Mansioni inferiori temporanee

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Autore: Redazione

09 dicembre 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Ogni lavoratore ha diritto ad accrescere con il lavoro le proprie competenze professionali e a non subire alcun danno al proprio bagaglio professionale.

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Sei stato assunto come riparatore in una azienda metalmeccanica e ora ti chiedono per un periodo di svolgere attività di manutentore meccanico? Non vorresti accettare queste mansioni perchè le reputi mortificanti rispetto alla tua professionalità? Nel concreto svolgimento dei rapporti di lavoro, episodi come questo sono molto frequenti. Sulla carta, infatti, ogni lavoratore viene assunto per svolgere certe attività ma poi, nel concreto, per mandare avanti le cose, spesso si chiede al dipendente di andare oltre le attività previste nel contratto.

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Ma è legittimo richiedere al dipendente lo svolgimento di mansioni inferiori temporanee?

La risposta non è nè sì nè no. Dipende, infatti, da numerose circostanze di fatto che possono rendere tale richiesta datoriale legittima oppure illegittima. Il tutto tenendo sempre in considerazione che non è mai possibile snaturare le mansioni del lavoratore nè danneggiare il suo bagaglio professionale.

Mansioni del lavoratore: cosa sono?

Ogni lavoratore viene assunto in un’azienda per sopperire ad una specifica esigenza dell’azienda stessa. L’azienda, infatti, per poter funzionare, ha bisogno che ci siano determinate figure professionali che svolgano determinati compiti.

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Se, ad esempio, vieni assunto come riparatore in una azienda metalmeccanica significa che il datore di lavoro ha bisogno che tu svolga determinate attività legate alla riparazione dei macchinari. Queste attività concrete, svolte giorno per giorno, sono le mansioni del lavoratore.

Le mansioni sono l’oggetto della prestazione di lavoro che il lavoratore si impegna a svolgere, nei tempi e nei luoghi previsti nel contratto di lavoro, a favore del datore di lavoro. Per questo, le mansioni sono uno degli elementi essenziali del contratto individuale di lavoro. Il lavoratore, infatti, deve sapere con esattezza cosa deve fare in azienda.

Le mansioni sono, a volte, elencate direttamente nel contratto di lavoro o in un allegato detto

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mansionario (o, in inglese, job description). In altri casi, la lettera di assunzione si limita a richiamare il profilo professionale presente nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro. Ciò accade quanto, nel Ccnl, è presente una elencazione dei profili professionali e delle relative mansioni.

Mansioni del lavoratore: possono cambiare nel tempo?

Svolgere le mansioni per le quali il dipendente è stato assunto è un interesse del lavoratore, non tanto per il vincolo formale presente nel contratto, ma per tutelare la professionalità del lavoratore stesso ed evitare che, lavorando, il suo profilo professionale anzichè arricchirsi vada ad impoverirsi nel tempo.

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Per questo, lasciare un lavoratore senza cose da fare oppure fargli fare attività di minore valore professionale rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro significa produrre un danno alla professionalità del dipendente. Ciò non toglie che, con il passare del tempo, le esigenze dell’azienda e del lavoratore possano cambiare e che vi debba essere, dunque, un margine di elasticità nella modifica delle mansioni.

Per questo, la legge prevede che [1] il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale d

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i inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

La regola generale è, dunque, l’adibizione alle mansioni previste nel contratto ma, anche per far fronte a possibili esigenze dell’azienda, è comunque possibile modificare le mansioni del lavoratore a patto che le nuove mansioni siano comunque riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

La legge dà, dunque, per scontato che se la modifica delle mansioni si muove nello stesso livello di inquadramento contrattuale non c’è alcun danno alla professionalità del lavoratore.

Tornando al nostro esempio, se sei stato assunto come riparatore di cui al livello 5° del Ccnl Industria Metalmeccanica, l’azienda potrebbe chiederti di svolgere mansioni di collaudatore in quanto tale qualifica rientra sempre nel livello 5° del Ccnl Industria Metalmeccanica.

