Lì viene indicata la data ultima entro cui va versato l’importo al venditore. Anche per le utenze, le condizioni generali di contratto stabiliscono un termine di scadenza per il pagamento delle singole fatture.
Tuttavia, ben può succedere che il contratto non preveda nulla: è ciò che succede in tutti i contratti verbali, come l’acquisto di un capo di abbigliamento o una fornitura a domicilio di acqua minerale.
In questi casi, la scadenza del pagamento non coincide con il rilascio della fattura, che ha un semplice valore fiscale (e non assume alcuna rilevanza a livello contrattuale), ma con il momento in cui è avvenuto lo scambio dei rispettivi consensi: insomma, quando si è perfezionato l’accordo. A volte, poi, nella prassi commerciale, si usa pagare alla consegna della merce se questa non si trova nell’immediata disponibilità del venditore. Ciò non toglie che questi possa chiedere un anticipo.
Tutto ciò è sintetizzato in una norma del Codice civile che stabilisce quanto segue: «se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice».
Si tenga poi conto che per tutti i debiti che sorgono da un atto illecito, come nel caso di un risarcimento del danno, il debitore è automaticamente in mora, dal giorno in cui l’entità del danno è liquida e certa nel suo ammontare.
Cosa sono gli interessi di mora?
Quando una persona presta una somma di denaro a un’altra, eseguendo così un mutuo, la controprestazione è costituita dagli interessi: questi sono l’utile per la parte mutuante a fronte della disponibilità del denaro da questa concessa alla parte mutuataria. In questo caso, parliamo di
Diversa è la funzione degli interessi moratori, che scattano, invece, per qualsiasi tipo di debito, quando il pagamento avviene in ritardo. Gli interessi di mora, quindi, mirano a risarcire il creditore per il mancato pagamento nei termini di legge.
Gli interessi moratori sono di due tipi:
- interessi legali: valgono per la generalità delle obbligazioni e sono costituiti da una componente variabile, comunicata semestralmente dal ministero dell’Economia e delle Finanze a cui bisogna aggiungere 8 punti percentuali;
- concordati tra le imprese nelle transazioni commerciali, diversi dagli interessi legali di mora; si applicano ai contratti di cessione prodotti agricoli e alimentari. Si calcolano aggiungendo agli interessi legali aumentati di 12 punti percentuali (8 punti interessi legali di mora + 4 punti di maggiorazione) e sono inderogabili.
Nella tabella, indichiamo il tasso degli interessi legali di mora da applicare in concreto alle transazioni commerciali.
Tasso interessi legali di mora | |||
Indicato dal Ministero | Per tutti i contratti | Per i soli contratti di cessione | |
Periodo | % | ||
1°luglio 2019 – 31 dicembre 2019 | 0 | 8 | 12 |
1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019 | 0 | 8 | 12 |
1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018 | 0 | 8 | 12 |
1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018 | 0 | 8 | 12 |
1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017 | 0 | 8 | 12 |
1° gennaio 2017 – 30 giugno 2017 | 0 | 8 | 12 |
1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016 | 0 | 8 | 12 |
1° gennaio 2016 – 30 giugno 2016 | 0,05 | 8,05 | 12,05 |
1° luglio 2015 – 31 dicembre 2015 | 0,05 | 8,05 | – 12,05 (dal 4 luglio 2015) |
1° gennaio 2015 – 30 giugno 2015 | 0,05 | 8,05 | 10,05 |
1° luglio 2014 – 31 dicembre 2014 | 0,15 | 8,15 | 10,15 |
1° gennaio 2014 – 30 giugno 2014 | 0,25 | 8,25 | 10,25 |
1° luglio 2013 – 31 dicembre 2013 | 0,50 | 8,50 | 10,50 |
1° gennaio 2013 – 30 giugno 2013 | 0,75 | 8,75 | 10,75 |