Pignoramento mobiliare: false dichiarazioni debitore

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Autore: Redazione

06 novembre 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Esecuzione forzata: l’esecutato deve sempre dire la verità e non può nascondere i propri beni, né dire che non ne ha.

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A casa tua c’è stato l’ufficiale giudiziario per tentare un pignoramento mobiliare. Temendo quel che poi è successo, qualche giorno prima avevi provveduto a nascondere i beni di maggior valore nella cantina dei tuoi genitori. Vi avevi così trasportato alcuni gioielli di tua moglie, l’argenteria, un computer quasi nuovo, un lettore blu ray. In questo modo, il pubblico ufficiale ha constatato che, nell’appartamento ove vivi, non ci sono oggetti da poter sottoporre alla procedura di esecuzione forzata e vendita all’asta. Nello stesso tempo, però, ti ha chiesto se possiedi altri beni pignorabili. In quel momento, gli hai risposto di no. Ora, però, ti viene il dubbio che qualcuno possa vederti mentre riporti la roba a casa. Cosa succederebbe se qualcuno scoprisse che hai mentito? Quali sono le conseguenze per le

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false dichiarazioni del debitore in caso di pignoramento mobiliare?

La risposta proviene da una recente sentenza della Cassazione [1]. Per comprenderne meglio il significato, dobbiamo partire da una premessa: come funziona il pignoramento mobiliare e perché l’ufficiale giudiziario fa alcune domande al debitore.

Il pignoramento mobiliare

L’ufficiale giudiziario che esegue un pignoramento mobiliare non si annuncia con una lettera o un appuntamento: bussa sul più bello (non però negli orari del riposo). Vero è che, prima di questo momento, il debitore deve aver ricevuto la notifica del cosiddetto

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atto di precetto, un invito a pagare entro massimo 10 giorni. Il pignoramento non può avvenire, dunque, prima di tali 10 giorni e comunque mai oltre 90 giorni dalla sua notifica.

In occasione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario, che può farsi anche accompagnare dall’avvocato del creditore, individua i beni di più facile realizzo, ossia che possono vendersi con maggiore semplicità. Il suo intervento non deve essere “afflittivo” nei confronti del debitore, non deve cioè andare a procurargli un eccessivo danno se l’intento del creditore può essere realizzato in altro modo.

Tanto per fare un esempio, se ci sono due divani di pari valore e uno di questi è particolarmente caro al debitore, l’ufficiale giudiziario dovrà pignorare l’altro.

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Il debitore non deve ostacolare l’ufficiale giudiziario nello svolgimento del proprio lavoro: se anche non è tenuto a indicargli dove si trovano i suoi beni, non deve comunque nasconderli.

Se, però, l’ufficiale non trova alcun bene da prelevare, tenendo conto che ci sono degli oggetti che non possono essere pignorati (come il letto, il tavolo da pranzo, il frigorifero o il forno, gli oggetti di valore commemorativo, ecc.), se ne va a mani vuote e il pignoramento si chiude. Prima di ciò, l’ufficiale invita il debitore a fare una dichiarazione solenne (dichiarazione che viene poi trascritta nel verbale di pignoramento): a rivelare cioè se ha altri beni, in altri luoghi, che possono essere pignorati. Si pensi a chi ha un’auto in un garage, un armadio in una cantina, un conto corrente all’estero, ecc.

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Che succede se si danno false dichiarazioni all’ufficiale giudiziario?

Nel momento in cui l’ufficiale giudiziario chiede al debitore se possiede beni dislocati in altri luoghi, questi ha l’obbligo di dire la verità. Diversamente, commette un reato: quello di falso in atto pubblico.

A volte potrebbe, però, succedere che l’ufficiale giudiziario dia al debitore 15 giorni di tempo per presentarsi presso gli uffici del tribunale a rilasciare la comunicazione. Che succede se questi non si presenta? Anche in questo caso si commette reato: quello di mancata esecuzione del provvedimento dell’autorità.

Con l’intento di fornire all’ufficiale giudiziario gli strumenti necessari a ricostruire il patrimonio del debitore, il legislatore ha previsto che qualora l’esecutato ometta di dichiarare i

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beni pignorabili, nel termine di 15 giorni dall’invito dell’ufficiale giudiziario, sarà ritenuto responsabile penalmente.

I giudici hanno così dichiarato la responsabilità penale dell’imputato per non aver risposto all’invito dell’ufficiale giudiziario a presentarsi presso il suo ufficio, nel termine di 15 giorni, per indicare gli ulteriori beni pignorabili.

L’imputato aveva fatto ricorso per Cassazione affermando che, poiché oggetto della dichiarazione erano esclusivamente i beni pignorabili, essendone privo, non era obbligato a farla, in quanto ai fini dell’esecuzione essa non avrebbe avuto alcuna utilità.

La Corte di Cassazione ha affermato che sul debitore grava l’obbligo di fornire una risposta; all’omessa dichiarazione del debitore – o amministratore, direttore generale, liquidatore della società debitrice – dei beni ulteriormente pignorabili, nel termine di 15 giorni dall’invito dell’ufficiale giudiziario, segue una sanzione penale.

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