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Il potere di modifica unilaterale delle mansioni del lavoratore viene definito ius variandi. Lo ius variandi è possibile solo nei limiti che abbiamo visto, ma c’è un’eccezione.

La legge prevede, infatti, un’ipotesi di ius variandi demansionante, ossia, la possibilità di adibire il dipendente a mansioni inferiori.

Ciò può avvenire se sono rispettati due requisiti:

Tornando al nostro esempio, se sei stato assunto come riparatore in una azienda metalmeccanica e, a causa di una riorganizzazione aziendale, il tuo posto di lavoro viene soppresso, l’azienda può unilateralmente adibirti a mansioni di manutentore meccanico. Questo

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demansionamento, infatti, comporta l’assegnazione di mansioni inferiori che appartengono ad un livello più basso (dal 5° al 4° del Ccnl Industria Metalmeccanica) facendo salva la categoria legale.

Anche se in questa ipotesi il demansionamento è legittimo, la legge prevede delle condizioni:

Patto di demansionamento

Le ipotesi che abbiamo analizzato si riferiscono all’esercizio, da parte del datore di lavoro, dello ius variandi, ossia, del

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diritto di cambiare le mansioni senza il consenso preventivo del lavoratore, in modo unilaterale.

Al di fuori dello ius variandi, la legge prevede che nelle cosiddette sedi protette (Ispettorato territoriale del lavoro, sindacati) [2], oppure avanti alle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro, datore di lavoro e dipendente possono essere stipulare degli accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione.

In questo caso, essendoci il consenso del lavoratore, la modifica delle condizioni del contratto di lavoro ha un perimetro pressochè illimitato e può dunque anche portare un dirigente ad essere reinquadrato come operaio.

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Il patto di demansionamento deve essere sottoscritto per una delle seguenti finalità:

Durante la stipula dell’accordo, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Mansioni inferiori temporanee

In alcuni casi, la richiesta del datore di lavoro di svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro non ha carattere stabile e strutturale e non comporta nemmeno il totale abbandono, da parte del lavoratore, delle mansioni contrattuali. Semplicemente, il datore di lavoro chiede al lavoratore, per un periodo limitato, di svolgere anche altre mansioni di livello inferiore. Per comprendere se una simile richiesta è legittima, occorre fare alcune precisazioni.

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Innanzitutto, l’adibizione del dipendente a mansioni inferiori deve essere disposta per motivate esigenze aziendali e in presenza di ragioni temporanee e contingenti non altrimenti risolvibili. Inoltre, lo svolgimento delle mansioni inferiori deve restare comunque marginale e non prevalente rispetto alle mansioni proprie del livello di inquadramento del prestatore di lavoro.

Se sei stato assunto come riparatore in un’azienda metalmeccanica e ora ti chiedono per un periodo di svolgere attività di manutentore meccanico occorre, dunque, comprendere le circostanze oggettive in cui tale richiesta si muove.

Se ti viene richiesto di modificare in modo stabile e strutturale le tue mansioni, tale richiesta è legittima solo:

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Se queste condizioni non sono rispettate, la modifica strutturale delle tue mansioni, da riparatore a manutentore appare illegittima. Diversamente, se il datore di lavoro ti chiede di continuare a lavorare come riparatore ma svolgere anche mansioni di manutentore, tale richiesta è legittima solo:

Questi sono i principi espressi dalla giurisprudenza anche di recente [3].

E’ bene, tuttavia, ribadire che di fronte ad una richiesta di svolgimento di mansioni inferiori da parte del datore di lavoro, anche se sospetti che si tratti di un illegittimo demansionamento, la giurisprudenza [4] insegna che devi comunque eseguire la direttiva impartita e, semmai, rivolgerti al giudice del lavoro per accertare l’illegittimità della richiesta datoriale. Il rifiuto di svolgere le mansioni, infatti, può costarti il posto di lavoro.

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